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Mediazione: se il diritto alla provvigione spetta ai soli mediatori iscritti nei ruoli, e se la mancanza di iscrizione è rilevabile d’ufficio dallo stesso Giudice.-
Mediazione: se il diritto alla provvigione spetta ai soli mediatori iscritti nei ruoli, e se la mancanza di iscrizione è rilevabile d’ufficio dallo stesso Giudice.-
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile , Sentenza 17 febbraio 2011, n. 3854
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSERA Maurizio - rel. Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZAsul ricorso proposto da:
GR. CL. (OMESSO), TO. FR. (OMESSO), in qualita' di soci della cessata societa' " L'. St. Im. s.a.s. di To. Fr. E C", elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. RIBOTY 28, presso lo studio dell'avvocato IANNIELLO NICOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZOPPELLARI MARIO giusta delega a margine del ricorso;- ricorrenti -controMA. CE. , MA. LI. ;- intimati -avverso la sentenza n. 1818/2008 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA - SEZIONE I CIVILE, emessa il 7/3/2008, depositata il 03/11/2008, R.G.N. 2036/04;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;udito l'Avvocato NICOLA IANNIELLO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza in data 24 - 31 maggio 2004 il Tribunale di Bologna condannava Ma.Ce. e Ma.Li. a pagare in favore di L'. St. Im. S.a.s., a titolo di risarcimento danni, la somma di lire 7.500.000, commisurata alla provvigione che le sarebbe spettata se non le fosse stato revocato il contratto di mediazione.Con sentenza in data 7 marzo - 3 novembre 2008 la Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda e compensava interamente le spese del doppio grado.La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la Legge 3 febbraio 1989, n. 39 stabilisce che, per rivendicare il compenso per l'attivita' di mediazione, occorre provare la propria iscrizione nel ruolo dei mediatori; tale prova non era stata fornita e non era sufficiente che la circostanza venisse sostenuta dalla parte interessata e non specificamente contestata dalla controparte, trattandosi di condizione dell'azione; la rilevata omissione determinava la nullita' del negozio, non superabile neanche con la proposizione della domanda di ingiustificato arricchimento.Avverso la suddetta sentenza To.Fr. e Gr. Cl. , nella qualita' di soci della cancellata societa' L'. St. Im. S.a.s., hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.Gli intimati non hanno espletato attivita' difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1 - L'unico motivo denuncia violazione dell'articolo 111 Cost. e dell'articolo 112 c.p.c. I ricorrenti assumono la nullita' della sentenza perche' fondata su una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta dal giudice al contraddittorio della parti.2 - La formulazione del motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall'articolo 366 bis c.p.c.Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (articolo 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall'articolo 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e' ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e' inammissibile, per violazione dell'articolo 366 bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e "virtuoso" nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita', imponendo al patrocinante in cassazione l'obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico - giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti...
... continua
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