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Il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa per gli under 35: approfondimenti e testo integrale del D.P.C.M. n. 256/2010.-
Il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa per gli under 35: approfondimenti e testo integrale del D.P.C.M. n. 256/2010.-

Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventù è destinato a giovani coppie o a nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la cui  complessiva  dotazione  è  pari  a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2009 e 2010. (Art. 1)
Soggetto attuatore è il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale della prestazione di una società a capitale interamente pubblico, affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del  Fondo;
c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario.   
Per l'esecuzione delle attività il Dipartimento emana un apposito disciplinare con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.
In particolare:   
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed  istruzioni anche di  carattere tecnico-operativo  e  può disporre ispezioni, anche al  fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio, con   la periodicità richiesta dal Dipartimento.
I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo non devono superare 200.000 euro, e  saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor  + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel  caso di mutui a tasso variabile, nonché  ad un tasso massimo  pari  o  equivalente  a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso  di mutui a tasso fisso.
I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) età inferiore a 35 anni (anche per  le  coppie  coniugate  tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il  nucleo familiare);    b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a  35.000  euro.  Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare  da contratto   di lavoro  dipendente  a tempo indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il  Mutuatario abbia  acquistato  la  proprietà  per successione  a causa  di morte, anche in  comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo  gratuito  a  genitori o fratelli.
L'immobile da acquistare per essere adibito ad  abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90  metri  quadrati.
Nella concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei quali l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non  deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del  Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969. (Art. 2)  
Soggetti finanziatori
Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal Fondo i finanziatori:
le banche iscritte all'albo;
gli intermediari finanziari.
I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema è stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
Con il Protocollo si disciplinano:
le modalità di adesione dei finanziatori;
le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;
gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;
l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.
Natura e misura della garanzia
La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
La  garanzia  del  Fondo  è concessa  nella  misura  del  50% (cinquanta per cento)  della  quota  capitale,  tempo  per  tempo  in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali  il  Gestore  ha dato positiva approvazione, degli oneri  determinati  secondo  quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali  interessi  contrattuali calcolati in misura non superiore al  tasso  legale  in  vigore  alla data, e comunque: 
per  un ammontare non superiore a ¬ 75.000,00 (settantacinquemila/00);
gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.
1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  in  caso  di inadempimento del Mutuatario,  il  finanziatore,  decorsi  90  giorni lavorativi dalla data di scadenza  della  prima  rata  rimasta  anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare  dell'esposizione   per   rate   insolute,   interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata  con  avviso  di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.
2. L'intimazione  di  pagamento è  inviata,  per  conoscenza,  al Gestore, anche per via telematica.
3.  Qualora  trascorrano  100  giorni  lavorativi  senza   che   il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del  Fondo,  mediante  lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata  al  Gestore  entro  i successivi novanta giorni  lavorativi,  e  può  avviare,  a  proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito  e  degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti  di  legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e  non  potrà  essere opposta dal finanziatore al Mutuatario,  e  quindi  anche  al  Fondo, qualora il Mutuatario avrà fatto richiesta di una sospensione  delle rate del Mutuo.
4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in  caso di inadempimento da  parte  del  Mutuatario, deve  essere allegata  la seguente documentazione, da inviare al Gestore:
una dichiarazione del finanziatore che attesti:
l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;
la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;
il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di quanto già corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;
l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo 6;
l'ammontare dell'esposizione  rilevato con riferimento al sessantesimo  giorno successivo alla  data  dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;
copia del contratto del mutuo;
copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con  le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;
copia della documentazione attestante il possesso da  parte  del Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;
copia di un documento di identità del Mutuatario.
6. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai  sensi  dell'articolo 4, comma 2.
6. Nel caso in cui si renda necessario il  compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui  al  comma  5  è sospeso  fino alla  data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa  non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi  dalla data della richiesta.
7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura  eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 17 dicembre 2010 , n. 256   
Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito
per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali.


IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23
dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie
di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse
all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008
istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per
l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei
nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorita' per
quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione e' pari a 4
milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2009 e 2010;
Visto, in particolare, l'ultimo periodo del gia' citato articolo
13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro
della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita'
di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze
delle regioni in materia di politiche abitative;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare,
l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni
dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi
pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale
interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano
un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che
svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti
dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Dipartimento della gioventu';
Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare
le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo
dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi
del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di
una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente
alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del
Fondo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 7 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998
(con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1


Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima
casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o
dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di
seguito: «Mutuatari/Mutuatario») istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' (di seguito:
«Dipartimento») e' destinato alle finalita' indicate dall'articolo
13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato
dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191,
secondo i criteri di cui all'articolo 2.
2. Soggetto attuatore e' il Dipartimento, il quale per le
operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale,
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, della prestazione di una societa' a capitale interamente
pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente
l'esecuzione delle seguenti attivita':
a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in
caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi
dell'articolo 6;
c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai
sensi dell'articolo 5.
3. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 2, il
Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare:
a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di
indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere
tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le
informazioni concernenti la regolarita', la tempestivita',
l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita'
richiesta dal Dipartimento.



Art. 2


Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari
erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione
principale.
2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito:
«mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno
sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150
punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor +
120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a
tasso variabile, nonche' ad un tasso massimo pari o equivalente a
I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di
mutui a tasso fisso.
3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della
domanda di mutuo i seguenti requisiti:
a) eta' inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo
familiare);
b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre,
non piu' del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF
deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo
quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprieta' per
successione a causa di morte, anche in comunione con altro
successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o
fratelli.
4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e
non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati. Nella
concessione della garanzia viene data priorita' ai casi nei quali
l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.



Art. 3


Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui
garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito: «finanziatori»):
a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed
integrazioni;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.
2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite
convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra
il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).
3. Con il Protocollo si disciplinano:
a) le modalita' di adesione dei finanziatori;
b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in
particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento
garantita dal Fondo;
c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle
rate del mutuo fino a 12 mesi;
d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole
di gestione del Fondo previste dal presente decreto.
4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari
garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.



Art. 4


Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita,
incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50%
(cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in
essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha
dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto
previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali
calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla
data, e comunque:
a) per un ammontare non superiore a ¬ 75.000,00
(settantacinquemila/00);
b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori
al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.



Art. 5


Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivame...

... continua
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