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Se il promettente venditore è responsabile nel caso in cui, dopo la stipula del preliminare, non sia possibile procedere alla sottoscrizione del rogito per la mancanza del certificato di agibilità dovuta all’inerzia del Comune che dovrebbe rilasciarlo.-
Se il promettente venditore è responsabile nel caso in cui, dopo la stipula del preliminare, non sia possibile procedere alla sottoscrizione del rogito per la mancanza del certificato di agibilità dovuta all’inerzia del Comune che dovrebbe rilasciarlo

Il ritardo del Comune nel rilascio del certificato di agibilità può costare caro al proprietario di un immobile. In assenza del documento, infatti, non solo può "saltare" la vendita del bene, ma si può essere condannati a risarcire il promettente acquirente. Né rileva che l'immobile sia in regola con le norme urbanistiche, che il sospirato certificato sia stato poi rilasciato e che il ritardo sia dovuto all'inerzia dell'ente locale nell'evadere la pratica. Grava sempre sul venditore l'onere di attivarsi per ottenere tempestivamente e, comunque, in tempo per la stipula il certificato dall'ente locale. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza 25040/09 che ha respinto il ricorso del proprietario di un box auto condannato a restituire con gli interessi la caparra ricevuta dall'aspirante compratore e a pagare le spese dei vari gradi di giudizio. L'importante decisione è stata originata dal ricorso presentato dal promettente acquirente di un box che ha convenuto in giudizio il venditore esponendo che le parti, dopo la conclusione del preliminare, si erano presentate al notaio per concludere l'affare. In quella sede, però, veniva constatata l'assenza del certificato di agibilità del bene e il contratto definitivo non veniva concluso. Entrambe le parti, a questo punto, intimavano all'altra una diffida ad adempiere, dopo le quali il compratore citava in giudizio il venditore dichiarando che, a seguito dell'inadempimento della controparte, intendeva recedere dal contratto con restituzione del doppio della caparra versata al momento del preliminare. Il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto e condannato il venditore alla restituzione della caparra maggiorata degli interessi e delle spese di giudizio. La decisione è stata confermata anche in appello e, così, la questione è arrivata di fronte ai giudici di legittimità. In Cassazione il ricorrente ha sostenuto che per un immobile di nuova costruzione per il quale si attendeva il normale decorso dei tempi tecnici per il certificato di agibilità, la semplice omessa produzione del certificato al momento del l'atto non poteva essere inquadrata come quelle di mancato o tardivo rilascio del certificato stesso. L'indisponibilità dell'attestazione, peraltro, si doveva considerare di scarsa importanza dal momento che non diminuiva la commerciabilità del box auto né gli impediva di assolvere alla funzione t...

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