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QUESITO N. 352: Se nell'ambito di una cooperativa edilizia il superamento da parte di un socio del limite di reddito necessario per l’ottenimento del contributo regionale in favore della stessa cooperativa può legittimare la revoca dell’assegnazione
Quesito n. 352: Se nell'ambito di una cooperativa edilizia il superamento da parte di un socio del limite di reddito necessario per l’ottenimento del contributo regionale in favore della stessa cooperativa può legittimare la revoca dell’assegnazione dell’alloggio al socio e se può compromettere l'ottenimento del contributo per l’intera cooperativa.-

Per addivenire ad una risoluzione della problematica in esame, occorre esaminare due distinti profili: 1) I concetti di “impossidenza” e di “ reddito complessivo annuo familiare” quali requisiti concorrenti all’accesso ai contributi regionali da parte dei soggetti beneficiari; 2) L’insussistenza del requisito di reddito e la sua ripercussione sull’assegnazione dell’immobile e sull’ottenimento del contributo regionale in favore del socio assegnatario e dell’intero programma fabbricativo.-
1) L’ attenta disamina dell’ “atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa edilizia”, quale titolo legittimante il trasferimento della singola unità immobiliare al soggetto assegnatario che si è dichiarato in possesso dei necessari requisiti, rimanda inevitabilmente all’approfondimento della normativa in esso richiamata.-
Invero, tenuto conto che nell’atto di assegnazione si legge “ la cooperativa ha partecipato all’assegnazione di contributi di edilizia agevolata convenzionata per il recupero e la costruzione di alloggi da parte della Regione Campania di cui al Bando di concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25 giugno 2001”, la nostra iniziale attenzione sarà incentrata sull’analisi scrupolosa del summenzionato B.U.R.C., recante le norme di regolamento attuativo ed esplicativo del Bando di concorso.-
In tale B.U.R.C. è pubblicata, tra l’altro, la deliberazione di Giunta n. 1807/2001 “Bando di concorso per la concessione di contributi a favore di soggetti Attuatori legittimati dalle leggi in vigore per il recupero e la costruzione di alloggi nella Regione Campania, ed il recupero delle parti comuni degli edifici nell’ambito dei programmi complessi”, sulla cui scorta la Cooperativa X è stata ammessa al finanziamento per la realizzazione del progettato complesso immobiliare.-
Ebbene, l’art. 8 della suddetta delibera, rubricato “ requisiti soggettivi dei destinatari degli alloggi”, nell’enucleare, per l’appunto, i requisiti soggettivi richiesti ai destinatari degli alloggi onde accedere ai contributi di edilizia agevolata erogati dall’ente Regione, fa esplicito riferimento all’ “impossidenza” ed al “reddito complessivo annuo familiare”.-
Principiando dalla condizione di “impossidenza” ( di cui all’art.8, comma 3, cit. delibera), essa deve riguardare esclusivamente il richiedente ed il coniuge non legalmente separato, coinvolgendo, di converso, la “valutazione di adeguatezza del cespite alle esigenze del nucleo familiare” anche i figli inseriti nello stato di famiglia.-
Il requisito dell’impossidenza si identifica con la cd. “impossidenza immobiliare”, vale a dire che il socio assegnatario non deve essere titolare di un diritto reale ( proprietà, usufrutto, uso, abitazione), nello stesso Comune, su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare ( Cass. Civ., sez. I, 27 agosto 1993, n. 9092; Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 1998, n. 1355; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3447).-
Detta condizione rappresenta non già un mero requisito di partecipazione alla procedura concorsuale ma un vero e proprio presupposto per la fruizione del contributo (TAR Campania Napoli, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 20576). Da ciò discende che essa deve essere posseduta al momento della pubblicazione del bando e permanere in modo continuativo ed ininterrotto fino al momento della concessione dell’agevolazione (TAR Toscana Firenze, sez. II, 12 maggio 2005, n. 2141; TAR Campania Napoli, sez. V, 22 dicembre 2005, n. 20576; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3447).-
Nel caso di specie, la Sig.ra Caia, unitamente al coniuge non legalmente separato, versava, per l’appunto, nella predetta condizione di impossidenza immobiliare permandovi fino al momento dell’erogazione alla Società cooperativa del contributo regionale richiesto.-
Chiarito che l’impossidenza di cui si discorre va intesa quale “impossidenza immobiliare”, e non, all’opposto, quale “impossidenza reddituale” e che essa deve sussistere solo con riguardo al richiedente ed al coniuge non legalmente separato, veniamo, a questo punto, all’altro requisito del “reddito complessivo annuo familiare” (art.8, commi 4, 5 e 6, cit. delibera) che, deve possedere, accanto agli altri requisiti previsti dalla legge, il socio che intenda accedere ai contributi agevolati.-
