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Agevolazioni prima casa: benefici fiscali soltanto se l’immobile non è di lusso.-
Agevolazioni prima casa: benefici fiscali soltanto se l’immobile non è di lusso
La controversia giunta dinanzi alla Corte di cassazione trae origine da un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Ctr Lombardia che, rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato l’illegittimità dell’avviso di liquidazione con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa fruite in relazione a un atto di acquisto effettuato nel 2001.-
Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che alla fattispecie si applicasse, ai fini della determinazione delle caratteristiche di lusso, non il Dm 2 agosto del 1969, quanto piuttosto, a mente dell’articolo 10 di tale ultimo decreto, il Dm 4 dicembre 1961, posto che l’immobile oggetto del trasferimento era stato costruito in data anteriore all’entrata in vigore del Dm del 1969.-
Il citato articolo 10 prevede testualmente che “alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella della entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1961”.-
Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate, nel censurare l’operato dei giudici di appello, intende conoscere se la disciplina contenuta nell’articolo 10 del Dm 2 agosto 1969, debba essere interpretata nel senso di ritenere la stessa come rivolta esclusivamente alle ipotesi di abitazioni in corso di costruzione al momento dell’entrata in vigore del Dm e anche alle abitazioni costruite successivamente, ma in base a licenze di costruzione rilasciate anteriormente alla predetta data.-
La Corte di cassazione, con la sentenza 17600/2010, ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
L’atto di trasferimento dell’immobile in questione è stato stipulato nel 2001, in vigenza del Dl 155/1993, in base al quale l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota agevolata del 3% (e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa) riguarda esclusivamente i trasferimenti aventi ad oggetto le case di abitazione non di lusso, secondo i criteri stabiliti dal Dm 2 agosto 1969, in presenza delle condizioni stabilite dalla nota II bis all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986).-
Per dirimere la controversia, la Suprema corte traccia un parallelo con l’interpretazione fornita con riferimento alla disciplina precedentemente in vigore (Dl 12/1985).
Al riguardo, fa presente che, in ordine all’ambito applicativo di tale ultimo provvedimento normativo, era già stato affermato il principio in base al quale la fruizione delle agevolazioni prima casa è connessa alla possibilità di includere gli immobili trasferiti, “indipendentemente dalla data della loro costruzione” tra le abitazioni non di lusso secondo i criteri stabiliti dagli articoli 1 e 6 del citato Dm 2 agosto 1969.-
Detto questo, all’articolo 10 dello stesso decreto...
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