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Se per una vendita avvenuta nel 2005 il venditore è ancora responsabile, ex art. 1477 C.c., per non aver consegnato il certificato di agibilità e se la responsabilità contrattuale ricade anche sul notaio che ha stipulato l’atto pur in mancanza
Se per una vendita avvenuta nel 2005 il venditore è ancora responsabile, ex art. 1477 C.c., per non aver consegnato il certificato di agibilità e se la responsabilità contrattuale ricade anche sul notaio che ha stipulato l’atto pur in mancanza dell’agibilità.
1. Inquadramento normativoArt. 1477 cod. civ.: La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita. Salvo diversa volontà delle parti, la cosa deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita. Il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta.-Art. 2946 cod. civ.: Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.-Art. 1453 cod. civ.: Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione. Dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione. Art. 24, comma 3, d.P.R n. 380/2001: Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. Art. 221 T.U. Leggi sanitarie (ora abrogato ex d.P.R. 380/2001) vietava di abitare o consentire ad altri di abitare, nonché di destinare ad attività che comunque comportassero la frequenza dell'uomo, le costruzioni nuove prima che ne fosse accertata la conformità al progetto e la salubrità.-2. Giurisprudenza§ Sulla risoluzione del contratto per inadempimento in ipotesi di mancata consegna del certificato di agibilità: La consegna del certificato di abitabilità, o meglio di agibilità, inerente l'immobile oggetto di vendita, nonostante non costituisca di per sé condizione di validità della compravendita, rappresenta pur sempre un'obbligazione che grava sul venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c. Ed infatti, tale documento attiene ad un requisito essenziale della res venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all'uso contrattualmente previsto. Ciò premesso, nel caso concreto, tenuto conto che, alla data fissata per la stipula del contratto definitivo, l'alienante non aveva adempiuto all'obbligo su di lui incombente di acquisire i documenti amministrativi diretti a rendere idoneo l'immobile al concreto scopo che gli era proprio (la licenza di abitabilità e/o agibilità), si è rilevata la sussistenza di un inadempimento da parte del medesimo, reputato altresì come un inadempimento non di scarsa importanza (Trib. Roma Sez. X, 06-07-2010).-§ Sulla responsabilità del professionista in generale: In tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere della diligenza, per il...
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