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Se deve affermarsi l'avvenuta conclusione dell'affare (con conseguente diritto del mediatore a percepire le provvigioni) nel caso in cui nella proposta d'acquisto venga indicata una data per la stipula di un futuro
ESTRATTO DELLA SENTENZA: “deve affermarsi nella dedotta fattispecie l'avvenuta conclusione dell'affare attraverso la proposta d'acquisto, accettata dalla controparte, contenente l'indicazione del prezzo, delle modalità di pagamento, della data di stipula del definitivo, ancorché l'accordo stabilisse la data della stipula del "contratto preliminare", previsione ritenuta mirante soltanto a confermare riprodurre in forma più sicura un accordo già concluso in tutti i suoi elementi”

TESTO DELLA SENTENZA DELLA

Corte d’Appello di Napoli Sez. III, 01-09-2009

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 5.12.2000, Bu.Lu. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato il 7.11.2000 con cui gli veniva ingiunto il pagamento di Lire 4.500.000, oltre Iva, interessi e spese a titolo di provvigioni per l'intermediazione concernente la vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Caserta, sita alla via Sa.. Deduceva che l'opposta non aveva maturato alcun diritto alla provvigione nascente solo quando il mediatore avesse fatto raggiungere l'accordo tra le parti da consacrare nel preliminare, circostanza che nella specie non si era verificata. Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto. Spiegava domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danno subito in seguito alla violazione da parte della Li. degli obblighi di correttezza informativi per avergli taciuto che era intenzione della promittente acquirente chiedere un mutuo per l'acquisto dell'immobile, in quanto non avrebbe mai accettato l'offerta se avesse conosciuto tale circostanza.

Si costituiva l'opposta che instava per il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto. Formulava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.. Espletata l'istruttoria testimoniale, il giudice adito con sentenza del 13.6.2004 ha respinto l'opposizione e confermato il decreto. Ha, altresì, respinto la domanda riconvenzionale proposta dall'opposta ed ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello Bu.Lu. con atto notificato il 24.10.2004.

L'appellante ha dedotto la carenza di legittimazione attiva della società ricorrente, in quanto l'attività d'intermediazione sarebbe stata posta in essere da Ga.Mo., non iscritto all'albo dei mediatori. Ha rilevato, altresì, che tale iscrizione costituisce il presupposto per la nascita del diritto alla prestazione per l'intermediazione; che, comunque, il giudice avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto alle provvigioni, atteso che nella fattispecie vi sarebbe stata solo una proposta di acquisto priva dei suoi elementi essenziali, in quanto non conterrebbe l'identificazione della proponente acquirente; pertanto, secondo l'appellante, essa sarebbe priva di rilevanza giuridica vincolante per le parti, trattandosi di un mero accordo preparatorio destinato ad inserirsi nell'iter formativo di un futuro preliminare. L'appellante ha, inoltre, dedotto che vi sarebbe stata violazione degli obblighi di correttezza informativa da cui discenderebbe il diritto al risarcimento dei danni, come quantificati in I grado in Euro 15.493,71, anche tenuto conto della perdita di occasione da parte del Bu. di vendere l'immobile ad un prezzo più vantaggioso. In conclusione, l'appellante ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che fosse accolta la domanda riconvenzionale a titolo di risarcimento dei danni, con la restituzione delle somme pagate in ossequio all'impugnata sentenza. Si è costituita l'appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello; ha spiegato appello incidentale teso ad ottenere la somma di Euro 464,81, a titolo di imposta sul valore aggiunto pagato all'erario, e non riconosciuta dal primo giudice.

Di seguito alla precisazione delle conclusioni in epigrafe riportate, la Corte ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Alla scadenza dei termini all'uopo concessi, la causa stata decisa.

Motivi della decisione

L'appello principale è infondato e deve essere respinto. Va respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. Invero, risulta documentalmente provato che l'incarico di mediazione fu conferito da Bu.Lu. alla Li.Im. con atto del 24.5.2000 e che il predetto in tale data s'impegnò a corrispondere alla società intermediatrice l'importo di Lire 4.500.000, oltre Iva, a titolo di provvigioni e al momento dell'accettazione della proposta di acquisto.

A fronte di tali risultanze documentali, alcun rilievo può essere attribuito all'intervento svolto nell'attività di intermediazione da Ga.Mo., fratello di An.Mo., titolare dell'agenzia, e partecipe di fatto all'attività della stessa.

Infatti, dalle risultanze processuali si evince che l'accordo per l'attività di intermediazione intervenne con il predetto An.Mo., titolare della ditta al quale fu riconosciuto il diritto alla provvigione da parte del Bu., ragion per...

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