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QUESITO N. 198: Se la vendita dell’ immobile, il cui proprietario è stato condannato precedentemente per un reato con sentenza passata in giudicato, è opponibile all’acquirente in buona fede dal danneggiato parte in un procedimento civile.-
Quesito 198: Se la vendita dell’ immobile, il cui proprietario è stato condannato precedentemente per un reato con sentenza passata in giudicato, è opponibile all’acquirente in buona fede dal danneggiato parte in un procedimento civile.-

Il condannato con sentenza passata in giudicato ha l’obbligo di risarcire, secondo le norme e le modalità previste dalle leggi civili, il danno patrimoniale e non patrimoniale, alle persone danneggiate dal reato che si siano costituite parte civile nel medesimo procedimento penale o che siano riconosciute in tale situazione soggettiva in un procedimento civile intentato contro il condannato stesso, anche successivamente alla conclusione del procedimento penale.-
Numerose, infatti, sono le disposizioni di legge del codice penale che rinviano, per le modalità del risarcimento alle leggi civile, tendenti ad assicurare il soddisfacimento delle pretese creditizie di chi si dichiari danneggiato dal reato.-
In questo senso l’art. 185 c.p. -Risarcimento e restituzioni del danno: “Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.-
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.-
Inoltre, sempre a tal fine la legge prevede la possibilità di disporre sequestro conservativo, quale misura cautelare, sui beni dell’imputato qualora questi non sia proprietario di beni immobili o mobili idonei a soddisfare le pretese di chi si dichiara danneggiato dal reato e, in ogni caso per le spese e per i crediti vantati nei suoi confronti dai soggetti indicati nell’art. 316 c.p.p., può, a norma dello stesso articolo, essere ordinato il sequestro dei beni dell’imputato: attualmente, l’art. 189 c.p. che prevedeva l’ipoteca legale e il sequestro sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento, tra le altre, per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali, è stato abrogato e sostituito dalle norme del codice di procedura penale che regolamentano il sequestro conservativo ovvero gli artt. 316 e ss.-
Proprio l’art. 316 c.p.p. prevede che “Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato, la parte civile può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell’imputato o del responsabile civile…” gli effetti del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento. E per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi”.-
Qualora il colpevole del reato alieni, con atti a titolo oneroso eccedenti l’ordinaria amministrazione, i suoi beni a terzi questi si presumono conclusi in frode rispetto ai crediti di cui all’art. 189 c.p. con...

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