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QUESITO N. 446 Se un box pertinenziale, compravenduto nel triennio, può essere frazionato e rivenduto come ulteriore pertinenza e se, in particolare, occorre una liberatoria di svincolo dell'Ufficio Tecnico del Comune.
Quesito n. 446 Se un box pertinenziale, compravenduto nel triennio, può essere frazionato e rivenduto come ulteriore pertinenza e se, in particolare, occorre una liberatoria di svincolo dell'Ufficio Tecnico del Comune.

La legge 24 marzo 1989, n. 122 (c.d. “legge Tognoli”) stabilisce che i proprietari d’immobili possono realizzare parcheggi nel sottosuolo o al piano terreno, con determinate agevolazioni, precisando che: “i parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli” (art. 9, 5° comma).
Dal dato testuale dell’articolo 9 della legge 122 del 1989, che parla di “parcheggi da destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari”, si deduce chiaramente che i parcheggi della legge Tognoli concretizzino vere e proprie pertinenze.
Negli ultimi anni si sono succeduti alcuni decreti legge non convertiti che hanno tentato di rendere meno rigida la disciplina di circolazione dei parcheggi realizzati ex legge Tognoli, stabilendo, in una prima fase, la possibilità di alienare separatamente dall’alloggio il posto auto realizzato secondo quanto disposto dall’art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, il quale prevede che “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione. Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse”; in una seconda fase, la possibilità di cedere il parcheggio separatamente dall’alloggio, a favore peraltro di soggetto “residente o dimorante nel territorio del Comune”. Pena sempre la nullità dell’atto. Tali decreti, più volte reiterati, non vennero mai convertiti in legge; il legislatore provvide, tuttavia, a disporre espressamente una convalida degli atti posti in essere durante la loro vigenza. Per tali parcheggi (cioè per i parcheggi alienati in base ai decreti legge non convertiti) si è pervenuti alla conclusione che, una volta alienati, essi siano usciti definitivamente dall’orbita della legge Tognoli, sicché essi sono diventati “parcheggi liberi”, il cui unico vincolo è quello del mantenimento della destinazione a parcheggio.
In definitiva, in linea di massima, i parcheggi si possono suddividere in tre categorie, a seconda delle norme che li regolano:
1) i parcheggi previsti dalla legge "ponte" (legge n. 765/67) costituiti da quegli spazi che devono essere necessariamente destinati a parcheggio per gli edifici la cui licenza di costruzione sia stata rilasciata dopo l'1 settembre 1967, data di entrata in vigore della l. 6 agosto 1967 n.765, che ha aggiunto l'articolo 41 sexies alla l. 17 agosto 1942, il quale ha previsto che “Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione”, tali parcheggi sono alienabili ma sono gravat...

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