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QUESITO N. 182: Se nel caso in cui un coerede intenda alienare ad un estraneo la sua quota, tale intenzione vada comunicata anche agli eredi degli altri beneficiari del testamento
Quesito n. 182: Se nel caso in cui un coerede intenda alienare ad un estraneo la sua quota, tale intenzione vada comunicata anche agli eredi degli altri beneficiari del testamento .-
Per la soluzione del quesito in esame è necessario analizzare il diritto di prelazione tra coeredi.-
Preliminarmente va detto che il legislatore del 1942 ha inteso agevolare la permanenza dei beni costituenti la massa ereditaria nella sfera di coloro che sono stati chiamati, per testamento o per legge, alla successione del de cuius.-
Pertanto, ha inserito nel nostro codice civile l'art. 732 che stabilisce che il coerede, il quale intende alienare ad un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicendone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.-
Tale diritto va esercitato nel termine di due mesi dall’ultima delle notificazioni. In mancanza di notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dell’acquirente e da ogni successivo avente causa, finchè dura lo stato di comunione ereditaria.-
Infatti, lo "stato di comunione ereditaria", costituisce requisito sia per il diritto di prelazione che per l'esercizio dell'azione di retratto e, va inteso non già come semplice permanenza tra coeredi di una comunione su singoli beni ereditari, bensì come situazione in cui, se non tutti, almeno la maggior parte degli elementi di ciascuna delle varie componenti dell'asse ereditario (beni immobili, beni mobili, crediti e debiti ereditari, e altresì oneri sorgenti dalla vicenda successoria come spese funeratizie e tasse di successione) si trovano ancora nello stato di individuazione quale risultava al momento dell'apertura della successione: in particolare, quando, in ordine ad una data eredità, sono già state eseguite le operazioni che hanno portato ad eliminare la comunione relativamente ai beni mobili, ai crediti e ai debiti ereditari (e a regolare definitivamente gli oneri sorgenti dalla successione), allora la comunione che residua sui singoli beni immobili ereditari (e, tanto più, quella che residua solo su alcuni di tali beni immobili) si trasforma da comunione ereditaria, nel senso inteso dall'art. 732 c.c., in comunione ordinaria (solo più storicamente di origine ereditaria) e nei confronti di tali beni non è più applicabile l'art. 732 c.c. (Tribunale Torino, 23 marzo 1984).-
Per quanto riguarda, poi, cosa debba intendersi con l'espression...
... continua
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