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Riflessioni giuridiche sul contratto di intermediazione mobiliare.-
Riflessioni giuridiche sul contratto di intermediazione mobiliare.-

Le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 26724 e n. 26725 del 19 dicembre 2007, che un’autorevole dottrina ha designato le “sentenze Rordorf” con riferimento al loro estensore – hanno stabilito che la violazione, da parte dell’intermediario finanziario, degli obblighi di informazione e di corretta esecuzione delle operazioni posti a suo carico, può dar luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale a seconda delle circostanze e non si traduce nella nullità del contratto, con la conseguenza che il risparmiatore, che non ha di fatto fruito del servizio garantitogli dalla legge per il tramite dell’intermediario, può ottenere il risarcimento del danno e non direttamente la restituzione delle somme investite.-
L’importanza delle sentenze sopra richiamate, peraltro, trascende il loro riflesso concreto appena posto in luce. Le Sezioni Unite, infatti, non si limitano a ribadire la tradizionale dicotomia del diritto contrattuale tra regole di condotta e regole di validità (secondo il noto assunto per il quale “i doveri di comportamento in generale sono troppo immancabilmente legati alle circostanze del caso concreto per poter assurgere, in via di principio, a requisiti di validità che la certezza dei rapporti impone di verificare secondo regole predefinite”), ma compiono un’operazione ulteriore meritevole della massima attenzione, dal momento che iscrivono queste loro scelte all’interno di un’indicazione di natura sistematica ben precisa.-
Con la loro decisione, invero, le sezioni unite stabiliscono che ai contratti conclusi nel mercato finanziario si applica “il sistema del codice civile”.-
Per cogliere l’importanza di questa scelta di indirizzo è sufficiente rammentare che il dubbio in ordine all’utile esperibilità nel mercato finanziario di principi e regole del diritto contrattuale fissato nel codice civile emerse già all’indomani dell’entrata in vigore dei primissimi provvedimenti legislativi aventi ad oggetto il mercato mobiliare (e precisamente dopo le modifiche apportate nel 1985 alla l. 7 giugno 1974, n. 216). Più precisamente, sul cadere degli anni ottanta il dubbio fu posto da chi fece osservare come la novità delle operazioni condotte sul mercato mobiliare, la continua creazione di nuovi “prodotti” e di nuove “forme di intermediazione finanziaria” imponesse a dottrina e giurisprudenza di “verificare la compatibilità dei principi di diritto comune con la disciplina speciale e la possibilità tecnica di colmare le lacune di una legislazione frammentaria con il ricorso a principi di diritto comune”.-
Ai dubbi manifestati da alcuni si contrapposero le sicurezze di altri, che negarono decisamente che i contratti conclusi nei mercati finanziari costituissero un “microsettore” a sé dell’ordinamento, con la conseguenza che, secondo questo orientamento, ben si sarebbero potute estendere a tali contratti gli schemi, le regole e i principi ricevuti dalla tradizione civilistica e fissati nel codice civile. In questa direzione, anzi, si è ritenuto di poter assegnare un ruolo di primaria importanza al “diritto privato comune”.-
Quest’ultimo, quale insieme di tecniche e regole sperimentate, sarebbe in grado di guidare il giudizio critico dell’interprete in ordine alla disciplina speciale del mercato mobiliare. Il “diritto privato comune” potrebbe operare in tal senso, secondo la dottrina ora riferita, in virtù del fatto di essere “vecchio dell’esperienza di secoli”.-
È inutile dire che posizioni parimenti contrastanti si riscontrano nelle analisi più recenti tra chi ha osservato come “il complesso delle norme che disciplina le operazioni finanziarie … appaiono suscettibili di una considerazione distinta rispetto a quelle integranti lo statuto normativo di operazioni di scambio di beni diversi dai prodotti finanziari, ovvero dalla prestazione di servizi diversi da quelli di investimento” e chi, invece, - al pari delle stesse sezioni unite - ha ricondotto la prestazione dei servizi di investimento (e più precisamente l’esecuzione di ordini, la negoziazione) all’interno di una figura codicistica ben precisa quale è il mandato.-
A fronte di opinioni tanto diverse la scelta di cercare nel codice civile le regole utili a risolvere i problemi posti dai contratti conclusi tra risparmiatori ed intermediari finanziari non sembra poter prescindere da una analisi del contesto di mercato nel quale tali contratti hanno luogo. A tal fine è, innanzi tutto, opportuno rammentare alcuni capisaldi essenziali del diritto contrattuale fissato nel codice.-
