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Se il proprietario di un fondo è responsabile, nei confronti dei vicini, dei danni che ha loro causato con escavazioni o altre opere che ha fatto eseguire nel fondo.-
Se il proprietario di un fondo è responsabile, nei confronti dei vicini, dei danni che ha loro causato con escavazioni o altre opere che ha fatto eseguire nel fondo.-

Il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere, risponde direttamente, in quanto proprietario a mente dell’art. 840 comma 1 c.c., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese, anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.-
L’appaltatore è esonerato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori progettuali non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero che, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente, questi ha però imposto l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato.-
Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell’interesse di parte, ma anche nell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall’eventuale accettazione del contraddittorio.-
Tribunale di Piacenza
Sentenza 23 dicembre 2009, n. 891
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
Il Giudice monocratico dott. Gianluigi MORLINI,
pronuncia la seguente:
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
ATTORE: ...omissis...
CONVENUTO: ...omissis...
TERZO CHIAMATO: ...omissis...
TERZO CHIAMATO: ...omissis...
TERZO CHIAMATO: ...omissis...
TERZO CHIAMATO: ...omissis...
INTERVENUTO VOLONTARIO: ...omissis...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella presente controversia, C. R. chiede alla X. s.r.l. (di seguito, X.) il risarcimento dei danni subiti al proprio immobile a seguito di lavori edili effettuati dalla convenuta nel proprio terreno confinante, ottenendo in corso di causa anche un sequestro conservativo.
Resiste la X., che comunque agisce in manleva in relazione a tali danni nei confronti degli appaltatori Y. di B. geom. E. (di seguito, Y.) ed K. s.r.l. ora in liquidazione (di seguito, K.).
A sua volta, K. conviene in garanzia la propria assicurazione Assicuratrice Edile s.p.a. (di seguito, Assiedile) ed il subappaltatore W. s.r.l. (di seguito, W.); e quest’ultima, invoca a propria volta manleva sempre da Assiedile, già chiamata in giudizio ed assicuratrice anche di W..
In corso di causa, la Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (di seguito, Duomo), svolge un intervento adesivo dipendente per sostenere le posizioni del proprio assicurato Y.; e nei confronti della Duomo Y. propone domanda di manleva.
I fatti, rilevanti ai fini della decisione ed incontestati, sono i seguenti:
1. la X. ha svolto lavori edili nella sua proprietà, confinante con quella del C.;
2. tali lavori sono stati appaltati a Y. con riferimento alle demolizioni, ed a K. con riferimento alle palificazioni;
3. a sua volta, K. ha affidato l’attività di perforazione a W.;
4. Assiedile è l’assicuratrice di K. e W., mentre Duomo lo è di Y.;
5. a seguito dei lavori edili eseguiti sul terreno della X., il C. ha lamentato sensibili danni, ed in particolare cedimenti strutturali e grosse crepe in vari punti del fabbricato.
Sulla base di tale situazione di fatto e rassegnando le conclusioni finali di cui sopra
- C. chiede la condanna della San Severino al ristoro dei danni subiti;
- X. insta per il rigetto della domanda, e comunque chiede di essere manlevata da Y. ed K.;
- Y. chiede il rigetto della domanda nei suoi confronti, e comunque esperisce azione di manleva nei confronti della propria assicurazione Duomo, intervenuta volontariamente;
- K. chiede il rigetto della domanda nei suoi confronti, e comunque chiama in manleva la propria assicurazione Assiedile ed il subappaltatore W.;
- W. chiede il rigetto della domanda nei suoi confronti, e comunque chiama in manleva la Assiedile e domanda in via riconvenzionale a K. il pagamento di oltre trenta mila euro per il saldo delle proprie spettanze;
- Assiedile resiste alle due domande di manleva esperite nei suoi confronti.
La causa è istruita con una CTU affidata all’architetto Bellotti.
