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La Cassazione riscrive i criteri per il godimento dell’agevolazione “prima casa”.-
La Cassazione riscrive i criteri per il godimento dell’agevolazione “prima casa”.-
Massima: Ordinanza della Cassazione n. 100 del 2010«Secondo canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma,e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 – nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia».
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Anche il contribuente che è già proprietario di un immobile, sito nello stesso comune di quello per cui si richiedono i benefici nell'acquisto, ha diritto al godimento dell'agevolazione c.d. "prima casa" [art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986], qualora il suddetto immobile non presenti caratteristiche di idoneità tali da sopperire ai bisogni abitativi del contribuente stesso.- Importante pronuncia quella della sezione tributaria della Cassazione, contenuta nell'ordinanza n. 100 dell’8 gennaio 2010, che è destinata a sollevare numerosi dibattiti sulla legittima interpretazione legislativa della locuzione "fabbricato idoneo ad abitazione".- In appello, confermando la pronuncia di primo grado, i giudici avevano ritenuto l'insussistenza dei presuppo...

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