È rilievo ormai ripetuto da decenni quello secondo il quale il codice civile muove dal presupposto della parità delle parti, la quale, a sua volta, è intrinsecamente connessa con la nozione di “soggetto di diritto”, ossia con un preciso assunto politico ideologico tendente ad escludere la rilevanza giuridica delle condizioni personali di ciascuna parte contrattuale. In questa prospettiva, ciascun “soggetto di diritto” è dotato di capacità di agire pressoché illimitata, ossia ciascun “soggetto di diritto”, formalmente dotato di capacità di agire, è postulato come perfettamente in grado di valutare e gestire i suoi interessi, con la conseguenza che le sue scelte sono sostanzialmente insindacabili sia dai terzi, sia dall’ordinamento.-
Questi presupposti di fondo da cui muove il codice civile nel disciplinare gli “atti”, le condotte dei soggetti nel mercato, acquistano una particolare coloritura quando si tenga conto di un’ulteriore circostanza connessa alla unificazione dei codici avvenuta nel 1942. Si è a lungo disputato in dottrina se l’intervenuta fusione di codice civile e codice di commercio abbia travolto o meno la distinzione tra contratti commerciali e contratti civili: non è questo il punto che precisamente qui interessa. Quel che
di quegli approfondimenti qui rileva è che tutti gli studiosi intervenuti dal 1940 agli anni 2000 sono concordi nell’affermare che il “soggetto”, la “parte contrattuale” tenuta a modello dal legislatore del 1942 fu l’imprenditore, ossia un soggetto che per l’attività professionale svolta non può che essere particolarmente avvertito, sotto ogni profilo e nel senso più ampio del termine, in ordine al contratto concluso o da concludere.-
Su queste premesse ben si comprende come l’impianto codicistico riservi all’ordinamento il compito di salvaguardare nel modo più ampio possibile i contratti ed il loro contenuto in quanto espressione della libertà personale ed economica del “soggetto di diritto”. In questo quadro, i casi di nullità del contratto sono limitati alle ipotesi in cui la determinazione del soggetto – la sua condotta nel mercato - non abbia i requisiti espressamente richiesti dalla legge per assumere rilevanza giuridica, ovvero il contratto sia espressamente vietato. I casi di annullabilità, dal canto loro, sono chiamati a comporre il delicato equilibrio tra salvaguardia del processo di formazione della volontà ed affidamento della controparte.-
Il ricordato schema di base del diritto contrattuale fissato nel codice civile si riflette in modo sensibile sulla dimensione degli obblighi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c..-
Nel quadro del codice civile, infatti, correttezza e buona fede sono intese come strumenti di salvaguardia dell’interesse della controparte. Già in questa (pacifica) declinazione degli obblighi codicistici di correttezza e buona fede si intravede un primo loro limite: ciascuna parte non è tenuta a individuare e perseguire gli interessi della controparte; essa può e deve solo salvaguardare (ossia non compromettere) gli interessi della controparte così come quest’ultima li ha individuati e palesati.-
Questo primo limite – occorre aggiungere – è una diretta conseguenza del ricordato postulato della piena capacità di agire riconosciuta di regola a ciascun soggetto: l’apprezzamento ed il perseguimento degli interessi è lasciato alla discrezionalità sostanzialmente insindacabile del titolare degli stessi. La controparte di quest’ultimo soggetto può e deve solo salvaguardare gli interessi stessi nei limiti in cui ne ha consapevolezza.-
L’obbligo nascente dagli artt. 1175 e 1375 c.c. soffre, poi, di un secondo limite: ciascuna parte, infatti, è tenuta a salvaguardare gli interessi della controparte non oltre il limite segnato dal sacrificio dell’interesse proprio: circostanza, questa, che affiora già nel momento in cui una parte, al fine di conservare l’interesse della controparte, debba affrontare costi che non può ribaltare sulla controparte stessa.-
In altre parole, proprio perché si postula che ciascuna parte sia in grado di valutare, proteggere e perseguire i propri interessi in modo assolutamente autonomo ed insindacabile, gli obblighi di protezione posti a carico della controparte non possono che essere limitati e residuali.-
La conferma del carattere sostanzialmente negativo degli obblighi riportabili alla clausola di correttezza e buona fede, di “rispetto”, di “protezione” dell’interesse della controparte, può intravedersi nelle ricorrenti indicazioni dottrinarie tendenti ad individuare la buona fede contrattuale come terreno di frontiera con la responsabilità civile.-
La matrice di fondo degli stringenti limiti imposti agli obblighi di salvaguardia dell’interessi altrui ex artt. 1175 e 1375 c.c. è politico ideologica ed economica.-
