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Locazione, la riconsegna delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale anche se nell’immobile rimangono beni mobili.
Locazione, la riconsegna delle chiavi comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale anche se nell’immobile rimangono beni mobili.

Corte di Cassazione Sez. Terza Civ. - Sent. del 17.01.2012, n. 550
La restituzione della cosa locata si esaurisce con una generica messa a disposizione delle chiavi dell'immobile, nonostante il conduttore lascia nell'appartamento beni mobili e suppellettili. L'obbligazione di restituzione della cosa avuta in godimento gravante sul conduttore deve ritenersi adempiuta mediante la restituzione delle chiavi dell'immobile o con la incondizionata messa a disposizione del medesimo, senza che sia al riguardo necessaria la redazione di un relativo verbale. La riconsegna delle chiavi, infatti, comporta lo scioglimento del vincolo contrattuale anche se nell’immobile rimangono beni mobili. In questo caso si può pretendere solo un risarcimento danni e non ulteriori canoni di locazione


Svolgimento del processo
Con sentenza 28 ottobre 2008 la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da S. s.p.a., P. s.r.l., L. Comunicazione s.p.a. avverso la decisione del locale Tribunale che aveva accolto la opposizione proposta dal Comune di Roma avverso il decreto che gli ingiungeva il pagamento di Euro 75.047,93 in favore delle tre società a titolo di indennità di occupazione dell’immobile sito in (…). Il Tribunale aveva rilevato che la consegna dell’immobile era avvenuta in forma simbolica con la perdita della detenzione da parte del Comune (e con la consegna delle chiavi effettuata ai legali del Comune da persona incaricata dal Comune) mentre la questione dell’ingombro dei locali con beni lasciati dal conduttore poteva, al più, configurare una diversa responsabilità del Comune per eventuali danni, senza alcuna incidenza sulla avvenuta restituzione della cosa locata. Avverso questa decisione le tre società (originarie opposte) hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Roma.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli articoli 1590 e 1591 c.c. e l’art. 1362 c.c. Erroneamente i giudici di appello avevano fatto coincidere la data della riconsegna dell’immobile con quella del 27 maggio 2005 (data della sottoscrizione della consegna della chiave da parte dell’incaricato comunale) anziché con quella del 21 ottobre 2005, nella quale era stato redatto il verbale di rilascio dell’immobile. Con il secondo motivo si denunciano vizi della motivazione in relazione alla affermazione contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui ritiene che la restituzione della cosa locata possa esaurirsi con una generica messa a disposizione delle chiavi dell’immobile, nonostante il conduttore avesse lasciato nell’appartamento beni mobili e suppellettili.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro. Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di norma di legge e di vizio della motivazione, i giudici di appello hanno ritenuto che la riconsegna della chiavi nelle mani dei legali delle società doveva essere interpretata come volontà dei sottoscrittori di accettare la consegna dell’immobile nello stato di fatto nel quale lo stesso si trovava.
In caso contrario, sottolinea la stessa Corte, non avrebbe avuto alcun senso logico la riserva apposta sulla scrittura del 27 maggi...

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