QUESITO N. 011: Se il credito vantato per l'imposta comunale (ICI) gode di privilegio
sia una pluralità di creditori di un unico debitore, cosicché essendo unico il patrimonio che garantisce i debiti, si porrà un problema di assicurare la parità di trattamento tra tutti i creditori.
Tale principio, però, non è assoluto prevedendo la legge talune cause legittime di prelazione, in presenza delle quali il creditore che ne sia titolare (c.d. creditore privilegiato, ma l’espressione è tecnicamente imprecisa, essendo tale, in senso stretto, solo il creditore il cui credito sia assistito da privilegio) è preferito nel riparto del prezzo ricavato dalla vendita forzata dei beni del debitore, rispetto agli altri creditori che non ne possono vantare (c.d. creditori chirografari). Il creditore il cui credito sia assistito da una causa di prelazione, quindi, non entra in concorso con i chirografari, ma ha il diritto di far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di prelazione. Ragion per cui, mentre il creditore munito di causa di prelazione su uno specifico bene può aggredirlo anche se acquistato dai terzi (c.d. diritto di sequela), il creditore chirografario deve, all’uopo, aver prima esperito vittoriosamente l’azione revocatoria.
Le cause di prelazione costituiscono uno ius singulare insuscettibile di estensione analogica in quanto di carattere eccezionale rispetto alla regola della par conditio, per cui esistono solo cause di prelazione tipiche; esse sono: il privilegio, il pegno, l’ipoteca.
Il PRIVILEGIO è previsto dalla legge in considerazione della natura del credito. In alcuni casi la costituzione del privilegio può essere subordinata alla convenzione delle parti o a particolari forme di pubblicità, ma sarà sempre necessaria una previsione del legislatore.
Il privilegio può essere generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore indipendentemente dalla causa del credito (è il caso, ad es., dell’avvocato o del commercialista che per le rispettive prestazioni hanno privilegio su tutti i beni mobili del cliente debitore).
Il privilegio speciale si esercita, invece, solo su determinati beni mobili o immobili in ragione del particolare rapporto di relazione che si è instaurato in seguito all’attività del creditore (così, ad es., i crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi hanno privilegio solo sui beni stessi).
Proprio perché il privilegio è sempre direttamente o indirettamente previsto dalla legge, esso – di regola e salvo limitate eccezioni – non è pubblicizzato, cosicché non è sempre riconoscibile dai terzi creditori i quali possono anche ignorare l’esistenza di ulteriori crediti che per loro natura sono privilegiati e, quindi, vedersi inaspettatamente pretermessi rispetto ad altri.
Tale pretermissione si verifica non solo in caso di creditore chirografario che viene posposto ad un creditore privilegiato, ma anche nell’ambito di una pluralità di creditori privilegiati.
La legge, infatti, in tal caso non ricorre al criterio della priorità temporale, che si porrebbe in contrasto con il principio secondo cui il privilegio è accordato in ragione della particolare natura del credito, ma fissa essa stesa l’ordine dei privilegi. Qualora i crediti hanno pari privilegio (ad es. il credito di due diversi professionisti nei confronti dello stesso cliente) concorreranno tra loro in proporzione del rispettivo importo.
Un tipo di conflitto è ipotizzabile tra creditore privilegiato e creditore pignoratizio (in caso di beni mobili) o creditore ipotecario (in caso di beni immobili). Secondo l’art. 2748 c.c. se la legge non dispone altrimenti il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio, mentre quello sugli immobili è preferito al credito garantito da ipoteca (2748, co. 2 c.c.) senza dar rilievo al fatto che eventualmente l’ipoteca sia stata iscritta prima del sorgere dell’altro credito.
Quest’ultima disposizione si spiega col fatto che il privilegio immobiliare di regola qualifica un credito nato in relazione ad attività che valorizzano il bene mentre l’ipoteca incide negativamente sul valore di scambio essendo l’ipoteca un vincolo giuridico posto su di un bene determinato a garanzia di un credito. Venendo meno questa ratio l’ipoteca torna a prevalere sul privilegio come nel caso di crediti per tributi indiretti (2772, co. 4° c.c.) e di crediti per concessione di acque (2774, co. 2° c.c.).
Fatta tale panoramica, seppur breve, per dare una risposta soddisfacente alla questione posta, occorre in primo luogo individuare la natura dell’ICI. Si tratta di una imposta diretta di carattere reale – che colpisce, quindi, il patrimonio (di un soggetto) in quanto tale – che, secondo quanto dispone l’art. 3 del D. Lgs. 504/92, grava sul “proprietario di immobili o sul titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività”.
Ci troviamo di fronte ad un tributo diretto, ragion per cui, una prima analisi va fatta alla luce dell’art. 2752 c.c. rubricato “Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali”. Il quarto comma di tale articolo richiamando il primo comma accorda un privilegio generale sui mobili del debitore, subordinatamente a quello dello Stato, per i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e dell...
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