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Immobili: chi è responsabile della non conformità delle opere alla normativa urbanistica.-
Immobili: chi è responsabile della non conformità delle opere alla normativa urbanistica



Responsabilità e sanzioni variabili a seconda dei soggetti coinvolti e del titolo abilitativo richiesto. Il regime degli abusi urbanistico-edilizi è sempre stato fortemente differenziato, ma il mosaico si è arricchito di nuove tessere con il Dl 40/2010 (attività edilizia libera, convertito dalla legge 73/2010) e dalla legge 122/2010 (Scia in edilizia).- Nei confronti della P.A. e della responsabilità penale, la norma-base è l'articolo 29 del Dpr 380/2001, secondo cui il titolare del permesso di costruire (o di altro titolo edilizio equipollente), il committente dei lavori e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, al piano regolatore nonché, insieme al direttore dei lavori, a quelle dei titoli edilizi e alle modalità esecutive da essi stabilite..
Questi soggetti sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e – in solido – alle spese per l'esecuzione in danno (cioè l'eliminazione dell'abuso che fosse curata dal comune), a meno che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.- Un regime particolare è poi previsto per il direttore dei lavori, che non è responsabile se ha contestato agli altri soggetti la commissione dell'abuso, segnalando la violazione al comune. Nei casi più gravi (totale difformità o variazione essenziale dal titolo) deve anche rinunciare all'incarico.-
In caso contrario, il comune segnala al consiglio dell'ordine professionale la violazione in cui è incorso il direttore, che è passibile di sospensione dall'albo da tre mesi a due anni.- Le sanzioni  Prima le sanzioni erano organizzate in ragione della mancanza o della difformità da concessione edilizia e autorizzazione edilizia, adesso con la moltiplicazione dei titoli (Super-Dia, Scia e comunicazione di avvio lavori) e la proliferazione della disciplina regionale, il quadro si complica. Per le opere più rilevanti – nuova costruzione e ristrutturazione edilizia – la sanzione per l'attività senza titolo o in difformità da esso è di natura ripristinatoria (demolizione o rimozione) e penale (arresto fino a due anni e ammenda fino a 51.645 euro). Questo sia quando il titolo richiesto è il permesso di costruire, sia quando la legislazione regione richiede la Super-Dia.- Le opere minori, invece, sono punite solo in via amministrativa – salvo che interessino beni vincolati – con sanzioni pecuniarie da versare al comune che vanno da 516 euro al doppio dell'aumento di valore dell'immobile conseguente all'abuso. Queste sono le attività soggette a Scia (oppure a Dia) e riconducibili a manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, varianti che non incidono sui p...

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