Loading…
Cambio di destinazione d’uso: oneri di urbanizzazione.-
Cambio di destinazione d’uso: oneri di urbanizzazione
Es: Se in un cambio di destinazione d'uso (effettuato nel 1998) da negozio ad appartamento civile, dove il negozio aveva originariamente altezza di m. 3,50 mentre l'appartamento è stato ridotto a m. 3,00 con un controsoffitto in cartongesso di m. 0,50, su quei cm. 50 è necessario pagare gli oneri di urbanizzazione oppure no?
1. Inquadramento normativo della fattispecie  L'art. 10, comma 2, d.p.r. n.380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che ha in gran parte abrogato la legge Bucalossi del 1977) e successive modifiche, stabilisce che costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A (ovvero ex. art. 2. d.m. n. 1444/1968, le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi) comportino mutamenti della destinazione d'uso.-
L'art. 16 comma 1 stabilisce che " Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3 (1), il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata.- L'art. 29 della legge n. 47 del 1985, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, e successive modifiche, stabilisce che con legge regionale vengono definiti gli oneri di urbanizzazione e le modalità di pagamento degli stessi in relazione alla tipologia edilizia, alla destinazione d'uso, alla ubicazione, al convenzionamento, anche mediante atto unilaterale d'obbligo, da parte dei proprietari degli immobili. 
2. Giurisprudenza  A titolo esemplificativo si riporta qui di seguito il principio di diritto affermato di recente dal Consiglio di Stato (sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2163) con riferimento ad una controversia concernente il pagamento di oneri contributivi per mutamento di destinazione d'uso previsti dalla legge regionale dell'Emilia Romagna: Il mutamento di destinazione di uso consiste nel mutare l'uso per il quale l'immobile è urbanisticamente destinato. Esso può essere realizzato con opere, ed in tal caso è soggetto a licenza o concessione ovvero a semplice autorizzazione, a seconda del tipo di intervento, o senza opere, ed in tal caso è soggetto a semplice autorizzazione eventuale.- Quando il mutamento avviene senza effettuare opere, mediante il semplice mutamento di uso funzionale, cioè usando l'immobile per un altro uso (un appartamento viene utilizzato come ufficio invece che come abitazione), la legge sul condono edilizio, ha consentito alle regioni di stabilire criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni, all'atto della predisposizione degli strumenti urbanistici, per prevedere la necessità di una preventiva autorizzazione del Sindaco per il cambio di destinazione d'uso in dete...

... continua
La versione completa è consultabile sul sito mediante registrazione