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QUESITO N. 442: Se è possibile la compravendita, senza alcun vincolo, fra privati, di un appartamento già alienato con atto di compravendita dall' Istituto Gescal il 3/10/1968, oppure esiste un diritto di prelazione dell' IACP ?
Quesito n. 442: Se è possibile la compravendita, senza alcun vincolo, fra privati, di un appartamento già alienato con atto di compravendita dall' Istituto Gescal il 3/10/1968, oppure esiste un diritto di prelazione dell' IACP ? (Istituto Autonomo Case Popolari).


Con la HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Legge" \o "Legge"legge HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/28_febbraio" \o "28 febbraio"28 febbraio HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/1949" \o "1949"1949 n. 43 il HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento" \o "Parlamento"Parlamento approvò il "Progetto di legge per incrementare l'HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Occupazione" \o "Occupazione"occupazione operaia, agevolando la HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Costruzione_edilizia" \o "Costruzione edilizia"costruzione di HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Casa" \o "Casa"case per i lavoratori". Il progetto di iniziativa pubblica si proponeva d'integrare l'iniziativa privata nel settore edilizio, al fine di soddisfare le gravi carenze di abitazioni popolari, di combattere la disoccupazione e di soddisfare i bisogni delle categorie con reddito modesto.
Gli alloggi realizzati in attuazione a questo piano di iniziativa pubblica venivano assegnati o in locazione o a riscatto; in quest’ultimo caso si dovevano attendere 25 anni prima del passaggio definitivo in proprietà.
Il trasferimento in proprietà divenne generalizzato con il sistema creato dal D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231 (per la generalità degli alloggi pubblici) e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 che istituì la gestione case per lavoratori (alloggi GESCAL) e rilevò il patrimonio dell'INA-casa. Ad un tempo la GESCAL fu chiamata a realizzare un autonomo programma decennale, che ubbidiva a criteri normativi del tutto diversi, attribuendosi agli assegnatari in locazione il diritto di riscattare in qualsiasi momento l'alloggio locato.
Il sistema non cambia con la legge 22 ottobre 1971, n. 865 (c.d. legge per la casa) che opera il primo vero intervento coordinato nella materia. Occorre la legge 8 agosto 1977, n. 513 per assistere ad un'inversione completa di rotta. Detta legge abroga tutte le precedenti disposizioni concernenti il diritto di riscatto degli alloggi concessi in locazione, stabilisce un periodo transitorio per il rinnovo delle domande di riscatto già presentate e non ancora trasfuse in un atto di cessione dell'alloggio, e prevede una particolare disciplina per gli alloggi ceduti conformemente alla legge stessa.
A distanza di oltre un decennio dalla legge n. 513 si ha, con la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 28) un'altra inversione di tendenza: nel senso di una libera alienabilità degli alloggi degli I.A.C.P. a favore degli assegnatari in locazione . Questa inversione di tendenza non subisce alcun arresto per effetto dell'abrogazione della legge n. 412 del 1991 da parte della successiva legge n. 560 del 1993, la quale ultima si è mossa sullo stesso piano della legge precedente.
Il tema maggiormente rilevante, ai nostri fini, è quello della trasferibilità dell'alloggio di edilizia sovvenzionata da parte del primo assegnatario, data l'esistenza di numerose disposizioni di legge che prevedono temporanei divieti di alienazione di questi alloggi, sanzionati con la nullità dell'atto contrario al divieto.
Per stabilire se ci sono divieti o vincoli particolari per l’alienazione degli immobili, in materia di edilizia residenziale pubblica, occorre individuare esattamente la legge che disciplina lo statuto proprietario dell'alloggio. Infatti alcune leggi non prevedono divieti di alienazione, mentre le leggi che li prevedono stabiliscono termini differenziati, con decorrenze diverse, con discipline talvolta particolari in aggiunta ai divieti stessi.
Ai fini dell'individuazione della legge che disciplina lo statuto proprietario ha assunto un ruolo particolare la legge n. 513 del 1977. Questa legge (artt. 27 e 28) ha operato in una triplice direzione: - ha mantenuto in vigore la legislazione precedente alla data della sua entrata in vigore, legislazione che continuerà a disciplinare lo statuto de...

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