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QUESITO N. 010: Se in caso di difformità tra la scrittura privata di regolamento di confine e le risultanze della mappa catastale quale tra le diverse indicazioni assume prevalenza
dal titolo cosicchè, in corso di esercizio di tale diritto, ben potrebbero i proprietari avere interesse a regolare con esattezza i confini suddetti. Una delle modalità di regolamento potrebbe essere una scrittura privata in cui le parti vengono ad indicare con precisione i confini dei rispettivi fondi limitrofi con l’individuazione dei punti esatti in cui collocare ceppi, pietre che hanno la funzione di apporre materialmente dei segni visibili di confine.
Se tale accordo non si raggiunge o se neppure le parti hanno una pretesa oggettivamente precisa, è esperibile l’AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI mediante la quale si chiama il giudice a decidere l’individuazione del limite reciproco tra due fondi. Presupposto caratteristico e unico dell’azione è sempre l’incertezza – che può essere oggettiva o anche solo soggettiva – del confine, la quale è poi molte volte la causa di una situazione di possesso promiscuo; anzi spesso si agisce con l’azione di confini appunto per porre fine alla promiscuità. I rispettivi titoli di proprietà delle parti non sono contestati; ciò che è incerto – e che l’azione tende ad accertare – è l’estensione delle proprietà contigue, il loro confine. Si tratta di un’azione con carattere duplice poiché entrambe le parti hanno un’analoga reciproca posizione di pretesa di difesa. Per dimostrare l’estensione del proprio diritto ogni mezzo di prova è ammesso: innanzitutto si farà riferimento al titolo di acquisto delle rispettive proprietà, sarà spesso rilevante il possesso, si potranno invocare consuetudini circa la reciproca posizione dei due fondi, testimonianze circa una vecchia collocazione di termini; se nessuna delle parti dimostra il fondamento di una diversa pretesa e in mancanza di altri elementi, il giudice dovrà attenersi al confine delineato dalle mappe catastali (art. 950 c.c.).
Diversa è, invece, l’AZIONE DI APPOSIZIONE DI TERMINI. Essa viene intentata dal proprietario quando, non essendovi incertezza circa il confine tra i fondi, si vuole apporre la pietra o altro segno materiale del confine stesso. La chiamata in


giudizio del vicino viene fatta non solo per dividere le spese, ma anche per attuare una collaborazione che eviti successive discussioni. Si deve, infine, tener presente che lo stabilimento dei ceppi confinari o di altri segni sulla linea di confine richiede un lavoro di scavo e sistemazione che necessariamente deve essere compiuto in parte anche nel fondo del vicino. E’ anch’essa un’azione con carattere duplice; la legge ci dice, appunto, che ciascuno dei proprietari può intentarla e che le parti contrapposte hanno un’analoga reciproca posizione di pretesa e di difesa.
La fattispecie sottoposta al nostro esame trova la sua soluzione nell’art. 950 c.c. e in un’ampia giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione. In caso di incertezza dei confini il giudice di merito avrà un’ampia facolta' di scegliere gli elementi ritenuti decisivi – valutando dapprima le risultanze dei titoli di acquisto delle rispettive proprieta' oppure eventuali scritture private di regolamento dei confini – o di avvalersi di piu' elementi concordanti, e solo in mancanza di elementi univoci potrà far riferimento alle mappe catastali. E’ questa la ragion per cui in caso di difformità tra scrittura privata di autoregolamentazione e determinazione dei confini, da un lato, e risultanze delle mappe catastali, dall’altro, la prevalenza verrà sempre data innanzitutto alla scrittura privata; solo qualora non sia possibile determinare in alcun modo tali confini, assumeranno rilievo - in via sussidiaria, come estrema ratio - le risultanze delle mappe catastali. Come già accennato molteplici sono le decisioni del Giudice di legittimità in tal senso:
1) In tema di regolamento di confini, per determinare la linea di separazione tra fondi limitrofi la base primaria dell'indagine e' costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprieta' e solo la mancanza o insufficienza di indicazioni sul confine da questi rilevabili giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova (anche presuntivi) quali un precedente regolamento amichevole della linea di confine tra i fondi, mediante negozio di accertamento inteso a risolvere l'incertezza, o il consolidamento di una determinata situazione di fatto o, in ultima analisi, il ricorso ai dati forniti dalle mappe catastali, quale fonte probatoria di carattere sussidiario (Cassazione civile sez. II, 7 gennaio 1992 n. 41);
2) In t...

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