All’udienza del 27/10/2009, la prima davanti a questo Istruttore, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni al 23/12/2009, ed in tale udienza è stata decisa con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) La causalità dei danni subiti dal C. è stata perfettamente chiarita dal CTU, con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente risposto a tutti i rilievi formulati dalle parti, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Ha infatti spiegato il perito che la responsabilità dei cedimenti strutturali sofferti dall’immobile del C., va in via prevalente ascritta alle carenze dell’immobile stesso, che è un “vecchio fabbricato, costruito con materiali poveri e tecnicamente insufficienti”, ed addirittura “privo di una propria autonomia statica”. Ne consegue che “la causa principale dei danni subiti dal fabbricato”, deve “principalmente ricercarsi nelle insufficienti caratteristiche strutturali del fabbricato stesso, il quale, non è e non era in grado di avere, come dimostrato, una propria autonomia strutturale” (pag. 20 perizia).
Sulla base di quanto sopra, stimasi equo ritenere che i danni sofferti dal C., siano per due terzi del loro totale imputabili al C. stesso.
Peraltro, se la causalità del danno per cui è processo, come detto, in via principale è ascrivibile alla stessa parte danneggiata, non può obliterarsi che vi sono anche “parziali colpe” di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono responsabili dei lavori edili effettuati sul terreno confinante (cfr. pag. 21 perizia).
In particolare, tali “parziali colpe”, ammontanti nel loro complesso ad un terzo del danno, vanno addebitate (cfr. pag. 21-23 perizia):
- in via prevalente a parte committente, che deve rispondere nei confronti dei terzi delle carenze progettuali e della direzione dei lavori, non avendo evocato in giudizio il progettista ed il direttore dei lavori.
Per tali motivi, va addebitato alla committenza di non avere adeguatamente considerato le condizioni geologiche del terreno; di non avere saputo prevedere la riduzione di stabilità indotta ai fabbricati confinanti; di non avere tempestivamente predisposto i necessari puntellamenti e sostegni; di non avere fatto eseguire un rilievo preciso, prima dell’inizio dei lavori, delle condizioni statiche degli edifici presenti in aderenza (cfr. pag. 21-22 perizia).
Tali omissioni, secondo il condivisibile avviso del CTU, sono causalmente responsabili di circa il 45% del danno non addebitabile al C., e quindi del 45% di un terzo del danno;
- parte della responsabilità va poi ascritta alla Y., la quale “avrebbe dovuto verificare l’impatto che la movimentazione dei mezzi e di macchinari avrebbe provocato sul fabbricato” (pag. 22 perizia).
Sulla base della CTU, stimasi allora equo imputare ad Y. il 25% della quota di responsabilità non addebitabile al C.;
- parimenti, anche ad K. (che ha omesso di effettuare i necessari accertamenti in loco per verificare se le soluzioni tecniche prescelte erano compatibili con lo stato dei luoghi: pag. 22 perizia) va addebitato il 25% della quota di responsabilità non addebitabile al C.;
- infine la residua quota di responsabilità, pari al 5% di quella non addebitabile al C., va ascritta alla W., che avrebbe potuto effettuare le perforazioni in modo più cauto di quanto fatto (cfr. pag. 23 perizia).
b1) Ciò detto, non sono fondate le argomentazioni delle difese della convenuta e dei terzi chiamati, finalizzate ad escludere la proprie responsabilità nella causazione dell’evento dannoso.
In particolare, non può essere accolta le tesi della difesa di parte convenuta, che assume come, avendo appaltato i lavori di scavo a soggetti aventi idonea preparazione, il committente debba andare esente da responsabilità nel caso di danno cagionati a terzi.
In realtà, deve replicarsi che il proprietario di un fondo che faccia eseguire in questo escavazioni o opere, risponde direttamente, in quanto proprietario a mente dell’art. 840 comma 1 c.c., dei danni causati ai vicini dalle opere da lui intraprese, anche se abbia commesso i relativi lavori in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell’appaltatore, la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla (per la pacifica giurisprudenza, cfr. Cass. n. 5273/2008, Cass. n. 22226/2006, Cass. n. 6104/2006, Cass. n. 4577/1998, Cass. n. 6473/1997, Cass. n 2988/1989, Cass. n. 6739/1988, Cass. n. 3822/1981).
Né può essere accolta la tesi della difesa di W., che assume di essersi limitata ad eseguire il progetto di K..
