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QUESITO N. 355: Se in fase di separazione uno dei due coniugi possa acquistare un bene intestando la nuda proprietà al figlio e, riservando per sè un diritto reale di godimento, estromettere l’altro coniuge nella titolarità del bene, escludendo l’acquisto
Quesito n. 355: Se in fase di separazione uno dei due coniugi possa acquistare un bene intestando la nuda proprietà al figlio e, riservando per sè un diritto reale di godimento, estromettere l’altro coniuge nella titolarità del bene, escludendo l’acquisto dalla comunione legale in quanto effettuato con denaro personale del coniuge che procede al pagamento.-
Il quesito appena esposto permette di effettuare una interessante disamina circa gli effetti della separazione personale dei coniugi sulle vicende economiche del rapporto.-
La norma che chiarisce l’ambito del regime patrimoniale tra i coniugi è l’art. 179 c.c., il quale dispone che " non costituisce oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c,d ed f del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”.-
Il comma 2 dell’articolo citato impone tassativamente – qualora un coniuge intenda procedere all’acquisto di un bene immobile come bene personale – che nell’atto d’acquisto venga inserita una dichiarazione bilaterale di esclusione dalla comunione, al fine di evitare l’inserimento in essa fin dall’origine del bene oggetto dell’acquisto medesimo.-
Il legislatore ha espressamente previsto che il regime patrimoniale dei coniugi sia quello della comunione, ed in caso di separazione personale dei coniugi, tale regime non trova alcuna modificazione, come evidenziato nella pronuncia di seguito riportata: “ Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica “ ex nunc ” soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale.” ( cfr. Tribunale di Roma, sez. VIII, 26 agosto 2009, n. 17657).-
Di conseguenza, appare inevitabile che l’acquisto effettuato da uno dei coniugi in costanza di matrimonio, appare vincolato dalla necessaria compresenza sia dei requisiti indicati nelle lettere c, d, ed f del comma 1 dell’art. 179 c.c., sia della partecipazione dell’altro coniuge all’atto di acquisto, e sia che risulti espressamente tale esclusione. ( si veda HYPERLINK "file:///C:\\Programmi\\Juris%20Data\\O3%20S02%20A2008%20N6120%20" Cassazione civile , sez. II, 06 marzo 2008, n. 6120 ).-
Nell’ipotesi specifica in cui un soggetto abbia erogato il proprio danaro per l’acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, il collegamento tr...
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