Risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo: pubblicato il primo decreto attuativo.-
Risparmio energetico negli edifici ad uso abitativo: pubblicato il primo decreto attuativo
Dopo anni di attesa è stato pubblicato il primo dei tre decreti attuativi del D.lgs.192/2005, in materia di risparmio energetico degli edifici.-
Lo strumento, che avrebbe dovuto vedere la luce entro il 5 febbraio 2006, ovvero 120 giorni dopo l'entrata in vigore del D.lgs., dà attuazione alle norme di recepimento della direttiva comunitaria 2002/91 in materia di efficienza energetica.- Il decreto è il primo dei provvedimenti attuativi delle disposizioni intese a definire i metodi di calcolo del dispendio energetico degli edifici, dare chiare indicazioni sulla formazione e la certificazione dei professionisti e fornire istruzioni sull'utilizzo delle tecnologie.-
Il decreto n. 59 definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al terziario, per l' illuminazione artificiale degli edifici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni.-
Con riferimento agli impianti di riscaldamento viene previsto che in tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4 e comunque dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Le cause tecniche o di forza maggiore che giustifichino la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.-
In tutti gli edifici con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, è necessario realizzare tutti quegli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, tuttavia, potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione degli interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, che dovranno essere evidenziate nella relazione tecnica.-
Per quanto concerne la ristrutturazione di edifici esistenti(articolo 3, comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del D.lgs.), il decreto prevede che il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuti e documenti l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi dovranno essere evidenziati nella relazione tecnica.-
Il provvedimento conferma le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata:
a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW;
b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette "caldaiette" presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto an-ni e per gli impianti a camera aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati;
c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.-
Le disposizioni si applicano nelle Regioni e Province autonome che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.-
IL TESTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente
attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in
edilizia. (09G0068)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
Visto il Titolo I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
e in particolare:
l'articolo 4, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto
di quanto riportato nell'allegato B e della destinazione d'uso degli
edifici, in materia di progettazione, installazione, esercizio,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e,
limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione degli
edifici;
l'articolo 4, comma 1, lettera b), che prevede l'emanazione di uno
o piu' decreti del Presidente della Repubblica al fine di definire i
criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia
sovvenzionata e convenzionata, nonche' per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo la ristrutturazione di edifici esistenti e
sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1,
tenendo conto di quanto riportato all'allegato B e alla destinazione
d'uso degli edifici;
l'articolo 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto
dell'articolo 17, assegna alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza
energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della
prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dalle disposizioni
dell'allegato I del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 12, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi
di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici
esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e
i requisiti degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse
sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, del decreto del Presidente
della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive
modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE ed in particolare il comma 6
dell'articolo 18;
Acquisito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e
dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA);
Acquisito il parere del Consiglio nazionale consumatori ed utenti
(CNCU), reso nella seduta del 12 dicembre 2007;
Considerato che l'emanazione del presente decreto e' funzionale
alla piena attuazione della direttiva 2002/91/CE, e in particolare
dell'articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea gia' il
18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei
confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del
Trattato CE, procedura di infrazione n. 2006/2378;
Considerato che, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, fissa in centoventi giorni, decorrenti dal
9 ottobre 2005, il termine per l'emanazione del presente
provvedimento;
Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 20 marzo 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 maggio 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 marzo 2009;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di intervento e finalita'
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192, per una applicazione omogenea, coordinata ed
immediatamente operativa delle norme per l'efficienza energetica
degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto
definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti
termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192.
2. I criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti
minimi per la prestazione energetica degli impianti termici per la
climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per
l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, sono integrati con successivi provvedimenti.
3. I criteri generali di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla
prestazione energetica per l'edilizia pubblica e privata anche
riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
(GUUE)
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a)
della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare: l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi; ».
- La direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico
nell'edilizia e' pubblicata nella GUCE del 4 gennaio 2003
L-1-65.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in
edilizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 222 del 23 settembre 2005 -
Supplemento ordinario n. 158.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e
b) e dell'art. 9, comma 1, del titolo I del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu'
decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:
a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i
requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di
energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.
