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QUESITO N. 444: Se il singolo condomino per l’installazione di un impianto fotovoltaico su un tetto condominiale deve necessariamente ottenere l’autorizzazione del condominio
Quesito n. 444: Se il singolo condomino per l’installazione di un impianto fotovoltaico su un tetto condominiale deve necessariamente ottenere l’autorizzazione del condominio.
L’articolo 1117 del codice civile, rubricato “parti comuni dell’edificio”, annovera fra le parti comuni i tetti: “Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune. “ (art. 1117,1 comma, n. 1)
Per quanto riguarda l’utilizzo delle parti comuni, l’articolo 1102 del codice civile stabilisce che “Ciascun condomino può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca ad altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A questo fine può apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della cosa”(1 comma). Tale disposizione che disciplina la comunione in generale, in virtu’ del richiamo contenuto nell'art. 1139 c.c., e' applicabile anche in materia di condominio negli edifici. Quindi, ogni condomino può utilizzare una parte comune dell’edificio, come il tetto, purché questo uso non impedisca agli altri pari uso del bene. In tal senso anche consolidata giurisprudenza : “L'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Pertanto, a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni..”(Cass. civ., sez. II, 15 luglio 1995, n. 7752; Cass. civ., sez. II, 26 gennaio 1976, n. 247; Cass. civ., sez. II, 18 luglio 1984, n. 4195).
Il tribunale di Salerno ha statuito che: “L’installazione da parte di un condomino di pannelli solari su parte comune dell’edificio condominiale (nella specie sul lastrico di copertura del vano scale) che non alteri la cosa comune e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, non costituisce innovazione, né a norma dell’art. 1120 c.c. né a norma del successivo art. 1121, ma legittimo uso della cosa comune” (Tribunale di Salerno, sez. II, 16 marzo 1982, in Arch. loc. e cond. 1982, 269). Questo orientamento è stato poi ribadito dalla Corte d’Appello di Salerno (con la sentenza 13 maggio 1983): “è possibile installare pannelli solari sul tetto o sul lastrico solare comune di un edificio se le loro dimens...
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