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SCIA E DIA: possono convivere tra loro o l’una esclude l’altra?
SCIA E DIA: possono convivere tra loro o l’una esclude l’altra?


La SCIA ha mandato la DIA in materia edilizia in soffitta, come sostiene il Ministero della semplificazione normativa? Oppure, DIA e SCIA possono convivere perfettamente fra loro, essendo in realtà la seconda circoscritta a materie diverse dall'edilizia? 
La segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) è una nuova tipologia procedimentale, che dà la possibilità di dare un inizio immediato all'attività oggetto della certificazione. La Confedilizia invita alla cautela e, in attesa che la giurisprudenza faccia chiarezza, sottolinea il fatto che la norma che ha introdotto la SCIA riguarda l'apertura dell'attività d'impresa, non le opere edilizia. Nell'occhio del ciclone, l'art. 49, comma 4-bis,della legge 122 del 30 luglio 2010 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, più noto come “decreto anticrisi”. L'art. 49, comma 4-bis ha riformulato da cima a fondo l' art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”. La norma - che nel testo precedente alla modifica era rubricata “Dichiarazione di inizio attività” - è titolata “Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA”.-
La sostituzione della DIA con la SCIA 
 Il comma 4-ter, secondo periodo, della medesima legge 122 del 30 luglio 2010, aggiunge: «Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "SCIA" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "DIA", ovunque ricorrano, anche come parte di un'espressione più ampia, e la disciplina di cui all'art, 49, comma 4-bissostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale». Quid, dunque, della DIA in materia edilizia? 
Il parere ministeriale 
Da sottolineare, poi, la soppressione, intervenuta a seguito dell'art. 49, comma 4-bis, dell'inciso «Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti» presente nell'originaria versione dell'art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990. Soprattutto alla luce di quest'ultima circostanza, con il parere n. 1340 del 16 settembre 2010 il Ministero della semplificazione normativa ha tratto le conclusioni che la disciplina di cui all'art. 19, nuovo testo, della legge 241 del 7 agosto 1990 avrebbe sostituito quella della DIA di cui agli artt. 22 e segg. del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 “T.U. edilizia”.- 
La permanenza della DIA in materia edilizia 
Secondo la dottrina anteriore alla legge 122 del 30 luglio 2010, la DIA in materia edilizia costituisce un'applicazione specifica dell'omonimo istituto generale di semplificazione disciplinato dal testo originario dell'art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990, assumendo, rispetto a questo, una parziale autonomia. E a una lettura sistematica, anche il nuovo testo dell'art. 19, della legge 241 del 7 agosto 1990, sembrerebbe mantenere tale impostazione. Confermando l'orientamento dell'associazione storica della proprietà, secondo la quale la disciplina della DIA in materia edilizia di cui agli artt. 22 e segg. del testo unico non dovrebbe avere subito modifiche, trattandosi di cosa del tutto autonoma rispetto alla SCIA di nuova creazione.-
Gli atti assoggettati alla SCIA 
Il nuovo testo dell'art. 19, comma 1, della legge 241 del 7 agosto 1990, recita testualmente: «Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato... il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali (...) La segnalazione è corredata... dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (...) relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti». 
Il permesso di costruire, la DIA facoltativa e le varianti 
In ogni caso, anche accogliendo la tesi del Ministero della semplificazione normativa, la sostituzione dei “permessi” con la SCIA stabilita dall'art. 19, comma 1 non riguarderebbe il permesso di costruire di cui al capo II del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001, “T.U. edilizia”, giacché l'art. 4-ter, secondo periodo statuisce la sostituzione della DIA, non del permesso di costruire, con la nuova segnalazione. Né sarebbe intaccata la partizione fra le opere assoggettate alla DIA dall'art. 22, comma 1, del T.U. edilizia da una parte, e quelle che, pur essendo assoggettate al permesso di costruire, possono essere eseguite tramite la DIA ai sensi dell'art. 22, comma 2 (varianti a permessi di costruire effettuate giusta DIA) e comma 3, lett. a), b) e c) (“DIA facoltativa”) dall'altra. Con la conseguenza - riconosciuta dallo stesso parere ministeriale – che assumendo la sostituzione della DIA prevista per prime con la SCIA, permarrebbe comunque la DIA prevista per le seconde.- 
Edilizia: differenze e analogie tra SCIA e DIA 
Passiamo dunque in rassegna le principali differenze e analogie tra la disciplina della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241 del 7 agosto 1990, e quella della DIA di cui agli artt. 22 e seguenti del T.U. edilizia. Se, in linea ipotetica, l'orientamento del Ministero della Semplificazione Normativa trovasse conforto dalla giurisprudenza, si aprirebbe una questione non soltanto nominalistica, giacché non basterebbe sostituir...

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