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Mediazione: se la provvigione è dovuta anche in caso di mutamento dell’acquirente.-
Mediazione: se la provvigione è dovuta anche in caso di mutamento dell’acquirente

 Dopo avere firmato una proposta di acquisto di un immobile nuovo con un'agenzia immobiliare, l'agenzia comunica che la vendita non avverrà più con una persona fisica, bensì con una società, quindi con l'aggravio di Iva.-
A questo punto il venditore si ritira dall'investimento comunicandolo al costruttore che avalla la decisione, ma l'agenzia vuole la mediazione ugualmente e cita in giudizio il venditore.
L'agenzia ottiene dal giudice un decreto ingiuntivo di pagamento immediato.-
È corretto tutto ciò?
L'articolo 1755 del codice civile stabilisce che «il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento».-
In tema di mediazione immobiliare, per «affare» (la cui conclusione come conseguenza dell'intervento del mediatore fa sorgere il diritto di quest'ultimo alla provvigione) deve intendersi ogni operazione di natura economica generatrice di obbligazioni (Cassazione, 10558/02).-
Per «conclusione dell'affare», dalla quale scaturisce ex articolo 1755 del codice civile il diritto del mediatore alla provvigione, deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, sicché anche la stipulazione di un contratto preliminare è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti anche di forma scritta ove quest...

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