Sul punto, basta osservare che l’appaltatore (od il subappaltatore, come nel caso di specie), è esonerato da responsabilità solo ove dimostri che gli errori progettuali non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta all’appaltatore stesso; ovvero che, pur essendo gli errori stati prospettati e denunciati al committente (od al subcommittente come nel caso di specie), questi ha però imposto l’esecuzione del progetto ribadendo le istruzioni, posto che in tale eccezionale caso l’appaltatore ha agito come nudus minister, a rischio del committente e con degradazione del rapporto di appalto a mero lavoro subordinato (ex pluribus, cfr. Cass. n. 7755/2007, Cass. n. 6931/2007, Cass. n. 3752/2007, Cass. n. 15782/2006, Cass. n. 12995/2006, 7515/2005, Cass. n. 11478/2004, Cass. n. 11149/2003, Cass. n. 7273/2003, Cass. n. 6754/2003, Cass. n. 1680/2002, Cass. n. 1154/2002, Cass. n. 10550/2001, Cass. n. 14598/2000, Cass. n. 11783/2000, Cass. n. 8686/2000, Cass. n. 6088/2000, Cass. n. 1965/2000, Cass. n. 187/2000). L’esistenza di tali situazioni di fatto, peraltro, non solo non è stata provata da W., ma in verità nemmeno realmente dedotta, con la conseguenza che la W. stessa non può sfuggire alla responsabilità solidale per avere dato esecuzione ad un errato progetto di K..
Parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza e prescrizione, sollevate ex artt. 1667 ss. c.c. sempre dalla difesa della W..
Invero, nel caso di specie, la W., quale subappaltatrice, è chiamata a rispondere in via di regresso dall’appaltatore e subcommittente K., convenuta in giudizio dal committente principale X..
Ciò detto e con riferimento alla prescrizione, per un verso, trattandosi di vizi in tutta evidenza rientranti nell’alveo dell’art. 1669 c.c., nessun profilo di prescrizione si pone, essendo i fatti di causa del 2001, ed essendo la controversia stata promossa nel 2003, e quindi ben prima dello spirare del termine decennale previsto dall’art. 1669 c.c. In ogni caso, anche a volere in ipotesi inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’art. 1667 c.c., si osserva che la relativa prescrizione biennale opera per tutte le azioni di cui all’art. 1668 c.c., ma non anche per le comuni azioni contrattuali, quale quella di regresso, essendo la stessa assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale (Cass. n. 14239/1999).
Con riferimento poi alla decadenza, trattandosi di regresso nei confronti del subappaltatore, il termine decadenziale che viene in rilievo è quello dell’art. 1670 c.c., che impone all’appaltatore di comunicare al subappaltatore la denuncia del committente entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Peraltro, non essendovi agli atti una denuncia ante causam del committente all’appaltatore, del tutto correttamente l’appaltatore K. ha evocato in giudizio il subappaltatore W., esperendo nei suoi confronti l’azione di regresso, una volta convenuto in causa dal proprio committente.
b2) Conclusivamente sul punto, l’evento per cui è causa, per due terzi addebitabile allo stesso C., è per il rimanente terzo solidalmente addebitabile a X. (per il 45% di tale terzo), Y. (per il 25% di tale terzo), K. (per il 25% di tale terzo) e W. (per il 5% di tale terzo).
Così delineato il quadro fattuale, va ricordato il quadro giuridico relativo alla responsabilità solidale dei danneggianti, per potere avere le coordinate necessarie a rendere la pronuncia giurisdizionale richiesta. In particolare, ai sensi dell’art. 2055 c.c., “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate”; e per pacifico insegnamento giurisprudenziale, “per il sorgere della responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055 comma primo cod. civ. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta, deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate” (per tutte, Cass. n. 27713/2005).
Avendo peraltro parte attrice spiegato domanda solo nei confronti della X., la condanna a risarcire il danno subìto e non imputabile allo stesso danneggiato, pari ad un terzo dell’intero, va totalmente effettuata nei confronti della sola X.; tuttavia, una volta pagato ed in parziale accoglimento della domanda di manleva da essa esperita, la X. potrà ripetere il 25% di quanto pagato da K., il 25% da Y. ed il 5% da W..
