Se la proprietà di un immobile abusivo può essere acquistata per usucapione.-
Se la proprietà di un immobile abusivo può essere acquistata per usucapione
Non si può dar luogo all'usucapione di un manufatto abusivo, nemmeno dopo lo scadere dei 20 anni previsti dalla legge. E' quanto ha stabilito il TAR Lazio, con la sentenza 24 marzo 2011, n. 2606. E' irrilevante la persistenza dell'opera da 20 anni, in quanto è comunque necessario il titolo edilizio per legittimare l'usucapione; il decorso del tempo non determina la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all'Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.
Il caso di specie vedeva il personale della Polizia municipale accertare la realizzazione di un manufatto, della superficie di 43,2 mq, realizzato in parte in muratura e in parte in legno, coperto da ondulato, in assenza di titolo edilizio, a ridosso del muro di confine.
Dapprima, con determinazione dirigenziale è stata disposta l'immediata sospensione dei lavori e successivamente, con determinazione dirigenziale, impugnata presso il TAR, è stata ingiunta la demolizione di detto manufatto, ai sensi dell'art. 33, D.P.R. n. 380 del 2001.
Nella fattispecie il TAR Lazio ha fatto corretta applicazione dell'art. 33, D.P.R. n. 380 del 2001, che va a colpire un'ipotesi di ampliamento della superficie fruibile rispetto ad un fabbricato preesistente.
Sul punto si è osservato che, in relazione alla persistenza della struttura da 20 anni, oltre ad essere solo affermato e non provato, non è, in ogni caso, rilevante, essendo comunque necessario il titolo edilizio per legittimarla e non determinando il decorso del tempo la consumazione del potere sanzionatorio, in capo all'Ente comunale, in presenza di un illecito permanente, qual è un abuso edilizio.
Il giudice amministrativo ha, inoltre, evidenziato che si trattava di opera di entità tutt'altro che trascurabile, determinante una trasformazione del territorio, in quanto tale, richiedente, quale titolo legittimante, il permesso di costruire o, alternativamente, la D.I.A. c.d. "pesante", che, perciò, deve essere munita di tutta la documentazione di regola richiesta per il rilascio del permesso di costruire ed, in particolare, dell'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo dovuto in qualità di oneri concessori.
T.A.R.
Lazio - Roma
Sezione I quater
Sentenza 24 marzo 2011, n. 2606
N. 02606/2011 REG.PROV.COLL.N. 02348/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2348 del 2006, proposto da:
*** R. ***e B. S., entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Laura Ferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, circonvallazione gianicolense n. 302;
contro
il Comune di Roma, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Angela Raimondo, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Unità organizzativa tecnica del Municipio XVI del Comune di Roma 27.12.2005, n. 2322, notificata il 26.1.2006, recante demolizione d’ufficio di opere abusive.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2011, la dott.ssa Rita Tricarico e udita per la ricorrente l’Avv. Maria Laura Ferri, assente il difensore del Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nel corso di un sopralluogo eseguito in data 14.11.2005, personale della Polizia municipale dell’unità organizzativa XVI Gruppo del Comune di Roma ha accertato la realizzazione, in assenza di titolo edilizio, a ridosso del muro di confine, di un manufatto, in parte in muratura ed in parte in legno, coperto di ondulato, avente la superficie di 43,2 mq, sul terreno sia di *** R. ***sia di B. S., ambedue attuali ricorrenti.
Dapprima, con determinazione dirigenziale 7.12.2005, n. 2167, notificata il 22.12.2005, è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori e successivamente, con determinazione dirigenziale 27.12.2005, n. 2322, impugnata in questa sede, è stata ingiunta la demolizione di detto manufatto, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.
I motivi di diritto dedotti con il presente ricorso sono i seguenti:
1) eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed, in particolare, per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, falsità della causa, difetto dei presupposti: nella specie si tratterebbe, in realtà, di una copertura da giardino in ondulato, priva di copertura laterale, sorretta da pali in legno, imbullonati al suolo e, pertanto, costituente struttura smontabile, peraltro presente da più di 20 anni, per la qual...
... continua