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QUESITO N. 380: Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio rogante.-
Quesito n. 380: Lottizzazione abusiva e responsabilità del notaio rogante

La materia in esame è disciplinata dall’art. 30 del testo unico dell'edilizia che, in perfetta sintonia con il precedente art. 18 della legge n. 47 del 1985, si occupa della lottizzazione abusiva, della quale dà la definizione al primo comma: “si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche, quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione, o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione e in rapporto a elementi riferiti agli acquirenti, denunciano in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.”
In questi casi la nullità degli atti aventi ad oggetto terreni “lottizzati” presuppone l'accertamento in sede amministrativa dell'illecito ( comma 7 dell'art. 18 citato e dell'omologo art 30 D.P.R. n. 380).
L'art. 30, comma 1°, su citato è interpretato nel senso che sono ravvisabili due tipi di lottizzazione abusiva (che possono peraltro coesistere): una materiale, allorché sono iniziate sul terreno opere che comportino trasformazione urbanistica o edilizia del medesimo in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici o comunque senza le prescritte autorizzazioni ed una cartolare o formale, quando la trasformazione è predisposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche particolari, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
Nel caso di lottizzazione cartolare, la giurisprudenza ha più volte ribadito che l’accertamento della stessa non può essere affidato al mero riscontro del frazionamento o della vendita dell’area, ma implica la ricostruzione di un quadro indiziario sulla scorta degli elementi indicati dalla norma di legge, dalla quale sia possibile desumere in maniera non equivoca la destinazione a scopo edificatorio degli atti posti in essere dalle parti (TAR Lazio, sez. II bis, 5.11.2009 n. 10872; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 18.12.2009 n. 3178; Consiglio di Stato, sez. V, 20.10.2004 n. 6810).
Al secondo comma del detto articolo si legge: "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente tutte le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
Per quanto riguarda poi la responsabilità del notaio nel reato di lottizzazione abusiva, questa deve escludersi qualora egli adempia a tutti gli oneri a lui imposti.
Il notaio nel ricevere atti pubblici, considera...

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