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Se la norma che ha abrogato l’albo dei mediatori ha effetto retroattivo e se, in ogni caso, per il futuro, avranno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei Registri o i Repertori tenuti dalla Camera di Commercio.-
Se la norma che ha abrogato l’albo dei mediatori ha effetto retroattivo e se, in ogni caso, per il futuro, avranno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei Registri o i Repertori tenuti dalla Camera di Commercio.-

La sentenza della terza sezione civile della Corte di cassazione dell'8 luglio 2010, n. 16147 (merita particolare attenzione poiché ha avuto modo di pronunciare due importanti principi di diritto relativi alla disciplina della mediazione come risultante dalla recentissima modifica legislativa che si è avuta ad opera del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.-
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte era accaduto che un geometra - non iscritto al ruolo dei mediatori - avesse convenuto in giudizio un'impresa edile per sentirla condannare al pagamento di una percentuale (che era stata pattuita nel cinque per cento) sui lavori che l'impresa aveva effettuato in un complesso per effetto dell'intermediazione dell'attore.-
Diversi gli esiti dei giudizi di merito. Ed infatti, il primo grado di giudizio si era concluso con la condanna dell'impresa a corrispondere una somma di denaro sul presupposto che la fattispecie rientrasse nello schema del contratto atipico di procacciamento di affari rispetto al quale il diritto alla provvigione non era condizionato all'iscrizione nell'albo.-
Viceversa, il giudizio di appello aveva riformato la sentenza impugnata respingendo la domanda originariamente proposta.-
Ciò perché, per il giudice di appello "nella fattispecie dalla documentazione e dagli atti processuali emergeva che si trattava del contratto di mediazione tipica; che, conseguentemente a norma dell'art. 6 della l. n. 39/1989, il diritto alla provvigione competeva solo in presenza di iscrizione dell'attore nell'apposito albo dei mediatori; che mancando tale iscrizione nella fattispecie, la domanda doveva essere rigettata".-
L'attore decideva, quindi, di proporre ricorso per cassazione lamentando che, se il giudice di merito avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, avrebbe dovuto concludere che nella fattispecie concreta erano rinvenibili gli estremi del procacciamento di affari e non della mediazione tipica, con la conseguenza che il diritto alla provvigione non doveva essere subordinato all'iscrizione nell'albo dei mediatori.-
Inoltre, nella memoria ex art. 378 Cod. Proc. Civ. il ricorrente aveva prospettato la tesi di diritto giusta la quale a seguito dell'approvazione del d.lgs. n. 59 del 2010 "non opererebbe più la preclusione alla corresponsione del corrispettivo per mancata iscrizione del mediatore al ruolo".-
Quest'argomentazione consente, così, alla Suprema Corte di pronunciarsi su due aspetti della nuova disciplina che, senza quest'intervento, avrebbero verosimilmente occupato per molto tempo le aule di giustizia.-
Il primo aspetto riguarda l'efficacia non retroattiva della nuova disciplina; il secondo l'effetto dell'abrogazione del ruolo dei mediatori sul complessivo impianto della legge n. 39 del 1989.-
Prima di tutto è da ricordare che se il primo comma dell'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010 ha espressamente "soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni", il terzo comma ha comunque previsto che "la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa,oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo...

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