1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e
della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti
disciplinano la progettazione, l'installazione,
l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario,
per l'illuminazione artificiale degli edifici;
b) i criteri generali di prestazione energetica per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonche' per
l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le
metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, tenendo
conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della
destinazione d'uso degli edifici; ».
«Art. 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali). -
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono all'attuazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui all'art. 4, comma 1, il calcolo della prestazione
energetica degli edifici nella climatizzazione invernale
ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria
e' disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come
modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e
dalle disposizioni di cui all'allegato I.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 12 (Esercizio, manutenzione e ispezione degli
impianti termici). - 1. Fino alla data di entrata in vigore
dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, il contenimento dei
consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli
impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale,
le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli
organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono
disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del
Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui
all'allegato L.».
- La direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza
degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e
recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del
Consiglio, e' pubblicata nella GUCE L 114-64. del 27 aprile
2006.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 18 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di attuazione
della predetta direttiva 2006/32/CE:
«6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto
dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, in materia di diagnosi
energetiche e certificazione energetica degli edifici,
nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4,
comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto
legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli
stessi decreti, si applica l'allegato III al presente
decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui
all'allegato III si applicano per le regioni e province
autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare
propri provvedimenti in applicazione della direttiva
2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore
dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le
regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto
al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure
atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento
dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato
III.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«Art. 1 (Finalita') - 1. Il presente decreto stabilisce
i criteri, le condizioni e le modalita' per migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire
lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a
conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle
emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di
Kyoto, promuovere la competitivita' dei comparti piu'
avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico.
2. Il presente decreto disciplina in particolare:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni
energetiche integrate degli edifici;
b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di
prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica
degli edifici;
d) le ispezioni periodiche degli impianti di
climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e
l'indipendenza degli esperti incaricati della
certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze,
delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento
della politica energetica del settore;
g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli
utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori del settore.
3. Ai fini di cui al comma 1, lo Stato, le regioni e le
province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e
cooperazione, predispongono programmi, interventi e
strumenti volti, nel rispetto dei principi di
semplificazione e di coerenza normativa, alla:
a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti
norme;
b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche
attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e
di dati;
c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti
legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e
dello sviluppo del mercato;
d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle
fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e
l'informazione degli utenti finali.».
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, si veda nelle note alle
premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende
il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni.
2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive
modificazioni, e le ulteriori definizioni di cui ai commi 3, 4 e 5
del presente decreto.
3. Sistemi filtranti, pellicole polimeriche autoadesive applicabili
su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o
piu' delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata:
trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti,
trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.
4. Trasmittanza termica periodica YIE (W/m2K), e' il parametro che
valuta la capacita' di una parete opaca di sfasare ed attenuare il
flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e
determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi
aggiornamenti.
5. Coperture a verde, si intendono le coperture continue dotate di
un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e
svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della
copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un
sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale
opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con
minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con
interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.
Nota all'art. 2:
- Per «decreto legislativo» si intende il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 di cui al punto 4 delle
note alle premesse.
- Si riportano i commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192:
«1. Ai fini del presente decreto si definisce:
a) «edificio» e' un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume
definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto
volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici
che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie
esterna che delimita un edificio puo' confinare con tutti o
alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno,
altri edifici; il termine puo' riferirsi a un intero
edificio ovvero a parti di edificio progettate o
ristrutturate per essere utilizzate come unita' immobiliari
a se' stanti;
b) «edificio di nuova costruzione» e' un edificio per
il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia
di inizio attivita', comunque denominato, sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) «prestazione energetica, efficienza energetica
ovvero rendimento di un edificio» e' la quantita' annua di
energia effettivamente consumata o che si prevede possa
essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad
un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione
invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per
usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione.
