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Cosa accade se un’unità immobiliare, inizialmente unica, viene frazionata e le unità immobiliari risultanti successivamente alienate?
Cosa accade se un’unità immobiliare, inizialmente unica, viene frazionata e le unità immobiliari risultanti successivamente alienate?
Si è occupata di ciò una recente sentenza del Tribunale di Salerno datata 23 aprile 2010.- La risposta, probabilmente scontata, è che i nuovi proprietari dovranno essere considerati condomini e come tali invitati a partecipare all’assemblea in sostituzione del precedente, unico, proprietario dell’originaria unità immobiliare.- In tal senso il magistrato campano ha affermato che “ è evidente che, in ipotesi di frazionamento di un'unica porzione di proprietà esclusiva posta in un condominio in una pluralità di porzioni alienate a distinti soggetti, lo status di condomini finisca per appartenere a tutti i singoli acquirenti delle porzioni create, sicché la convocazione dell'assemblea , a pena di invalidità della medesima (art. 1136 c.c.), deve poi esser comunicata a tutti i proprietari delle nuove autonome porzioni di piano” (Trib. Salerno 23 aprile 2010).- Ciò che, invece, pare essere l’elemento di novità è una precisazione in relazione al principio dell’apparenza sulla cui inapplicabilità in ambito condominiale, anche a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n. 5035/02, non vi sono dubbi.- In sostanza non produce alcun effetto giuridico la figura del così detto condomino apparente, ossia di quella persona che dall’insieme dei propri comportamenti tenuti in relazione alla compagine condominiale dia l’impressione di essere, pur non essendolo realmente, il proprietario di un’unità immobiliare in condominio.- Rifacendoci proprio a quest’ultima sentenza citata (che è utile ricordarlo era relativa a una questione inerente il recupero del credito in via giudiziale dal c....
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