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Se sussiste il delitto di truffa nel caso di simulazione della volontà di dare esecuzione ad un preliminare di vendita non seguito dalla materiale sottoscrizione del compromesso.-
ABSTRACT: Sussistono gli estremi della condotta tipica della truffa nei riguardi di colui il quale abbia simulato, sia nella fase delle trattative, sia successivamente, la volontà di dare esecuzione ad un preliminare di vendita anche se, poi, non ha materialmente sottoscritto il contratto, in quanto la conduzione diretta dell’affare con la persona offesa costituisce raggiro idoneo ad integrare il reato in questione.

Il quesito:
Sussiste il delitto di truffa nel caso di simulazione della volontà di dare esecuzione ad un preliminare di vendita non seguito dalla materiale sottoscrizione del contratto?

Il caso
Tizio, simula la vendita a Caio di un appartamento allo stesso locato; più in particolare, egli stipula un contratto preliminare di vendita con riserva della proprietà per conto del padre e da lui non personalmente sottoscritto; in tal modo induce in errore l’acquirente, facendogli credere che, al momento della conclusione del contratto definitivo, l’immobile sarebbe passato in sua proprietà.
In realtà, al momento di perfezionare il contratto definitivo, una volta deceduto il padre, Tizio cedeva l’immobile ad una terza persona, incamerando il denaro versatogli da Caio quale pagamento delle singole rate del prezzo di vendita.
Per tale motivo, il Tribunale di Padova, in data 26 ottobre 2004, dichiarava Tizio responsabile del delitto di truffa (art. 640 c.p.).
La pronuncia veniva confermata anche dalla Corte d’Appello di Venezia in data 21 luglio 2005.
Avverso tale pronuncia ricorre per Cassazione Tizio, affermando che per la sussistenza del delitto di truffa non è sufficiente un comportamento meramente equivoco da parte dell’imputato, ma una condotta avente le caratteristiche manipolative della realtà esterna, tale da incidere sulla sfera volitiva del soggetto passivo.
Senza considerare che il ricorrente non aveva partecipato direttamente alla stipulazione del contratto preliminare, limitandosi a gestire la riscossione delle rate del pagamento del prezzo dell’immobile.
La normativa
 HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653" Codice penale
Art. 640 (Truffa)
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:
se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante.Inquadramento della problematica
Secondo la corrente giurisprudenziale dominante, è configurabile il reato di truffa, nella specie di truffa contrattuale, quando il “dolus in contrahendo” si manifesta attraverso artifici o raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso, ovvero quando sussiste un rapporto immediato di causa ad effetto tra il mezzo o l’espediente fraudolentemente usato dall’agente ed il consenso ottenuto dal soggetto passivo, sì che questo risulta viziato nella sua libera determinazione.
In altre parole, ricorrono gli elementi della truffa contrattuale tutte le volte in cui uno dei contraenti pone in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, se conosciuti, avrebbero indotto la controparte ad astenersi dal concludere il contratto.
Ciò precisato, i giudici della Seconda Sezione Penale si domandano se possa ritenersi integrato il delitto ex art. 640 c.p., nella specie di truffa contrattuale, nel caso in cui Tizio abbia simulato la volontà di stipulare un “preliminare” di vendita dell’immobile, con riserva della proprietà, non seguito dalla stipulazione del contratto definitivo, con conseguente incameramento del denaro ottenuto come pagamento delle rate del prezzo di vendita.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte
Al fine della realizzazione del delitto di truffa non è sufficiente la tenuta di una condotta qualsiasi che determini un errore in capo al soggetto passivo ma è necessario che tale errore si realizzi attraverso le specifiche modalità degli artifizi o raggiri, come espressamente formulato dalla norma che si commenta.
Per “artifizio” dobbiamo intendere l’attività diretta a far apparire esternamente come vera una situazione non corrispondente alla realtà, ovvero tale da simulare una situazione inesistente o dissimulatrice di una situazione esistente, mentre per “raggiro” si intende la condotta diretta a produrre un falso convincimento in capo alla vittima, ottenuto mediante ragionamenti, discorsi, parole o argomentazioni ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=47910" \l "sdendnote1sym#sdendnote1sym" i).
Secondo l’opinione dominante in dottrina, al fine della sussistenza del delitto di cui all’art. 640 c.p. non si necessita di una vera e propria “messa in scena”, alternatrice della realtà esterna, essendo sufficiente anche una semplice menzogna ingannatrice, sempre che essa sia sorretta da una adeguata argomentazione ( HYPERLINK "http://www.altalex.com/index.php?idnot=47910" \l "sdendnote2sym#sdendnote2sym" ii).
Dal punto di vista dell’elemento psicologico del reato, la fattispecie de qua è punibile a titolo di dolo generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di indurre, mediante gli artifizi o raggiri di cui sopra, taluno in errore, determinandolo, in tal modo, ad un atto di disposizione patrimoniale con altrui danno ed ingiusto profitto, per sé o altri. Appare evidente che il dolo, in conformità con le regole generali, dovrà sussistere al momento della condotta, ovvero dovrà trattarsi di dolo iniziale, con la conseguenza che un pentimento sopravvenuto non sarà idoneo a far venire meno l’elemento soggettivo già venuto ad esistenza.
Orientamento seguito anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: “Anche in assenza di una qualsiasi messa in scena, la stipula di un contratto preliminare di vendita con riserva della proprietà al venditore sino al pagamento dell’intero prezzo, può rappresentare raggiro idoneo ove si accompagni al precostituito proposito di non adempiere, sufficiente ad integrare, sul piano del dolo, l’elemento intenzionale del reato” .
Nella specie, secondo il giudice nomofilattico, la simulazione da parte di Tizio della volontà di dare esecuzione al contratto concluso con la sua personale e determinante partecipazione – costituita dalla gestione degli affari del padre – e direttamente gestito nella fase esecutiva – in cui Tizio aveva imputato i pagamenti effettuati dalla persona offesa anche a titolo di “anticipo” sul prezzo di vendita – deve essere ragionevolmente individuata come un raggiro idoneo ad indurre in errore Caio sul fatto che, al momento dell’integrale pagamento delle rate pattuite, avrebbe ottenuto il trasferimento della proprietà dell’immobile.






TESTO DELLA SENTENZA

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II PENALE

Sentenza 8 maggio - 7 settembre 2009, n. 34538

(Presidente Bardovagni - Relatore Cammino)


Fatto e diritto

Con sentenza in data 21 luglio 2005 la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, in data 26 ottobre 2004 con la quale C. P. era stato dichiarato colpevole del reato di truffa aggravata (artt. 640, 61 n. 7 c.p. commesso in Masi dal 10 gennaio 1985 al 15 febbraio 1996) e condannato, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.

Secondo la te...

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