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Intermediari finanziari: violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni.-
Intermediari finanziari: violazione dei doveri di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni.-

La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti.
Può, invece, dar luogo a responsabilità contrattuale ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può, però, determinare la nullità del contratto d'intermedìazione o dei singoli atti negoziali conseguenti.-
Ai sensi dell’art. 3, l. 30 luglio 1998, n. 281 le associazioni dei consumatori e degli utenti, inserite nell’elenco di cui all’art. 5, stessa l., (tra le quali risulta esservi il Codacons) sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi richiedendo al Giudice competente:
a) di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori ed utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;  c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate - ben può lo stessa associazione chiedere di accedere ai documenti utili per lo svolgimento di tale intervento giudiziale inibitorio detenuti da una p.a., o da altro soggetto ad essa equiparato, ai sensi dell’art. 22 ss. L. 241 del 1990.-


Tribunale di Lecce
Sezione I Civile
Sentenza 31 marzo 2010
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Il GIUDICE ONORARIO, avv. Giovanni Tommasi, in funzione di Giudice unico,
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Resa ex art. 281 sexies nella causa civile iscritta al 761/1999 del ruolo civile contenzioso, promossa da ******* *******, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola De Pietro e Gennaro Leuzzi in virtù di mandato a margine del ricorso per riassunzione depositato in cancelleria il 7.04.2002,  -attore- contro  ******* SAN ******* S.P.A., già BANCA ******* ITALIANA S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pasquale Corleto e Antonio Greco in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta,  - convenuta -  Nonché ******* - BANCA DI ******* FINANZIARIO S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano San Martino e Carlo D Urso, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, - convenuta - CODACONS - COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LA DIFESA DELL' AMBIENTE E DEI DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI, in persona" e suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Mongelli e dall'avv. Gianfabio Cantobelli, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,  - interventore volontario - 
Oggetto: dichiarazione di nullità di clausola vessatoria ed integrazione automatica del contratto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 03.03.1999, ******* ******* esponeva che, il 29.04.1998, presso la sede della Banca ******* Italiana di Lecce, in virtù del rapporto di fiducia esistente con l'istituto di credito, sottoscrisse l'ordine per l'acquisto di obbligazioni con scadenza decennale (1998-2008) emesse da ******* denominare "Russia" per l'importo di £ 100.000.000. Appresa la notizia del mancato pagamento degli interessi da parte del Federazione Russa per circa 446 milioni di dollari relativi ad un debito nei confronti della Germania, e della declaratoria di nullità delle cedole da parte di *******, il ******* si era recato presso la banca dove apprendeva che l'obbligo di Medio anca di corrispondere gli interessi pattuiti del 6,40% era collegato alla condizione del mancato evento "default" consistente nel fatto incerto dell'inadempimento, parziale o totale da parte della Russia del suo debito estero, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento allegato alla offerta pubblica di sottoscrizione del prestito obbligazionario. Risultati vani i tentativi di comporre bonariamente la vicenda, il ******* adiva questo Tribunale perché, in accoglimento della domanda, dichiarasse che la clausola derogati va della competenza per territorio con individuazione del foro di Milano contenuta nel regolamento era nulla ed improduttiva di effetti con declaratoria della competenza di questo Tribunale; dichiarasse nulla ed improduttiva di effetti la clausola n. 5 del Regolamento; dichiarasse che *******, ai sensi dell'art. 1374 c.c., era tenuta a corrispondere l'interesse legale maturato dal dì della emissione del prestito obbligazionario secondo le modalità previste dal Regolamento; dichiarare l'illiceità del comportamento tenuto dalla Comit, incaricata di collocare sul mercato i titoli obbligazionari emessi da *******, per essere venuta meno all'obbligo di trasparenza, con declaratoria che la stessa è tenuta a garantire all'attore il rimborso della perdita secca con condanna al pagamento delle relativo somme, il tutto con vittoria di spese e compensi. