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Quesito n. 412: Se il regime di comunione coniugale tra i coniugi cessa per effetto della prima comparizione innanzi al presidente del Tribunale per la separazione giudiziale oppure e è necessario il passaggio in giudicato della sentenza.
Quesito n. 412. Se il regime di comunione coniugale tra i coniugi cessa per effetto della prima comparizione innanzi al presidente del Tribunale per la separazione giudiziale, ovvero in un momento successivo, e se è necessario il passaggio in giudicato della sentenza.
Molto importante per i coniugi è determinare il momento di scioglimento del regime di comunione legale.
L’articolo 191 c.c. disciplina le cause di scioglimento della comunione così statuendo: “La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi”.
Al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dal menzionato art. 191 c.c. s’interrompe il regime di comunione e, pertanto, gli acquisti da ciascun coniuge effettuati andranno ad incrementare il patrimonio personale dei coniugi.
Va precisato che lo scioglimento della comunione non implica l’automatica divisione dei beni già acquisiti alla comunione, ma ciascuno dei coniugi potrà liberamente continuare a disporre della propria quota indivisa.
Infatti, anche dopo il sorgere di una delle cause di scioglimento del matrimonio, la comunione permane in relazione al patrimonio acquisito. Gli acquisti già entrati in comunione potranno essere divisi solo per accordo o su richiesta giudiziale di ciascuno dei coniugi.
In caso di divisione si procederà all’assegnazione delle porzioni spettanti a ciascuno. In particolare, in base all’articolo 194 c.c., la divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi si effettua in parti uguali, benché la comunione si sia formata proporzionalmente alle possibilità economiche di ciascuno dei coniugi. Infatti, diversamente da quanto previsto dalla disciplina della comunione ordinaria nella quale l’uguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice superabile mediante prova contraria, nel caso di comunione legale fra coniugi non è ammessa prova contraria, per cui verrà effettuata in ogni caso in parti uguali (Ugo Majello, regimi patrimoniali della famiglia, in Istituzioni di diritto privato, a cura di Mario Bessone).
In tal senso anche consolidata giurisprudenza: La divisione dei beni oggetto della comunione legale fra coniugi, conseguente allo scioglimento di essa, con effetto "ex nunc", per annullamento del matrimonio o per una delle altre cause indicate nell'art. 191 c.c., si effettua in parti eguali, secondo il disposto del successivo art. 194, senza possibilità di prova di un diverso apporto economico dei coniugi all'acquisto del bene in comunione, non essendo applicabile la disciplina della comunione ordinaria, nella quale l'eguaglianza delle quote dei partecipanti è oggetto di una presunzione semplice (art. 1101 c.c.), superabile mediante prova del contrario. (Cassazione civile, sez. I, 24/07/2003, n. 11467).
Fatta questa importante precisazione, possiamo occuparci del problema relativo alla fissazione del momento esatto a partire dal quale cessa il regime di comunione legale.
Nel caso di procedimento di separazione giudiziale o consensuale diventa problematico advenire allo stabilimento del momento esatto in cui cessano gli effetti della comunione legale. Infatti, sono presenti in materia diversi orientamenti giurisprudenziali.
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