Invero, per quanto riguarda l’aspetto politico ideologico, consentire, anzi, obbligare un qualsiasi soggetto a curare e perseguire gli interessi altrui invito domino, equivarrebbe ad assegnare a tale soggetto un potere di ingerenza negli affari del soggetto “protetto”. Sennonché, tale potere di ingerenza è in diretto contrasto con gli assunti dell’eguaglianza delle parti, della piena capacità di agire, della soggettività pleno jure di ogni soggetto di diritto e, dunque, anche del soggetto che si vorrebbe proteggere.-
Per altro verso, porre a carico di un soggetto l’obbligo di perseguire gli interessi di un secondo soggetto significa, nell’ottica del codice, porre a carico del primo costi che il secondo soggetto rifiuta di assumersi pur essendo perfettamente in grado di farlo. Anche questa è una diretta conseguenza del postulato della parità delle parti: se le parti di ogni contratto sono eguali, non v’è nessun motivo di far gravare su una di loro costi per la protezione degli interessi della controparte, quando quest’ultima non ha ritenuto di affrontare quegli stessi costi per meglio presiedere ai propri interessi.-
Proprio il suddetto postulato teorico di piena idoneità del “soggetto di diritto” alla cura dei propri interessi, è infranto nel diritto privato del mercato finanziario.-
Il diritto privato del mercato finanziario, infatti, è chiamato a regolare rapporti in un mercato caratterizzato dalla pacifica inoperatività del principio della parità delle parti, tanto che l’inadeguatezza del “diritto privato generale” – per l’appunto in quanto improntato al principio di parità delle parti - a disciplinare i contratti conclusi nel mercato finanziario è avvertita anche in altri ordinamenti.-
La peculiare asimmetria di informazioni e di situazione giuridica riveniente dal contratto concluso dal risparmiatore è tale che in essa ormai è comunemente radicata l’esistenza degli intermediari finanziari. Questi ultimi – si afferma – in tanto rispondono ad una logica economica, così giustificando la riserva ad essi di determinate attività economiche di intermediazione, in quanto essi “assistano” i risparmiatori, vale a dire “assistano” i soggetti meno informati (e quindi maggiormente esposti a forme di opportunismo contrattuale ad opera dei prenditori dei fondi) a scegliere e monitorare i loro investimenti.-
La teoria economica degli ultimi decenni è assolutamente univoca nell’individuare la principale ragion d’essere degli intermediari finanziari nel mercato mobiliare nel fatto di rendere possibile un momento cruciale del sistema economico contemporaneo, vale a dire il trasferimento delle risorse finanziarie dai risparmiatori al sistema delle imprese o al sistema pubblico. In particolare, il ruolo primario degli intermediari è individuato nella fornitura alla clientela di servizi di informazioni e di “assistenza” nella allocazione del risparmio verso gli investimenti migliori o più adatti al singolo cliente.-
La traduzione normativa di questi (assolutamente pacifici) postulati si rinveniva già nell’art. 61, lett. a, l. sim, laddove imponeva agli intermediari finanziari “di comportarsi con diligenza, correttezza e
professionalità nella cura dell’interesse del cliente”. Quegli stessi postulati hanno poi orientato in modo decisivo la formulazione delle disposizioni che si sono susseguite nel tempo fino ai giorni nostri ad ogni livello.-
Quanto si è appena detto rende ragione del perché la locuzione storicamente presente in tutte le disposizioni sopra richiamate (“cura dell’interesse del cliente”, “servire al meglio gli interessi dei clienti”) doveva e deve essere interpretata nel senso che nello svolgimento dei servizi di investimento ed accessori gli intermediari sono tenuti, non già ad un generico “dovere di protezione”, ma a perseguire gli interessi del cliente ponendo al suo servizio tutta la loro professionalità.-
Sul punto la Mifid è intervenuta ad evidenziare un aspetto che già si deduceva con chiarezza anche nel testo preesistente: gli intermediari finanziari non possono limitarsi a “proteggere” il risparmiatore, ma devono “servire al meglio gli interessi” di quest’ultimo.-
La specificità di questa disposizione prende le mosse dalla constatazione che nel mercato finanziario la parità delle parti non sussiste, con la conseguenza che inevitabili ombre si proiettano su quei corollari che sono radicati proprio nella parità delle parti: tra tali corollari vi è anche la doppia equazione “violazione regole di condotta = risarcimento del danno”, “violazione regole di validità = nullità”.-
Si apre a questo punto per il giurista un dilemma assai grave e delicato: confermare insegnamenti ripetuti (quale, per l’appunto, quello appena ricordato relativo alla dicotomia tra regole di condotta e regole di validità), oppure no?
