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Se la comunicazione dell'accettazione di una proposta d'acquisto può avvenire anche verbalmente.-
Se il contratto di mediazione si perfeziona con una telefonata di cui sia data la prova
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, con annullamento della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Genova, in merito all’accettazione di una proposta contrattuale in forma non scritta.
La Cassazione ha osservato che nei contratti per la cui validità l’ordinamento richiede la forma scritta, l’accettazione della proposta può pervenire, al soggetto proponente, anche in una forma differente da quella documentale. La comunicazione dell’accettazione non richiede necessariamente la forma scritta, tuttavia deve esserne fornita prova.
Richiamando un proprio precedente (Sez. II, sentenza 1° settembre 1997, n. 8328), il collegio, con la sentenza n. 15293/2011, rammenta che nei contratti formali, l’accettazione della proposta non deve obbligatoriamente pervenire nelle mani del proponente in forma documentale: nella disciplina codicistica, il momento conclusivo del negozio è quello in cui il soggetto che ha lanciato la proposta perviene a conoscenza dell’accettazione della controparte. Infatti l’art. ...
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