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l’attore depositando fascicolo di parte. Si costituiva ******* - Banca di ******* finanziario s.p.a., la quale eccepiva preliminarmente la incompetenza per territorio di questo Tribunale essendo competente il Tribunale di Milano in virtù della clausola derogativa espressa. Nel merito, rilevava la legittimità della clausola n. 5 del regolamento e, quindi, l'infondatezza della domanda attorea della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. Spiegava, poi, intervento volontario il Codacons - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori - il quale, oltre ad associarsi alla domanda proposta dal *******, chiedeva che venisse dichiarata la vessatorietà delle clausole 5 - 7 - 12 del Regolamento e che fosse inibito alle parti convenute l'uso di dette condizioni generali.  All'udienza del 25.01.2001 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte del procuratore dell' attore.  Riassunto il giudizio, all'udienza del 29.01.2002, veniva nuovamente interrotto per incorporazione della Banca ******* in Banca ******* Riassunto di nuovo il giudizio ed espletata l'istruzione probatoria nel corso della quale veniva assunta prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, alla pubblica udienza del 31.03.2010, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, a seguito di' ione orale disposta ex art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva decisa TI lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea può trovare accoglimento nei termini che seguono.  Preliminarmente, va dichiarata la competenza per territorio di questo Tribunale con conseguente rigetto dell'eccezione sollevata da parte convenuta. Deve essere condiviso, infatti, il principio secondo il quale "La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, comma 3, n. 19, c. c. (nel testo vigente ratione temporis) si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente e salva la prova che la pattuizione sia stata oggetto di specifica trattazione fra le parti; l'applicazione della predetta disciplina non è esclusa dalla natura della prestazione oggetto del contratto, nella specie stipulato dal consumatore per la partecipazione ad un corso organizzato e fornito nella propria attività d'impresa da un istituto di istruzione (da qualificarsi come professionista), restando irrilevanti la sede (istituto d'istruzione statale) o la denominazione quale «tassa» del corrispettivo pattuito, elementi che non mutano la natura privatistica del rapporto" (Cfr. Cassazione civile sez. II, 24 novembre 2008, n. 27911). Sulla scorta di tale principio, applicabile caso di specie, può ritenersi la competenza di questo Tribunale stante la natura vessatoria della clausola derogativi del foro.  Passando al merito della vicenda, va ritenuta la fondatezza della tesi prospettata dall' attore circa la vessatorietà della clausola contenuta nel punto 5 del Regolamento allegato alla offerta pubblica della sottoscrizione delle obbligazioni per cui è giudizio. Invero tale clausola prevede che “..******* si riservi la facoltà a suo giudizio e senza oneri a proprio carico, di cessare il pagamento degli interessi nel caso in cui rilevi attraverso informazioni pubblicamente disponibili il verificarsi e/o la sussistenza di un evento di default della russia in relazione al suo debito estero… Con la locuzione debito estero si intende l’intero ammontar4e del debito pubblico estero in qualsiasi forma rappresentato presente e futuro della Russia….” Ritiene questo giudicante che la clausola in questione sia vessatoria In relazione al disposto di cui all'art. 1469 bis c.c., nella formulazione antecedente alla riforma introdotta dal dec. Legisl. n. 206/2005, atteso che prevede un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in danno del consumatore, come rilevato, peraltro, dal c.t.u. nominato nel corso del giudizio, laddove rimette al mero giudizio unilaterale della Banca proponente la decisione di cessare il pagamento degli interessi in caso rilevi il verificarsi di un “default” della Russia in relazione al suo debito estero, anche la genericità della formulazione della stessa clausola. Va dichiarata, pertanto, la nullità della predetta clausola, con la conseguente improduttività di effetti giuridici. In virtù del disposto di cui all' art. 1374 c.c., poi, va riconosciuto il diritto dell’attore ad ottenere la corresponsione degli interessi legali per la intera durata del rapporto sul capitale investito, a decorrere dal mese di aprile 1998 e fino all'aprile 2008, con cadenza semestrale, oltre interessi successivi. Pa...

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