Da un lato, si avverte la necessità di garantire la continuità e la saldezza del sistema. È un’esigenza essenziale, che lambisce lo stesso valore della certezza del diritto. Queste preoccupazioni si intravedono chiaramente nei richiami alla salvaguardia delle categorie civilistiche che anche in tempi recenti la dottrina non ha fatto mancare.-
Dall’altro lato, vi è chi rammenta la storicità dei concetti giuridici e degli schemi argomentativi utilizzati dai giuristi. Non si tratta di verità astoriche consegnate dalla scienza all’eternità una volta per tutte. Al contrario – si aggiunge – i concetti giuridici sono storicamente determinati, sintesi di determinati assetti di interessi, i quali, a loro volta, sono ordinati secondo le valutazioni sociopolitiche prevalenti in un determinato contesto storico.-
Infatti “il problema non è tanto quello di salvaguardare la distinzione tra regole di comportamento e regole di validità, quanto di offrire al risparmiatore i rimedi – uniformi – più convenienti”.-
Fino a che punto le categorie ordinanti del codice civile, gli assetti di interessi sottesi nelle concettualizzazioni giuridiche tradizionali sono utili alla tutela degli interessi fondamentali del sistema economico, ossia gli interessi dei risparmiatori, che sono, poi, i finanziatori ultimi del sistema?
L’interesse alla tutela dei risparmiatori – quello che l’art. 21 lett. tuf denomina “interesse dei clienti” e l’art. 47 cost. “tutela del risparmio” – è strettamente collegato ad altri aspetti parimenti apicali, vale a dire l’efficienza complessiva del sistema e la “integrità” del mercato.-
Quanto al primo aspetto (l’efficienza del sistema) occorre tener conto che da tempo sono stati redatti studi volti a misurare il grado di protezione legale degli investitori nei singoli ordinamenti nazionali, comparandolo con lo sviluppo dei mercati e la valorizzazione delle imprese.-
Il rapporto tra interessi dei clienti ed integrità del mercato è problema delicato, dal momento che la legge testualmente individua questi due valori quali obiettivi di fondo della regolazione e dell’azione degli intermediari. È, dunque, merito della dottrina e delle stesse sezioni unite aver attratto l’attenzione sul difficile coordinamento tra sanzioni riservate ai contratti sul piano civilistico e buon funzionamento, “integrità” del mercato.-
Generalmente l’intersezione tra “interesse dei clienti” ed “integrità del mercato” è intravista solo indirettamente.-
Tuttavia, è opinione di chi scrive che “interesse dei clienti” a rimedi contrattuali particolarmente efficaci nei loro confronti e “integrità del mercato” siano meno distanti di quanto comunemente si pensa.-
A favore della loro contiguità sta la nozione di “mercato”, quale è ormai messa a fuoco dalla dottrina: il mercato nasce storicamente quale strumento per la soddisfazione dei bisogni umani alternativo
all’autoproduzione e si connota per lunghi secoli come luogo fisico nel quale avvengono gli scambi di una determinata comunità.-
Il mercato, peraltro, conserva tale sua stretta inerenza all’insieme degli scambi a prescindere dall’evoluzione strutturale subita nel tempo in virtù del progresso tecnologico: anche il mercato virtuale, realizzato per il tramite del web, resta comunque luogo preordinato alla conclusione di contratti.-
Il mercato è reiterazione di scambi aventi ad oggetto un determinato bene; le regole che disciplinano questi scambi, assurgono a regole del mercato; la qualità di tali regole segna la qualità del mercato.-
Si delinea, a questo punto, una conclusione meritevole di attenzione: le regole di diritto civile applicate dalle corti ai contratti conclusi in un determinato mercato configurano in modo assolutamente determinante quel mercato ed il grado di correttezza di quanti vi operano, dal momento che quelle regole segnano il grado di diligenza richiesto agli operatori e le conseguenze della loro violazione. Di guisa che tanto maggiore è la severità delle corti nel sanzionare sul piano civilistico i contratti, quanto maggiore è il presidio esercitato sul “buon funzionamento” e sulla “integrità” del mercato medesimo.-