La domanda di X. può infatti ritenersi estesa automaticamente anche al terzo chiamato W., pur senza un’istanza espressa, in quanto la chiamata di W. da parte di K. è stata effettuata non al fine di fare valere un rapporto di garanzia avente una causa petendi diversa da quella dedotta; ma al fine di ottenere la propria liberazione e l’individuazione del chiamato quale unico e diretto responsabile, con la conseguenza allora di un’estensione della domanda originaria al terzo chiamato in ragione dell’unicità del rapporto controverso, trattandosi di garanzia propria e non impropria (Cass. n. 25559/2008, Cass. n. 17954/2008, Cass. n. 6883/2008, Cass. n. 1748/2005, Cass. n. 2471/2000).
Muovendo ora al quantum del danno subito da C., ed alla conseguente responsabilità risarcitoria dei quattro obbligati così come sopra individuati, anche in questo caso soccorre la CTU, che ha convincentemente illustrato come l’attore abbia complessivamente subìto un danno emergente pari ad ¬ 107.000 in relazione alle lesioni provocate dai lavori per cui è causa (cfr. pag. 25 perizia).
Quanto al preteso lucro cessante derivante dall impossibilità di locare gli immobili a causa dei danni subìti, si osserva che, in realtà, risulta per tabulas che solo tre anni dopo la verificazione di detti danni, i conduttori hanno rilasciato gli immobili (cfr. all. 11 e 12 fascicolo di parte attrice): ciò, per un verso, rende quantomeno problematico il giudizio circa la sussistenza del nesso causale tra il fatto derivante dalle verificazione dei danni e l’evento derivante dalla perdita del canone; per altro verso e comunque, l’inerzia del proprietario (che ben avrebbe potuto, previo ATP, intervenire per risolvere il problema), nel larghissimo lasso di tempo triennale intercorrente tra fatto ed evento, integra un comportamento rilevante ex art. 1227 comma 2 c.c., ciò che esclude comunque la risarcibilità del danno sofferto.
Deriva, in conclusione, che il danno deve essere quantificato in ¬ 107.000. Dovendo peraltro imputare tale danno per due terzi allo stesso danneggiato, parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice un terzo del danno, pari ad ¬ 35.666,67. Su tale somma capitale, all evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno riconosciuti rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, che può farsi coincidere con l’accertamento dei danni subiti dall’attore da parte del tecnico comunale in data 1/6/2001 (cfr. all. 5 fascicolo di parte attrice), al saldo.
Come detto, in parziale accoglimento della domanda di regresso, la X. potrà ripetere il 25% di quanto pagato da K., il 25% da Y. ed il 5% da W..
c) Posta la responsabilità, nei limitati termini di cui sopra, di K. e W., devono ora essere esaminate le loro domande di manleva nei confronti dell’assicurazione Assiedile.
Relativamente alla posizione di W., si osserva che Assiedile eccepisce nelle proprie conclusioni la “intervenuta prescrizione della azione contrattuale di garanzia proposta dalla W. ai sensi dell’art. 2952 c.c.”, sul presupposto che le prime richieste risarcitorie effettuate nei confronti della W. risalirebbero al 2001, mentre solo con la notifica della citazione in giudizio nel 2003 sarebbero state per la prima volta denunciate all’assicuratore.
La censura non coglie nel segno, essendo infondata sotto il profilo fattuale.
Invero, non risulta agli atti alcuna richiesta risarcitoria nei confronti di W. né da parte di X., né da parte di K., né da parte di Y., né da parte di C., nel 2001 o comunque nel periodo antecedente l’inizio della causa. Ne discende che la domanda risarcitoria nei confronti di W., è stata per la prima volta formulata da K. con la notifica della chiamata del terzo in questa causa, ed a seguito di tale notifica W., con la comparsa di costituzione, ha immediatamente chiesto la chiamata in causa della propria assicurazione per ottenere manleva.
Pertanto, atteso che il termine prescrizionale annuale invocato dalla Assidile, ai sensi de...

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