QUESITO N. 327: Se la servitù di passaggio su fondo intercluso debba limitarsi al solo passaggio pedonale oppure possa ricomprendere anche il passaggio di veicoli a trazione meccanica.-
Quesito n. 327: Se la servitù di passaggio su fondo intercluso debba limitarsi al solo passaggio pedonale oppure possa ricomprendere anche il passaggio di veicoli a trazione meccanica.-
La servitù consiste nel peso (o limitazione) imposto sopra un fondo (cd. fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (cd. fondo dominante), appartenente a diverso proprietario (art. 1029, 2° comma c.c.).-
Le servitù possono essere volontarie o coattive a seconda che si costituiscano per volontà dei singoli (o per usucapione) oppure per legge. Le servitù coattive, in particolare, sono previste in ipotesi nelle quali la legge attribuisce al proprietario il diritto di ottenere la costituzione di una servitù sopra il fondo di altro proprietario, coattivamente, cioè senza bisogno del consenso di chi la deve subire (1032 c.c.). Esse sono stabilite a tutela di un interesse giudicato dalla legge prevalente sull’interesse del singolo proprietario che le deve subire. Perché sorga la servitù è necessario che il diritto venga determinato ed attuato in concreto, il che avviene o per mezzo di un accordo tra il proprietario del fondo dominante e il proprietario del fondo servente oppure, quando le parti non si mettono d’accordo, per mezzo di sentenza del giudice, il quale stabilirà le modalità di esercizio della servitù e l’indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Il proprietario del fondo che viene gravato da una servitù ha sempre diritto ad un’indennità, la cui determinazione in qualche modo corrisponde ai criteri dell’indennità dovuta per le espropriazioni; prima del pagamento il proprietario del fondo servente può opporsi all’esercizio della servitù.-
Servitù coattive sono: il passaggio coattivo, la somministrazione coattiva d’acqua ad un edificio o ad un fondo, l’acquedotto coattivo, lo scarico coattivo delle acque, l’appoggio e l’infissione di chiusa, il passaggio coattivo di linee teleferiche, l’elettrodotto coattivo.-
In particolare il passaggio coattivo (1051 ss c.c.) costituisce una grave limitazione del diritto che ha il proprietario di escludere ogni altra persona dal suo fondo. L’art. 1051 c.c., comma 1, sancisce che: “Il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo del vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.-
Il codice, quindi, prevede la costituzione di una servitù coattiva di passaggio a favore di fondo assolutamente o relativamente interclusi. E’ assolutamente intercluso il fondo che non ha alcuna possibilità di uscita, diretta o indiretta, sulla via pubblica, se non attraverso il fondo o i fondi del vicino che lo circondano (ovvero quando la via sia assolutamente impraticabile, e tale situazione non sia transitoria od accidentale; cfr. Corte di Cassazione 30/01/1992, n° 1012); è relativamente intercluso il fondo che, pur avendo un lato confinante con la via pubblica, non ha ugualmente pratica possibilità di uscita sulla via pubblica, perché, per la situazione dei luoghi, la sua attuazione importa eccessivo dispendio o disagio al proprietario di esso (Corte di Cassazione 03/08/1967 n° 2061).-
L’eccessività o meno della spesa deve essere valutata in relazione al vantaggio che deriverebbe al fondo dall’esistenza di un’uscita diretta analoga a quella indiretta richiesta, nonché alla spesa occorrente alla creazione di quest’ultima; l’eccessivo disagio si riferisce all’uscita, nel senso che dovrà essere impossibile procurarsi, senza eccessivo dispendio, un’uscita non eccessivamente disagevole.-
Il 2° comma dell’art. 1051 c.c. sancisce che: “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l’accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può esser stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”. Tali criteri sono preordinati ad assicurare un’opportuna compensazione dei contrapposti interessi e, perciò, ispirati a ragioni di convenienza e di equità che trascendono gli interessi particolaristici; il criterio del percorso più breve, infatti, non è sancito soltanto a favore della maggiore comodità del fondo intercluso, ma anche a tutela dell’interesse del proprietario il cui fondo dovrà essere gravato dalla servitù, ed è dettato anche nell’interesse del proprietario del fondo intercluso, poiché l’indennità che egli è tenuto a corrispondere va, appunto, proporzionata al danno (Corte di Cassazione 17/03/1975 n° 1019).-
Il 3° comma dell’art. 1051 c.c. prevede che: “Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui taluno, avendo un passaggio sul fondo altrui, abbia bisogno ai fini...
... continua