Tale quantita' viene espressa da uno o piu' descrittori che
tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche
tecniche e di installazione, della progettazione e della
posizione in relazione agli aspetti climatici,
dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture
adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima
degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno
energetico;
d) «attestato di certificazione energetica o di
rendimento energetico dell'edificio» e' il documento
redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente
decreto, attestante la prestazione energetica ed
eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici
dell'edificio;
e) «cogenerazione» e' la produzione e l'utilizzo
simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia
termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di
determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
f) «sistema di condizionamento d'aria» e' il complesso
di tutti i componenti necessari per un sistema di
trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura
e' controllata o puo' essere abbassata, eventualmente in
combinazione con il controllo della ventilazione,
dell'umidita' e della purezza dell'aria;
g) «generatore di calore o caldaia» e' il complesso
bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido
termovettore il calore prodotto dalla combustione;
h) «potenza termica utile di un generatore di calore»
e' la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo
al fluido termovettore; l'unita' di misura utilizzata e' il
kW;
i) «pompa di calore» e' un dispositivo o un impianto
che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente
di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente
a temperatura controllata;
l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti»
sono i valori di potenza massima e di rendimento di un
apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il
regime di funzionamento continuo.
2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre,
le definizioni dell'allegato A.».
Art. 3.
Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e
degli impianti
1. Ai fini dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo, per le metodologie di calcolo delle prestazioni
energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali,
definite nel contesto delle norme EN a supporto della direttiva
2002/91/CE, della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni.
Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per
la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte
2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda
sanitaria.
2. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per
il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee
guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto
legislativo.
Nota all'art. 3:
- Per l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del «decreto
legislativo», si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 2002/91/CE e' pubblicata nella GUCE L
1-65 del 4 gennaio 2003.
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 6 del
«decreto legislativo»:
«9. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata,
avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i
decreti di cui all'art. 4, comma 1, e tenuto conto di
quanto previsto nei commi precedenti, predispone Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici, sentito il CNCU, prevedendo anche metodi
semplificati che minimizzino gli oneri.».
Art. 4.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli
edifici e degli impianti
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
decreto legislativo, i criteri generali e i requisiti della
prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la
progettazione ed installazione degli impianti, sono fissati dalla
legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal decreto
legislativo, dall'allegato C al decreto legislativo e dalle ulteriori
disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e
b), del decreto legislativo si procede, in sede progettuale alla
determinazione dell'indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (EPi), e alla verifica che lo stesso
risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nella
pertinente tabella di cui al punto 1 dell'allegato C al decreto
legislativo.
3. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di
ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dall'articolo 3,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo, si procede in sede
progettuale alla determinazione della prestazione energetica per il
raffrescamento estivo dell'involucro edilizio (Epe, invol), pari al
rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il
raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della
temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300 - 1, e
la superficie utile, per gli edifici residenziali, o il volume per
gli edifici con altre destinazioni d'uso, e alla verifica che la
stessa sia non superiore a:
a) per gli edifici residenziali di cui alla classe E1, cosi' come
classificati, in base alla destinazione d'uso, all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,
esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, ai seguenti
valori:
1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;
b) per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.
4. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria,
previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1), del decreto
legislativo, consistenti in opere che prevedono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di
intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle
coperture, si applica quanto previsto alle lettere seguenti:
a) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il valore della
trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte
termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno,
ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve
essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2.1 al
punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nella tabella 2.1 al punto 2
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico;
nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste
aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri
componenti, devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella
2.1 al punto 2 dell'allegato C al decreto legislativo, con
riferimento alla superficie totale di calcolo;
b) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le
strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto,
delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso
ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere
inferiore o uguale a quello riportato nelle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, in funzione della
fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse
risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio
non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della
trasmittanza termica riportati nelle tabelle 3.1 e 3.2 del punto 3
dell'allegato C al decreto legislativo, devono essere rispettati
dalla trasmittanza termica media, parete corrente piu' ponte termico.
Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza
termica da confrontare con quelli di cui alle tabelle 3.1 e 3.2 del
punto 3 dell'allegato C al decreto legislativo, sono calcolati con
riferimento al sistema struttura-terreno;
c) per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle
chiusure apribili ed assimilabili, quali porte, finestre e vetrine
anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le
parti trasparenti e/o opache che le compongono, deve rispettare i
limiti riportati nelle tabelle 4.a e 4.b al punto 4 dell'allegato C
al decreto legislativo. Restano esclusi dal rispetto di detti
requisiti gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai
fini dei ricambi di aria in relazione alle dimensioni, tempi e
frequenze di apertura, conformazione e differenze di pressione tra
l'ambiente interno ed esterno.
5. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di nuova
installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione
di generatori di calore, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera
c), numeri 2) e 3), del decreto legislativo, si procede al calcolo
del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico e alla
verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite riportato
al punto 5 dell'allegato C al decreto legislativo. Nel caso di
installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a
100 kW, e' fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo, una diagnosi
energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano
gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi
di ritorno degli investimenti, e i possibili miglioramenti di classe
dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e
sulla base della quale sono state determinate le scelte
impiantistiche che si vanno a realizzare.
6. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di mera
sostituzione di generatori di calore, prevista all'articolo 3, comma
2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono
rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale
dell'energia, incluse quelle di cui al comma 5, qualora coesistano le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento
termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento
della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale al valore
limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un
rendimento utile in condizioni nominali, ηu, riferito all'energia
primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula
a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza
utile nominale del generatore, espressa in kW; la verifica e' fatta
utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed
energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh
elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza
media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi
aggiornamenti;
c) siano presenti, salvo che ne sia dimostrata inequivocabilmente
la non fattibilita' tecnica nel caso specifico, almeno una centralina
di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e
dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro
caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza
degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o
comunque gratuiti. Detta centralina di termoregolazione si
differenzia in relazione alla tipologia impiantistica e deve
possedere almeno i requisiti gia' previsti all'articolo 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei
casi di nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici.
In ogni caso detta centralina deve:
1) essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura
interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la
temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione
della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco
delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati;
2) consentire la programmazione e la regolazione della
temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24
ore, nel caso di impianti termici per singole unita' immobiliari;
d) nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale
del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza
sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di
riscaldamento;
e) nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di
piu' unita' immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del
sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente,
in ogni unita' immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort
e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri
devono essere corretti in occasione della sostituzione del
generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione
del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola
unita' immobiliare;
f) nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza
nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa
potenza, e' rimessa alle autorita' locali competenti ogni valutazione
sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica di cui al comma
25 e se la medesima puo' essere omessa a fronte dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione di conformita' ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni.
7. Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire
la sicurezza, non fosse possibile rispettare le condizioni del comma
6, lettera a), in particolare nel caso in cui il sistema fumario per
l'evacuazione dei prodotti della combustione e' al servizio di piu'
utenze ed e' di tipo collettivo ramificato, e qualora sussistano
motivi tecnici o regolamenti locali che impediscano di avvalersi
della deroga prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui
al comma 6 puo' applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto
delle altre condizioni previste, a condizione di:
a) installare generatori di calore che abbiano rendimento termico
utile a carico parziale pari al 30 per cento della potenza termica
utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il
limite massimo corrispondente a 400 kW;
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi
della deroga dalle disposizioni del comma 6, da allegare alla
relazione tecnica di cui al comma 25, ove prevista, o alla
dichiarazione di conformita', ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, e successive modificazioni, correlata all'intervento, qualora le
autorita' locali competenti si avvalgano dell'opzione di cui alle
lettera f) del comma 6.
8. Nei casi previsti al comma 2, per tutte le categorie degli
edifici cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, e quando il rapporto tra la superficie trasparente
complessiva dell'edificio e la sua superficie utile e' inferiore a
0,18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria puo' essere
omesso, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel
rispetto dei limiti fissati al comma 5, lettere a), b) e c), e sono
rispettate le seguenti prescrizioni impiantistiche:
a) siano installati generatori di calore con rendimento termico
utile a carico pari al 100 per cento della potenza termica utile
nominale, maggiore o uguale a X + 2 log Pn; dove log Pn e' il
logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo
generatore, espressa in kW, ed X vale 90 nelle zone climatiche A, B e
C, e vale 93 nelle zone climatiche D, E ed F. Per valori di Pn
maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400
kW;
b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza
delle condizioni di progetto sia non superiore a 60 °C;
c) siano installati almeno una centralina di termoregolazione
programmabile in ogni unita' immobiliare e dispositivi modulanti per
la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed
esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni;
d) nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas
queste abbiano un rendimento utile in condizioni nominali, ηu,
riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite
calcolato con la formula a 90 + 3 log Pn; dove log Pn e' il logaritmo
in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in
kW; la verifica e' fatta utilizzando come fattore di conversione tra
energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la
conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener
conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e
suoi successivi aggiornamenti. In tale caso, all'edificio o porzione
interessata, si attribuisce il valore del fabbisogno annuo di energia
primaria limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del
comma 2.
9. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita' abitative
superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di
calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW,
appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi' come classificati in base
alla destinazione d'uso all'articolo 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' preferibile il
mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le
cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali
interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici
centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per
singola unita' abitativa devono essere dichiarate nella relazione di
cui al comma 25.
10. In tutti gli edifici esistenti con un numero di unita'
abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, cosi'
come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
caso di ristrutturazione dell'impianto termico o di installazione
dell'impianto termico devono essere realizzati gli interventi
necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la
contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unita'
abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla
realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre
soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella
relazione tecnica di cui al comma 25.
11. Le apparecchiature installate ai sensi del comma 10 devono
assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo,
inferiore a piu' o meno il 5 per cento, con riferimento alle norme
UNI in vigore. Anche per le modalita' di contabilizzazione si fa
riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
12. Ai fini del presente decreto, e in particolare per la
determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono
considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte
rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che
rispettano i seguenti requisiti:
a) rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui
alla norma Europea UNI EN 303-5;
b) limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti fissati da norme
regionali, ove presenti;
c) utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle
ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
13. Per tutte le tipologie di edifici, in cui e' prevista
l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede
progettuale, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione di
edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3,
comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), limitatamente alle
ristrutturazioni totali, si procede alla verifica che la trasmittanza
termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che
delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati,
non sia maggiore dei valori definiti nella pertinente tabella di cui
ai punti 2, 3 e 4 dell'allegato C al decreto legislativo.
14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di
edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti,
previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel
caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o
sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza
complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e'
prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in
presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza
temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di
potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza
nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni
di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua
di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15
gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa
riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
15. In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di
edifici pubblici o a uso pubblico, cosi' come definiti ai commi 8 e 9
dell'allegato A al decreto legislativo, devono essere rispettate le
seguenti ulteriori disposizioni:
a) i valori limite gia' previsti ai punti 1, 2, 3 e 4
dell'allegato C al decreto legislativo sono ridotti del 10 per cento;
b) il valore limite del rendimento globale medio stagionale, gia'
previsto al punto 5, dell'allegato C, del decreto legislativo, e'
calcolato con la seguente formula: ηg= (75 + 4 log Pn)%;
c) i predetti edifici devono essere dotati di impianti
centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora
quest'ultima fosse prevista.
16. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), questo ultimo
limitatamente alle ristrutturazioni totali, da realizzarsi in zona
climatica C, D, E ed F, il valore della trasmittanza (U) delle
strutture edilizie di separazione tra edifici o unita' immobiliari
confinanti fatto salvo il rispetto del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997, recante
determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, deve
essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K, nel caso di pareti divisorie
verticali e orizzontali. Il medesimo limite deve essere rispettato
per tutte le strutture opache, verticali, orizzontali e inclinate,
che delimitano verso l'ambiente esterno gli ambienti non dotati di
impianto di riscaldamento.
17. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione
della categoria E.8, nel caso di nuova costruzione e ristrutturazione
di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo
3, comma 2, lettere a), b) e c), numero 1), si procede alla verifica
dell'assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni
interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantita'
rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica vigente. Qualora
non esista un sistema di controllo della umidita' relativa interna,
per i calcoli necessari, questa verra' assunta pari al 65 per cento
alla temperatura interna di 20 °C.
18. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in
base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione,
esclusivamente per le disposizioni di cui alla lettera b), delle
categorie E.5, ...
... continua