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D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici”.-
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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010 è stato pubblicato il D.M. 26 gennaio 2010 “Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici” firmato, lo scorso 25 gennaio, dal Ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola.-
Il decreto modifica i valori limite della trasmittanza termica, per le componenti dell’involucro edilizio, il cui rispetto è necessario per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica.-
Il nuovo decreto modifica (anche sensibilmente) i valori della trasmittanza previsti nel D.M. 11 marzo 2008.Il decreto modifica, inoltre, i requisiti necessari all’ottenimento delle agevolazioni qualora l`intervento di riqualificazione energetica globale dell`edificio preveda la sostituzione di generatori di calore con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.-
In questo caso il provvedimento prevede che nelle zone climatiche C, D, E e F i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili (quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili) che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05.-
Il Ministero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessità di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo così anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria.-
Un’ulteriore modifica riguarda i generatori di calori alimentati a biomassa: ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica, deve essere considerata una quota di energia pari al 30% dell’energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.-
In tal modo, secondo il Ministero, si tiene conto della quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).-
Un’ultima modifica riguarda le metodologie per la determinazione dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale: viene definitivamente chiarito, nei casi in cui è espressamente previsto, che si può utilizzare indifferentemente lo schema di procedura semplificata di cui all’allegato G al DM 7/4/2008 o quello previsto all’allegato 2 al DM 26/6/2009.-

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 gennaio 2010
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici. (10A01747)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare: il comma 20, il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge finanziaria 2007), si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010; il comma 24, lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione di quanto disposto al comma 20 sopra citato, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, recante le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive modificazioni; Visto in particolare il decreto del Ministro sviluppo economico 11 marzo 2008, recante «attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, recante attuazione dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce, tra gli altri, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia in materia di ristrutturazione di edifici esistenti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, recante attuazione dell'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, che definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e modifica gli allegati del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 2008, i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica debbano essere adeguati ai valori minimi obbligatori delle medesime grandezze introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni; Ritenuto opportuno che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. ...

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