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Case fantasma: regolarizzazione in tre mosse.-
Case fantasma: regolarizzazione in tre mosse

Manca poco più di un mese alla scadenza del termine (31 dicembre) per la regolarizzazione delle due tipologie di fabbricati indicati dai commi 8 e 9 dell'articolo 19 del Dl 78/2010 e relativi a quelli mai dichiarati o già iscritti ma non aggiornati.-
La prima tipologia, è quella riguardante i cosiddetti fabbricati "fantasma", perché pur insistendo su particelle di terreno censite al catasto dei terreni, non risultano iscritti in quello dei fabbricati, la cui emersione è dovuta a un'operazione straordinaria, effettuata dall'agenzia del Territorio in collaborazione con l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), disposta dall'articolo 2 comma 36 del Dl 262/2006.-
A seguito di questa operazione, sono emersi oltre due milioni di costruzioni mai dichiarate, che avrebbero originato 1,4 milioni di unità immobiliari censibili, secondo il direttore dell'Agenzia, Gabriella Alemanno e in parte già volontariamente dichiarate o censite d'ufficio. Gli elenchi di questi immobili, sono stati pubblicati, in ordine di comune, sezione, foglio e numero di particella, sulla Gazzetta Ufficiale, e sono visibili nel sito www.agenziaterritorio.gov.it e presso i comuni e gli uffici provinciali dell'Agenzia.-
Se un cittadino è proprietario di una particella con sovrastante fabbricato non dichiarato, dovrà accatastare l'immobile entro il 2010 e regolarizzare la posizione fiscale (Irpef e Ici) per gli anni pregressi salvo poi esaminare la partita con i comuni. In primo luogo, quindi, dovrà incaricare un tecnico professionista, iscritto all'Albo degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti edili e agrari, agrotecnici, di predisporre l'accatastamento dell'edificio, con programma Pregeo per l'aggiornamento della mappa mediante tipo mappale e programma Docfa per l'iscrizione al catasto fabbricati con proposta di rendita.-
Nel caso di una villetta o di un edificio rurale, il costo professionale è mediamente di 1.500 euro. -Dopo la denuncia, l'ufficio provinciale dell'Agenzia potrà richiedere il pagamento della sanzione per ritardata denuncia (300 euro, riducibili a 75 se versati entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di pagamento). In secondo luogo, dovrà procedere alla regolarizzazione fiscale del periodo pregresso risalendo fino alla data di costruzione dell'edificio, non oltre però il quinto anno precedente, avvalendosi delle agevolazioni previste dal Dlgs 218/97 sull'accertamento con adesione e conciliazione, che riduce le sanzioni al 12,50% dell'imposta, non solo agli effetti Irpef, ma anche per l'Ici, se dovuta.-
Nel caso di fabbricati rurali non è necessaria la regolarizzazione fiscale, in quanto ancorché dotati di rendita, il loro reddito è già compreso in quello dominicale dei terreni (circolare 50/E del 20 marzo 2000, per le imposte dirette e circolare 2037 del 6 febbraio 2001 della direzione centrale per la fiscalità locale, ufficio fiscalità comunale per l'Ici).-
La seconda tipologia di fabbricati, interessata dal comma 9 dell'articolo 19 è quella relativa a unità immobiliari già censite, nelle quali siano state eseguite ristrutturazioni con opere che abbiano determinato l'incremento della consistenza e della rendita, come la formazione di un servizio prima mancante o in aggiunta a uno esistente, la costruzione di una veranda sul terrazzo, la trasformazione della soffitta collegata all'appartamento, in mansarda abitabile, o la trasformazione di un magazzino in negozio, e via dicendo.-
In questi casi, la regolarizzazione prevede gli...

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