MODELLO CONTRATTO DI LOCAZIONE USO COMMERCIALE.
CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO COMMERCIALE
Con la presente scrittura privata, tra i Signori:
……………… ………………. , nato a ……………….. il ………….. e residente a ………………….………. alla Via……………………………. , codice fiscale ………………….……… [nella sua qualità di legale rappresentante della Società “(nome locatore)” con sede a ..................... alla Via ……………………., iscritta al Registro delle Imprese e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ..................... al n. …………….., Partita IVA, Iscrizione al Registro Imprese e Codice fiscale: ………………………. ] (d’ora innanzi locatore);
e
..................., nato a ................. il .......... e residente in .......... alla Via ................... n. .., codice fiscale ........................, nella sua qualità di ..................................., della Società/Ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese e al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ..................... al n. ….., Partita IVA ........................., esercente l’attività di ..................................... (d’ora innanzi conduttore)
si conviene e stipula quanto segue:
La Società/ Il Sig. ............................... come sopra rappresentata, concede in locazione al Sig./ Soc. ....................., nella qualità, l'unità immobiliare costituita da locale terraneo a destinazione ...................... sito in ................. alla Via ...................., civico … come da planimetria allegata. Niente altro è dato in locazione esclusiva al conduttore.-
La locazione ha la durata di anni sei, con inizio da ……… e termine al ……………………….-
Il presente contratto s’intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 6 (sei) anni, e così di seguito qualora non venga data da una delle parti disdetta a mezzo lettera raccomandata spedita almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza della locazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78. Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978. Nell'ultimo semestre di locazione e comunque, qualora il proprietario voglia vendere l'intero stabile o l'immobile locato, il conduttore dovrà consentire l'accesso ai locali, per almeno 2 ore al giorno, in periodi lavorativi.-
Il canone mensile di locazione viene fissato in Euro …………,00 (…………………./00) (più I.V.A.), optando il locatore per l’assoggettamento ad Iva dei corrispettivi della locazione ai sensi dell’art. 35 co. 10 quinquies del d.l. 223/06 conv. In legge 248/06. Il conduttore dovrà corrispondere il canone, in rate mensili anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Presso il domicilio del locatore. E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento (trasmissione per posta o deposito presso qualunque terzo) e unica prova dello stesso è riconosciuta essere la ricevuta rilasciata dal percepente. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento del canone. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente.
A partire dal secondo anno, il canone di locazione sarà aggiornato nella misura del 75%, della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT nell’anno precedente.-
In deroga all’art. 1193 il locatore potrà imputare i pagamenti del conduttore, ai debiti più antichi risultanti dalla locazione, nonostante diverse indicazioni del debitore. Pertanto, in caso di ritardo, salvo risoluzione, il locatore ha diritto ad imputare i versamenti effettuati, prima agli interessi ultralegali, poi agli accessori e le altre spese contrattuali ed infine al canone.
Sono interamente a carico del Conduttore le spese relative a fornitura dell’acqua, di energia elettrica, di gas metano, le spese telefoniche, le spese per servizio di nettezza urbana, le tasse pubblicitarie, i canoni per servizio di vigilanza e ogni e qualsiasi spesa o tassa presente e futura relativa all’esercizio dell’attività del Conduttore. Per la ripartizione delle spese condominiali e consortili le parti fanno espresso rinvio alla Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/conduttore che si allega sottoscritta dalle parti costituendo parte integrale del presente contratto. Quelle non previste cedono tutte a carico del conduttore. Tali spese dovranno essere versate dal conduttore secondo le modalità e le scadenze stabilite dal locatore o dall’Amministratore Condominiale e consortile.
Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione o delle quote per gli oneri accessori entro 20 giorni dalla data di scadenza di ciascuna rata, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C.. Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione dell'interesse legale.-
I locali si concedono in locazione per il solo uso di attività di commercio di ........................, con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a persone diverse da quella del conduttore, come anche a società controllate o associate, senza permesso scritto del Locatore. E' fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Il silenzio o l'acquiescenza del locatore al mutamento dell'uso pattuito, alla cessione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. -
Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il pubblico.-
Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e i terzi dei danni causati per sua colpa nello svolgimento della propria attività e di ogni altro abuso e trascuratezza nell’uso di quanto locato.
Il conduttore dichiara di aver visionato l’immobile e di averlo trovato, con tutti i suoi componenti, in perfetto stato di manutenzione ed agibilità, adatto al proprio uso ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. Prova contraria circa lo stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al locatore entro 8 giorni dall'inizio della locazione. Eventuali adeguamenti degli impianti a norme e regolamenti vigenti resteranno ad esclusivo carico del conduttore che provvederà a dotarsi di idonea certificazione. Esclusi tali adeguamenti il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, ne opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto preventivo del locatore, il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto re...
... continua