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QUESITO: Acquista con preliminare un appartamento con box auto da una società che realizza appartamenti in un parco e lo rivende con scrittura privata a due acquirenti: se la società costruttrice può rifiutare la vendita al terzo.-
Acquista con preliminare un appartamento con box auto da una società che realizza appartamenti in un parco e lo rivende con scrittura privata a due acquirenti: se la società costruttrice può rifiutare la vendita al terzo


Il promissario acquirente di un appartamento e relativo box auto, con scrittura privata cede a due nuovi acquirenti i diritti a lui derivanti da un contratto preliminare di compravendita con una società che sta realizzando appartamenti in un parco. Gli acquirenti pagano al venditore interamente il prezzo convenuto e questi consegna le chiavi dell’appartamento. I nuovi proprietari portano a conoscenza della società costruttrice i diritti vantati nei confronti del venditore e comunicano alla stessa che, a ogni effetto, intendevano sostituirsi al venditore. Sorgono problemi. La società non intende aderire alla convenzione stipulata tra il venditore, che è poi il promissario acquirente nei confronti della società e i gli acquirenti cui il suddetto venditore ha ceduto i diritti di proprietà. Pertanto gli acquirenti convengono in giudizio il venditore e la società costruttrice per sentir dichiarare che agli stessi competono i diritti e le azioni spettanti al venditore - acquirente verso la società costruttrice, compresa l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita stipulato tra il venditore - acquirente e la società, e per sentir pronunciare sentenza che producesse direttamente in loro favore il trasferimento della proprietà degli immobili di cui in atti.
Sorpresa, oltre la società costruttrice, che dichiara il preliminare stipulato con l’acquirente - venditore insuscettibile di modificazioni, anche perché, non avendo l’acquirente corrisposto il residuo prezzo alla scadenza prevista dal preliminare, il contratto si era risolto di diritto, anche il venditore deduce di non aver mai dato il possesso degli immobili agli acquirenti. Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda degli istanti nei confronti della società, condannava il venditore alla restituzione in favore degli istanti della somma ricevuta per la vendita dell’appartamento e dichiarava risolto il contratto preliminare di vendita intercorso tra l’acquirente - venditore e la società costruttrice.
La Corte di Appello di Salerno confermava la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra l’acquirente - venditore e la società costruttrice e dichiarava che non si può attribuire all’atto stragiudiziale – la scrittura privata tra l’acquirente - venditore e i nuovi acquirenti – valenza di offerta di pagamento da parte di terzi.
Si arriva in Cassazione. Il terzo acquirente lamenta che avrebbe errato il giudice di appello per aver escluso che l’atto non integrasse gli estremi di un’offerta di pagamento. Non è fondata l’affermazione del giudice di merito secondo cui l’offerta di adempimento di cui all’atto stragiudiziale non era specifica e conforme all’obbligazione del debitore, perché nel momento in cui i nuovi acquirenti si erano offerti di sostituirsi al primo acquirente per le prestazioni verso la società venditrice, non pote...

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