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L'accatastamento decide sull'Ici dei fabbricati rurali.-
L'accatastamento decide sull'Ici dei fabbricati rurali

I fabbricati rurali non pagano l'Ici se risultano accatastati in A/6 o D/10, mentre solo in caso di immobili non iscritti in catasto si applicano i requisiti previsti dall'articolo 9 del Dl 557/93.-
Lo ha ribadito la Sezione tributaria della Cassazione in 81 sentenze (dalla 14967 alla 15048) depositate il 22 giugno 2010, aderendo al principio espresso dalle Sezioni unite con la pronuncia 18565/09.-
I giudici di legittimità interpretano quindi restrittivamente l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 14/09, che esclude dall'Ici «le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del Dl 557/93».-
In realtà la norma – che ha peraltro valenza retroattiva – avrebbe dovuto dirimere i contrasti giurisprudenziali sorti nel 2008, quando la Cassazione aveva affermato che l'iscrizione nel catasto di una unità immobiliare, ancorché rurale, costituiva presupposto necessario e sufficiente per la qualifica di fabbricato ai fini Ici e quindi assoggettabile all'imposta (sentenze 15321/08 e 23596/08). Ma circa un anno fa le Sezioni unite della Cassazione – con la pronuncia 18565/2009 e altre depositate nello stesso giorno – hanno affermato un principio che vincola la ruralità dei fabbricati alle risultanze catastali (A/6 o D/10) e preclude l'accertamento del giudice sulla ruralità del...

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