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Se la casa inutilizzabile per lavori perde l’agevolazione «prima casa».-

Se la casa inutilizzabile per lavori perde l’agevolazione «prima casa».-

Il mancato trasferimento della residenza, provocato dall'indisponibilità dell'abitazione acquistata con l'agevolazione "prima casa" in seguito ai lavori di ristrutturazione non è una causa di forza maggiore tale da impedire la decadenza dall'agevolazione.-
È quanto la Corte di cassazione ha deciso nella sentenza 13800 del 9 giugno 2010. Quando l'acquirente non risiede nel Comune nel quale è ubicata la casa oggetto di acquisto, l'agevolazione spetta comunque a condizione che la residenza sia stabilita nel Comune «entro 18 mesi dall'acquisto» e che «nell'atto di acquisto» egli renda «la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato».-
Quest'ultima dichiarazione, sancisce la legge, «deve essere resa, a pena di decadenza».- L'argomento è stato affrontato dall'amministrazione finanziaria con un'interpretazione estensiva: dapprima con riferimento al caso di una persona che non riuscì a trasferire la propria residenza nel Comune ove era situata la casa oggetto di acquisto agevolato poiché, a causa del terremoto in Umbria, «un grande numero di fabbricati è stato gravemente danneggiato dal sisma» (risoluzione 35/E del 1° febbraio 2002).-
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