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IL DIRITTO AL COMPENSO DELL’AGENTE IMMOBILIARE SCATTA CON STIPULA DEL PRELIMINARE.
IL DIRITTO AL COMPENSO DELL’AGENTE IMMOBILIARE SCATTA CON STIPULA DEL PRELIMINARE
Tribunale Rovigo, sentenza 19.10.2012
E’ dal momento di stipulazione del contratto preliminare di vendita che scatta il termine prescrizionale del diritto alla provvigione dell’agente immobiliare, non rilevando né la data di stipulazione del contratto definitivo, né l’eventuale circostanza che il titolare dell’agenzia abbia compiuto talune attività finalizzate all’integrazione del contenuto del contratto definitivo.
All’agente immobiliare spetta la provvigione in virtù del rapporto di mediazione tipica e non di mandato, per cui è dal momento della stipulazione del contratto preliminare che decorre il dies a quo del termine prescrizionale del  diritto al compenso.
E’ quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo nella sentenza 19 ottobre 2012.
Nel caso in esame, il titolare di un’Agenzia Immobiliare aveva proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace, censurando tale decisione, in quanto si asseriva che non fosse stato valutata con esattezza la decorrenza del termine prescrizionale del diritto al compenso dell’agente. In particolare, l’appellante lamentava che il dies a quo  avrebbe dovuto essere calcolato dalla data della stipulazione del contratto definitivo e non da quella del preliminare, atteso che il mediatore immobiliare aveva svolto un’ulteriore attività per favorire la stipulazione del contratto definitivo.
Di parere opposto è stato invece il Giudice del gravame, che, condividendo la sentenza del Giudice di prime cure, ha ritenuto che la pronunzia impugnata avesse sposato correttamente la disciplina prevista dalla Suprema Corte.
Nello specifico, la domanda di pagamento della provvigione scaturisce dal rapporto di mediazione tipica e non di mandato, sicché il diritto al compenso spetta dal momento della stipulazione del contratto preliminare. Pertanto, non assume rilievo la data di stipulazione del contratto definitivo, né...

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