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QUESITO N. 329: Se con la morte del coltivatore di un terreno, ossia un colono, il rapporto di locazione del terreno agricolo nonché del fabbricato, si estingue o subentrano gli eredi.-
Quesito n. 329: Se con la morte del coltivatore di un terreno, ossia un colono, il rapporto di locazione del terreno agricolo nonché del fabbricato, si estingue o subentrano gli eredi.-

Per la soluzione del quesito in esame è necessario fare una breve premessa sull’istituto della colonìa parziaria e sulle sue principali caratteristiche.-
La colonìa parziaria è disciplinata dall’art. 2164 c.c. che così espressamente sancisce: “Nella colonìa parziaria il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di dividerne i prodotti e gli utili. La misura della ripartizione di prodotti e degli utili è stabilita dalla convenzione o dagli usi”.-
La colonia parziaria, pertanto, si configura come rapporto agrario associativo, caratterizzato dall’esercizio in comune dell’impresa agricola da parte del concedente e del colono (C.C. 29/10/85 n° 5316; C.C. 7/1/83 n° 119) con la finalità di ripartirne (cd. parziarietà) i prodotti o il prezzo ricavato dalla loro vendita, restando il colono assoggettato alla sorveglianza e alla direzione del concedente in ordine sia ai criteri di coltivazione che alla raccolta, ripartizione e vendita dei prodotti stessi (C.C. 17/9/83 n° 5622).-
Il godimento del fondo è conferito dal concedente, che può essere titolare di un diritto reale (proprietario, enfiteuta, usufruttuario) o di un diritto personale (affittuario); egli, infatti, è obbligato in primis alla consegna del fondo organizzato “in istato di servire alla produzione alla quale è destinato” (art. 2166 c.c.). Il conferimento del godimento del suolo, a sua volta, comporta l’obbligo di mantenere l’appezzamento di terreno oggetto del rapporto in stato di servire all’uso convenuto, la garanzia del pacifico godimento e la garanzia per i vizi. Il concedente sarà, inoltre, tenuto alla divisione con il colono dei prodotti e degli utili della coltivazione del fondo e delle attività connesse come anche sopportare la parte di spese che gli compete nella gestione in comune dell’impresa.-
L’altro lato del rapporto è rappresentato dal colono o da una pluralità di coloni. E’ possibile, infatti, che si instauri un rapporto di colonia anche tra la famiglia coltivatrice e il concedente, così estendendo ai componenti del nucleo familiare del colono la contitolarità del rapporto.-
Tuttavia il lavoro della famiglia colonica è solo eventuale: ciò che non può mai mancare, infatti, è il lavoro del colono, la cui attività deve consistere in una materiale prestazione d’opera (C.C. 3/10/72 n° 2840).-
Oggetto del rapporto di colonia parziaria è il godimento di un fondo e non di un podere (C.C.22/4/70 n° 1165).-
Per quanto concerne la forma, il contratto di colonia si perfeziona col solo consenso delle parti, senza necessità di presa del compossesso del fondo od inizio delle prestazioni di lavoro.-
Per quanto concerne la durata di tale contratto associativo, l’art. 2165 c.c. è da considerarsi implicitamente abrogato dalla legislazione speciale (art. 34 L. 3/5/82 n° 203). Le imprese di tipo associativo, infatti, erano piuttosto diffuse nel passato ma hanno via perso di importanza prima con la Legge 756/1964, che ha posto il divieto alla stipula di nuovi contratti di mezzadria, colonia parziaria o soccida a far data dal 23 settembre 1974, e definitivamente con la Legge 203/1982, che all'art. 25 prevede la conversione in affitto di tali contratti a richiesta di una delle parti, oppure la risoluzione degli stessi alle condizioni e nei tempi previsti dagli artt. 26-34 della stessa legge (la durata massima prevista, solo per situaz...

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