Questo è un punto nevralgico, fondamentale per il buon funzionamento del mercato, tanto che su di esso la dottrina converge inevitabilmente, anche muovendo da prospettive (solo a prima lettura) diverse. Così, ad esempio, vi è chi osserva che “trasparenza” – come pure, può aggiungersi, “integrità del mercato” e “tutela degli investitori” - sono temi che rischiano di risolversi in “generi letterari” se il relativo apparato normativo non viene applicato in sede giudiziale nel modo più rigoroso. Alla medesima conclusione – ossia alla corrispondenza tra sanzioni civilistiche applicate dai
giudici e qualità del mercato – si perviene ragionando in termini di “segnali” e di “incentivi”, che vengono trasmessi dalle corti al mercato verso pratiche più o meno “virtuose”.-
Il legislatore comunitario non si muove su linee diverse da quelle appena segnalate. La corrispondenza biunivoca tra “integrità del mercato”, suo sviluppo, e sanzioni civilistiche dei contratti conclusi nel mercato stesso è confermata dall’art. 11, dir. 2002/65/CE del 23 settembre 2002, sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Al fine di “consolidare” il mercato interno, il mercato finanziario e la commercializzazione a distanza dei servizi ai consumatori/risparmiatori, il legislatore comunitario richiede che gli stati membri applichino “sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive” ai contratti conclusi dagli intermediari e dai fornitori dei servizi senza il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla direttiva stessa.-
“Integrità del mercato”, “interesse dei clienti”, e disciplina del contratto sono dunque concetti che si implicano e si rafforzano a vicenda. La loro stretta connessione non sfugge né al legislatore comunitario, né al legislatore interno. In particolare quest’ultimo con l’art. 21, lett. a, tuf, dispone che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; …”. La riportata disposizione conferma che le modalità di conclusione e di esecuzione dei contratti - le condotte a tal fine rilevanti – attraverso i quali si prestano i servizi di investimento ed accessori debbono essere preordinati, ad un tempo, alla massima soddisfazione dei clienti e alla integrità del mercato. Merita particolare attenzione l’unicità dello strumento (la disciplina del contratto) espressamente individuato dallo stesso legislatore per la contemporanea soddisfazione dei due valori apicali dell’interesse del cliente e dell’integrità del mercato.-
Si profila, pertanto, la necessità di piegarsi sulla specificità delle disposizioni recenti ed in particolare sulla clausola generale dell’art. 21, lett. a, tuf, onde approfondirne il senso.-
Si è già detto che questa disposizione – al pari delle altre che l’hanno preceduta nel diritto interno e nel diritto comunitario – è diretta espressione della attuale percezione che degli intermediari finanziari ha la teoria economica, la quale, a sua volta, muove da un postulato assai diverso da quello della parità tra “soggetti di diritto”, tra parti del contratto. Ed effettivamente l’obbligo di perseguire al meglio gli interessi del risparmiatore – sancito nella disposizione citata – sembra adattarsi a fatica con la configurazione dell’obbligazione comunemente offerta nel diritto privato generale.-
Più precisamente, l’obbligo posto dall’art. 21 lett. a tuf non si esaurisce in una condotta volta ad eseguire il contenuto di un precedente contratto secondo la funzione assegnata alla buona fede dall’art. 1375 c.c. Nel caso dell’art. 21 lett. a tuf la condotta dell’intermediario finanziario consiste nel
valutare o nel determinare il contenuto di un contratto futuro, il quale intercorrerà tra il risparmiatore ed il destinatario finale dell’investimento.-
L’esito di tale condotta dell’intermediario sarà, a ben vedere, riflesso nel contenuto dello “ordine di borsa” che il cliente sottoscriverà.-
Di questo futuro contratto tra risparmiatore e destinatario finale dell’investimento l’intermediario è chiamato a monitorare la rispondenza agli interessi del risparmiatore: questo è il senso fondamentale da assegnare alla locuzione secondo la quale gli intermediari debbono “servire al meglio gli interessi dei clienti” (art. 19, dir. 2004/39/CE; art. 21, lett. a, tuf).-
Il contenuto di questo peculiare obbligo non coincide con l’obbligo del mandatario.-
Precisamente, tra le due situazioni corre la seguente, sensibile differenza: nel mandato la determinazione degli interessi del mandante e degli atti idonei a perseguire detti interessi spetta al mandante stesso ed il mandatario è tenuto a rispettarne le istruzioni con il solo limite rappresentato dalle eventuali sopravvenienze (artt. 17102 e 1711 c.c.).-
