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La diagnosi energetica entra nella contrattazione immobiliare.-
La diagnosi energetica entra nella contrattazione immobiliare
Il nuovo comma 2-ter dell'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 (introdotto dal D.Lgs n. 28/2011, G.U. n. 71/2011, s.o. n. 28), prevede in modo tassativo che «Nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».-
La normativa prende in considerazione sia l'informazione che la consegna della documentazione tecnica; i due aspetti sono distinti e autonomi.
L'art. 9, allegato «A» al D.M. 26 giugno 2009, pur nel rispetto di una corretta informazione dell'acquirente, prevede la possibilità per il proprietario di edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq di ottemperare agli obblighi di legge con una dichiarazione nella quale affermi che:
l'edificio è di classe energetica G;
i costi per la gestione energetica sono molto alti.
La predetta eccezione, da utilizzare solo nelle ipotesi residuali, non deve offuscare la rilevanza data dalla nuova norma alla totale consapevolezza dell'acquirente delle...
... continua
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