A tal proposito, la norma prevede espressamente che il socio “ non abbia ottenuto per sé o per gli altri componenti il nucleo familiare, composto dal richiedente, dal coniuge e dai figli inseriti nello stato di famiglia, l’assegnazione in proprietà o in patto di futura di un alloggio costruito col concorso, contributo o col finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessa dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente Pubblico in tutto il territorio nazionale, né abbiano beneficiato del contributo individuale…..; …possegga un reddito complessivo annuo familiare non superiore a quello stabilito …..dal bando di concorso”.-
La Giurisprudenza, pur essendosi espressa frequentemente in tema di “reddito complessivo annuo familiare”, inteso quale reddito prodotto dal nucleo familiare costituito dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, non ha giammai fornito alcuna delucidazione e/o chiarimento in ordine alla maggiore o minore età dei figli, limitandosi a formulazioni generiche in tal senso.-
Tuttavia, nel caso di specie, il problema è presto superabile, in quanto la delibera n. 1807/2001 rinvia espressamente ad altra fonte normativa, vale a dire alla delibera regionale n. 1371 del 30.03.2001, di approvazione delle linee di indirizzo tecnico per l’esecuzione degli interventi di edilizia residenziale ed agevolata, al fine di meglio dettagliare i concetti di “composizione del nucleo familiare” e di “valutazione del reddito”.-
Tal delibera n. 1371/01, all’art. 9.4, precisa che ai fini del calcolo del reddito si somma il reddito, al netto degli oneri deducibili, del richiedente, del coniuge non legalmente separato e dei figli minorenni.-
Appare evidente, pertanto, che a determinare il reddito complessivo annuo familiare concorrano i soli redditi percepiti dai coniugi e dai figli minorenni. In definitiva, si addiziona al reddito base del richiedente e del coniuge non legalmente separato, quello dei figli minori d’età. Tanto vale ad escludere tassativamente dal calcolo del reddito complessivo familiare i redditi eventualmente prodotti dai figli maggiorenni.-
Nel caso di specie, essendo il nucleo familiare composto dai coniugi e da 3 figli maggiori d’età e percettori di redditi propri, si terrà conto ai fini del calcolo del reddito complessivo annuo familiare
dei soli redditi prodotti dai coniugi.-
Alla luce della panoramica affrontata, al fine di accedere al contributo di edilizia agevolata, la Sig.ra Caia ed il coniuge avrebbero dovuto possedere, alla data dell assegnazione, un reddito annuo convenzionale non superiore al limite massimo di ¬ 25.822,84.-
Sussistendo tale condizione, fermo restante il diritto all assegnazione dell abitazione, la Sig.ra Caia avrebbe avuto diritto anche all’assegnazione del contributo regionale per la quota di sua spettanza.
2) Ad ogni buon conto, se pure si finisse per affermare l’insussistenza del requisito soggettivo rappresentato dal tetto di reddito occorrente per l’assegnazione del contributo regionale al singolo socio, questo non legittimerebbe il Presidente della Cooperativa a minacciare la revoca dell’atto di assegnazione.-
Invero, il socio non avrebbe diritto al contributo e conserverebbe il diritto all’assegnazione dell’alloggio, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal Bando di concorso.-
Il diritto all’assegnazione potrebbe essere compromesso solo al termine dell’iter che vede coinvolto l’ente Regione per la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso all’edilizia agevolata.-
Invero, prendendo le mosse, ancora una volta, dall’esame dell’ “atto di assegnazione di alloggio a socio di cooperativa edilizia”, si legge: “ nelle more della definizione della pratica di finanziamento regionale la cooperativa intende trasferire gli alloggi ai singoli soci che si sono dichiarati in possesso dei requisiti prescritti dalla Regione Campania e per i quali il detto possesso dovrà essere, successivamente, accertato da parte della Regione stessa attraverso certificazioni attestanti la loro sussistenza..; la parte assegnataria e la cooperativa assegnante, in caso di assegnazione del contributo, procederanno alla stipula di un atto integrativo nel quale, sulla base della somma effettivamente erogata, si daranno atto dei reciproci conguagli, se dovuti, ed al quale sarà allegato la Certificazione rilasciata dalla Regione Campania attestante l’importo del contributo e la definitiva possidenza da parte dell’assegnataria dei requisiti richiesti dalla legge”.-
Ancora, passando in rassegna la deliberazione di Giunta n. 1807/2001 si precisa: “ la documentazione d...

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