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Case fantasma,l’Agenzia del Territorio stabilisce i criteri per la rendita presunta.-

Case fantasma,l’Agenzia del Territorio stabilisce i criteri per la rendita presunta

L'Agenzia del territorio, con il provvedimento 19 aprile 2011, ha definito i criteri per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi dell'art 19, comma 10, D.L. 78/2010, e la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati in caso di mancata o tardiva regolarizzazione in catasto delle case “fantasma”.-

Attribuzione d'ufficio delle rendita presunta Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 30 aprile 2011, la rendita presunta - da iscrivere transitoriamente in catasto - viene determinata secondo le seguenti modalità : a. per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza per la tariffa propria della classe; b. per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2%, per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi e informativi a disposizione dell'Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989. La rendita presunta così determinata tiene conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai comuni, attraverso il “Portale per i comuni”.

Determinazione degli oneri in caso di mancato o tardivo adempimento L'attribuzione d'ufficio della rendita presunta comporta a carico dei soggetti interessati, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni, il pagamento degli oneri determinati nella misura prevista dalla tabella allegata al provvedimento.- Per gli atti di aggiornamento catastali presentati oltre il 30 aprile 2011, ma prima dell'inserimento in atti della rendita presunta da parte dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sono dovuti, oltre alle sanzioni, gli oneri relativi alle spese di cui alla lettera A della tabella allegata, nonché quelli connessi alle attività svolte.- L'Agenzia provvede alla notifica degli avvisi di accertamento catastale per l'attribuzione della rendita presunta, mediante l'affissione all'albo pretorio del comune ove sono ubicati gli immobili, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di trattamento dei dati personali. Gli identificativi del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, relativi all'immobile accertato, sono resi disponibili, per i soggetti interessati, presso tutti gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, ovvero sul sito internet dell'Agenzia. Ogni altro elemento relativo all'avviso di accertamento catastale per l'attribuzione della rendita presunta può essere richiesto presso l'Ufficio provinciale che lo ha emesso, sulla base della competenza territoriale. In caso di mancato o insufficiente pagamento degli oneri di cui al presente provvedimento, si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 602/1973.


PROVVEDIMENTO 19 aprile 2011
Attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti interessati.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 – e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di accertamento generale dei fabbricati, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
vista la legge 1° ottobre 1969, n. 679, recante disposizioni in materia di semplificazione delle procedure catastali;
visto l’articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;
visto l’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
visto l’articolo 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante l’obbligo, per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto, individuati con le procedure previste dall’art. 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, di procedere alla presentazione della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale entro il 31 dicembre 2010;
visto l’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, che ha prorogato il termine di presentazione delle dichiarazioni catastali al 30 aprile 2011, nonché ha previsto le modalità di notifica degli atti di accertamento connessi alla attribuzione della rendita presunta da eseguirsi mediante affissione all’albo pretorio dei comuni dove sono ubicati gli immobili;
visto l’articolo 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, in caso di inadempienza
all’obbligo di cui al comma 8 del medesimo art. 19, l’attribuzione di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, con oneri a carico dell’interessato, da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio;
visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella G...

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