Al contrario, nell’obbligazione di cui all’art. 21 lett. a t.u. della finanza, la scelta del tipo di investimento, effettuata dal risparmiatore, non vincola affatto l’intermediario finanziario, che può e deve astenersi dal dar corso all’operazione – e, dunque, non concludere il contratto nel quale consiste l’ordine di borsa - se non la ritiene “adeguata” agli interessi del cliente.-
È utile, peraltro, rammentare che la valutazione di “adeguatezza” deve essere effettuata dall’intermediario anche nelle ipotesi “raccomandazioni” effettuate dall’intermediario finanziario su sua iniziativa.-
La clausola generale di cui al primo comma dell’art. 19 dir. 2004/39 si specifica nella necessità che l’impresa di investimento presenti al risparmiatore strumenti finanziari adatti alle particolari caratteristiche del risparmiatore stesso e che tale necessità sussiste non solo nei servizi di investimento della consulenza e della gestione, ma in ogni caso in cui l’intermediario assuma l’iniziativa di prospettare al cliente un’opportunità di investimento. Sul piano sostanziale detta interpretazione equipara la “raccomandazione” di uno strumento/prodotto finanziario effettuata dall’intermediario finanziario di sua iniziativa – ad esempio durante l’espletamento del servizio di collocamento - alla “raccomandazione personalizzata” effettuata nell’ambito del servizio di consulenza e del servizio di gestione.-
In proposito mette conto precisare che detta equiparazione non è sorretta solo dalle considerazioni esposte nei paragrafi precedenti e nello studio prima citato, ma anche da quanto emerge dall’analisi delle dinamiche di mercato, le quali hanno evidenziato come l’intermediario finanziario svolga sempre un ruolo decisivo nell’individuazione degli investimenti del cliente; il dato è confermato da recenti indagini italiane: si vende soprattutto ciò che le reti di vendita degli intermediari “spingono”): non si può, dunque, porre a carico del risparmiatore gli oneri ed i rischi connessi ad investimenti, che non sono stati individuati dallo stesso risparmiatore, ma a quest’ultimo sono stati proposti da un intermediario finanziario.-
In conclusione, la “adeguatezza” dell’operazione di investimento rispetto al singolo risparmiatore interessato si configura come l’obiettivo che l’intermediario finanziario doveva e deve proporsi nei seguenti casi: per le operazioni poste in essere prima del recepimento della Mifid, l’intermediario doveva valutare l’adeguatezza delle operazioni richieste dal cliente o comunque effettuate per suo conto in occasione dello svolgimento di un servizio di investimento o accessorio; per le operazioni poste in essere successivamente al recepimento della Mifid , l’intermediario deve effettuare il test di adeguatezza dell’operazione al cliente ogni qualvolta assuma l’iniziativa di proporre uno strumento finanziario ad un determinato cliente.-
Per l’appunto nella evidenziata differenza di disciplina ratione temporis si misura il concreto arretramento di tutela del risparmiatore determinato dall’introduzione dalla Mifid in Italia e la fondatezza della denuncie che finalmente vengono avanzate in proposito.-
A questo punto vi è spazio per un’osservazione che riveste un’importanza cruciale: il sistema legislativo è configurato in modo che al normale risparmiatore, al “cliente non professionale” è inibito
l’accesso ai mercati finanziari regolamentati senza l’ausilio di un intermediario finanziario.-
L’intermediario finanziario deve necessariamente porre in essere a seguito del contratto di intermediazione mobiliare, è preordinato all’abbattimento dei costi di agenzia, del rischio sistemico, delle asimmetrie informative che altrimenti graverebbero sui risparmiatori con intensità tali da inaridirne gli incentivi al risparmio.-
L’elemento centrale di questi rilievi – sui quali, a questo punto, non dovrebbe esservi contestazione – può agevolmente ravvisarsi nella circostanza che l’intervento degli intermediari finanziari e la “condotta” loro richiesta dall’ordinamento comunitario e nazionale in esecuzione del contratto di intermediazione mobiliare, come pure quest’ultimo contratto, sono tutti configurati in funzione dell’access...

... continua
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