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QUESITO N.441: Se un locale commerciale può essere locato dall’erede, prima dell’accettazione dell’eredità.
Quesito: N.441 Se un locale commerciale può essere locato dall’erede, prima dell’accettazione dell’eredità. (ipotesi in cui l’immobile oggetto della locazione risulta ancora intestato al de cuius)
L’apertura della successione è determinata dalla morte della persona. L’articolo 456 del c.c. stabilisce in proposito che la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Secondo l’articolo 457, 1 comma, del c.c. si può avere successione legittima o testamentaria, a seconda che l’individuazione del destinatario o dei destinatari della successione, del chiamato o dei chiamati all’eredità sia effettuata direttamente dalle norme che regolano la materia ovvero sulla base del contenuto di un testamento. Il successivo comma secondo stabilisce che la successione legittima si apre in assenza, totale o parziale, di un testamento valido ed efficace.
Nel nostro ordinamento vige il principio secondo il quale l’eredità si acquista con l’accettazione, il cui effetto retroagisce al momento di apertura della successione (art. 459 c.c.).
Il chiamato all’eredità può accettare l’eredità entro 10 anni dall’apertura della successione. L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo espresso o tacito. L’accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. L’accettazione è, invece, tacita quando la volontà di accettare l’eredità non è espressa esplicitamente, ma è implicita in un atto ovvero in un comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare, in quanto il chiamato all’eredità non avrebbe il diritto di compierlo se non nella qualità di erede.
L’accettazione espressa può essere pura o semplice oppure con beneficio d’inventario. L’accettazione con beneficio d’inventario, a differenza di quella pura e semplice, non comporta la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede e, quindi, la responsabilità patrimoniale di quest’ultimo per debiti ereditari al di là dell’attivo ereditario (ossia in caso di accettazione con beneficio d’inventario l’erede risponde dei debiti ereditari entro il valore dei beni a lui pervenuti dall’eredità). L’accettazione con beneficio d’inventario si caratterizza per la necessità della forma pubblica, per il particolare contenuto della relativa dichiarazione di volontà che deve essere indirizzata ad un’accettazione che non comporti la confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede, e per il fatto che deve essere integrata dalla regolare e tempestiva redazione dell’inventario (A. Masi, “Le successioni in generale”, in Ist. Di diritto privato, a cura di M. Bessone).
Prima dell’accettazione dell’eredità il chiamato all’eredità può esercitare una serie di poteri che gli sono espressamente attribuiti dalla legge. Infatti, l’articolo 460, rubricato “poteri del chiamato prima dell'accettazione”, dispone che “Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio(...)”. Tali poteri sono attribuiti al chiamato all’eredità per garantire la conservazione dell’integrità della massa ereditaria.
In particolare, per quello che rileva ai fini dello svolgimento del presente quesito, l’art. 460 del c.c. consente al chiamato all’eredità il compimento d...
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