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Se al mediatore spettano le provvigioni nel caso in cui, le parti del compromesso, deducono come presupposto del sorgere degli effetti del preliminare, la presenza di un requisito, che successivamente si accerta inesistente, come la conformità
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “Ribadito che per "conclusione dell'affare", fatto costitutivo del diritto (art. 1755 c.c.) alla provvigione del mediatore al cui intervento l'operazione economica sia casualmente ricollegabile, deve intendersi il compimento di un negozio per effetto del quale si sia costituito un vincolo giuridico che dia diritto ad agire per l'adempimento, o, in difetto, per il risarcimento del danno, se le parti di un contratto preliminare di compravendita di un immobile manifestano la volontà di obbligarsi previo accertamento dell'idoneità del contratto a realizzare il loro interesse avuto riguardo all'atto definitivo - come nel caso di immobile che sia conforme alla disciplina edilizia ed urbanistica - l'affare non è concluso fintantoché le parti non conoscano la positività di tale accertamento”.


MEDIAZIONE
Cass. civ. Sez. III, 02-04-2009, n. 7994
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con citazione del 3 dicembre 1999 B.C., titolare della Bulzis Immobiliare, conveniva dinanzi al giudice di Pace di Ostuni Q.V. e N.G. chiedendone la condanna al pagamento di L. 2.175.000 ciascuno a titolo di provvigioni per la vendita dell'immobile per L. 72 milioni e cinquecentomila ai sensi dell'art. 1755 c.c., come pattuito nel compromesso dallo stesso redatto nell'ottobre del 1999 e firmato dalle parti.
Il Q.V. eccepiva di aver sottoscritto il compromesso soltanto dopo aver apposto la condizione della caducazione dell'accordo qualora la proprietà non fosse in regola con gli strumenti urbanistici, ed infatti il deposito con forno era abusivo e non condonato, sì che la venditrice gli aveva restituito la caparra e perciò tra loro era cessata la materia del contendere.
Il Giudice di Pace, dichiarata cessata la materia del contendere tra la N. ed il B., condannava Q.V. a pagare a B.C. Euro 1.123,25 ritenendo estranei all'attività professionale del B. i motivi per cui le parti non erano addivenute alla stipula del contratto di vendita.
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 4 ottobre 2004, rigettava l'appello del Q.V. sulle seguenti considerazioni:
1) il B., di professione mediatore, nell'ottobre 1999 si era interessato per la valutazione dell'immobile della N. per un'eventuale vendita e perciò era stato individuato, quale possibile compratore, il Q. V., con cui, dopo la visita dell'immobile, era stata raggiunta un' intesa, e pertanto il (OMISSIS) era stato redatto il compromesso;
2) perciò era applicabile l'art. 1754 c.c. avendo il mediatore messo in relazione le parti per la conclusione dell'affare e tra le stesse, con la conclusione del preliminare, si era costituito un vincolo giuridico che le abilitava ad agire per l'esecuzione del contratto, con conseguente diritto del mediatore alla provvigione;
3) le contestazioni sulla non rispondenza della villetta alla normativa urbanistica dovevano esser rivolte al B., non al mediatore - che aveva svolto diligentemente l'incarico e che non assume l'obbligo per la conclusione del contratto, né risponde per il risarcimento dei danni per non esser riuscito a farlo concludere ed infatti la N. ha pagato le provvigioni il cui relativo diritto è sorto per aver reperito i contraenti e segnalato l'affare, indipendentemente dall'esito delle trattative.
Ricorre per Cassazione Q.V..
Il B. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Il giudice di appello aveva omesso di considerare che nel compromesso redatto dal mediatore era stata inserita la clausola "qualora la proprietà non dovesse esser in regola con gli strumenti urbanistici questo compromesso decade ope legis". Avendo egli saputo, come emerge dallo stesso compromesso, di una concessione in s...

... continua
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