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Se il notaio è responsabile nel caso in cui esegua tardivamente la trascrizione di un atto di compravendita a causa dell’acquirente che non ha fornito in tempo la documentazione necessaria
Se il notaio è responsabile nel caso in cui esegua tardivamente la trascrizione di un atto di compravendita a causa dell’acquirente che non ha fornito in tempo la documentazione necessaria

Il notaio che non esegue tempestivamente la trascrizione di un atto di compravendita non è in alcun modo responsabile del ritardo se l'acquirente non si sia attivato per tempo al fine di procurare al professionista le necessarie certificazioni anagrafiche.-
Non può infatti addebitarsi alcuna negligenza al professionista nel caso in cui, non essendogli stato conferito lo specifico incarico di reperire la documentazione, il cliente, pur sollecitato al riguardo, non abbia provveduto personalmente all'adempimento entro i termini di detta attività.-
Lo ha stabilito la Cassazione (sentenza n. 8865/11), la quale, a conferma della sentenza di una corte territoriale, ha rigettato le istanze avanzate contro un notaio dagli acquirenti. Nel caso specifico, i quattro ricorrenti avevano contestato a un notaio, il quale aveva inizialmente rogato l'atto di acquisto del bene, di avere curato con ritardo la trascrizione dell'atto, «così consentendo ai creditori del venditore di intraprendere una procedura esecutiva», con successivo pignoramento.-
Il presunto inadempimento del notaio, secondo gli acquirenti, aveva altresì comportato la necessità, da parte loro, di versare ingenti somme di denaro al fine di ottenere la cancellazione del gravame: di qui, la richiesta di condanna del notaio al risarcimento dei danni, quantificato in misura superiore a 350mila euro.-
Il giudizio di primo grado si concludeva in realtà con l'accoglimento della domanda e con la condanna del notaio a rifondere agli acquirenti una somma pari a circa 71mila euro. Ma il notaio non si dava per vinto e otteneva in appello la riforma della sentenza e il conseguente rigetto della domanda risarcitoria.-
La querelle si protraeva con il ricorso innanzi alla Corte di legittimità avanzato dai clienti del notaio, e con il deposito della sentenza di rigetto in esame.
I supremi giudici, infatti, esaminati gli accertamenti di fatto richiesti in grado di appello, hanno ritenuto del tutto condivisibili le conclusioni dei giudici di merito. Provata, in particolare, la circostanza secondo cui «a...

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