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QUESITO N. 405: Se il coniuge in comunione legale dei beni che abbia contribuito, durante il matrimonio, alla costruzione di un immobile sul terreno donato al marito, in epoca antecedente al matrimonio, disponga di un diritto di rivendica dello stesso.
Quesito: Se il coniuge in comunione legale dei beni che abbia contribuito, durante il matrimonio, alla costruzione di un immobile sul terreno donato al marito, in epoca antecedente al matrimonio, disponga di un diritto di rivendica dello stesso.
La risoluzione del quesito esposto impone, ai fini di una sua completa risoluzione, la preliminare analisi dei beni che, ai sensi di quanto dispone l’attuale codice civile, rientrano nella comunione legale e quelli che, invece, sono esclusi da tale regime patrimoniale fra i coniugi.
Norme giuridiche di riferimento sono, rispettivamente, gli artt. 177 e 179 c.c., secondo cui vanno considerati ricompresi nella comunione legale fra i coniugi gli acquisti compiti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Di contro non costituiscono oggetto della comunione legale e, pertanto, vanno intesi quali beni personali di ciascun coniuge i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione ; i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge; i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; i beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto di acquisto.
Dal semplice esame di tali norme giuridiche emerge con estrema evidenza come il terreno sul quale, in epoca successiva, è stato edificato l’immobile oggetto di disamina, sia di proprietà esclusiva del marito, posto che, come riferito dagli interpellanti, gli è stato donato prima del matrimonio e dunque costituisce a tutti gli effetti di Legge un suo bene personale.
Tale circostanza fattuale è di decisiva importanza nell’affrontare la problematica esposta, in quanto è proprio sul presupposto della titolarità esclusiva o congiunta del terreno sul quale si edifica un immobile, che si è sviluppato l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale.
In effetti non ci si può esimere dal richiamare una ulteriore disposizione codicistica, ovvero l’art. 934 c.c., ai sensi del quale qualsivoglia costruzione esistente sopra il suolo, giuridicamente, appartiene al proprietario di quest’ultimo.
Trattasi dell’istituto dell’accessione operante nei casi in cui venga a crearsi una vera e propria incorporazione, che si verifica quando due cose vengono materialmente ad unificarsi in modo che la cosa incorporata perde la sua autonomia fisica e giuridica tanto da rendere impossibile la separazione (Cass. Civ. sent. n. 3698/55).
In tali casi la proprietà della costruzione viene acquistata automaticamente dal proprietario del suolo senza necessità di una specifica manifestazione di volontà (Cass. Civ. sent. n. 13215/06).
A questo punto non resta che verificare l’applicabilità di tale istituto giuridico alle ipotesi di comunione legale fra i coniugi ed in particolare soffermarsi sulla possibilità che alle disposizioni legislative ...
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