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Spese condominiali: se il nuovo condomino è tenuto a pagare tutti gli oneri pregressi.-
Spese condominiali: se il nuovo condomino è tenuto a pagare tutti gli oneri pregressi

L'art. 63, 2° comma, disp. attuaz. c.c., ai sensi del quale "chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente", dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo ivi previsto concerne unicamente l'esercizio in corso e quello precedente, pertanto sono esclusi i "riporti" degli esercizi precedenti, il cui pagamento può essere richiesto esclusivamente al precedente proprietario dell'immobile.-
Tale interpretazione, oltre ad essere fedele al dettato letterale della citata norma, trova conferma nel raffronto con l'art. 1104, ult. comma, c.c. che, relativamente gli obblighi dei partecipanti nella comunione, prevede che "il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati".-
E' evidente, infatti, che l'art. 63, 2° comma, disp. attuaz. c.c., dettata in materia di condominio, si trova in rapporto di specialità rispetto all'art. 11...

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