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QUESITO N. 454: Se l’ amministratore unico di una S.R.L. unipersonale è responsabile per le obbligazioni sorte precedentemente al conferimento della carica e per l’ omessa conservazione delle scritture contabili.
Quesito n. 20121213.180643: Responsabilità amministratore unico di S.R.L. unipersonale per obbligazioni sorte precedentemente al conferimento della carica, anche in relazione alla prossima liquidazione delle società. Responsabilità amministratore unico e socio unico di S.r.l. uni personale per omessa conservazione delle scritture contabili.

– parere pro veritate –

Il quesito posto alla nostra attenzione offre l’occasione di analizzare vari profili inerenti alle responsabilità patrimoniali e non, tanto della compagine sociale quanto di quella amministrativa, all’interno della disciplina dettata in tema di Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) ed, in particolare, della Società a Responsabilità Limitata Unipersonale (S.R.L.U.).
Circa la responsabilità patrimoniale.
La disciplina relativa all’organizzazione ed al funzionamento delle S.R.L. nell’attuale normativa privatistica, è posta agli articoli 2462 – 2483 del Codice Civile così come riformati dal D.Lgs n. 6 del 2003.
Con riferimento alla responsabilità patrimoniale, l’art. 2462 del c.c. testualmente dispone:
“Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470”.
Tale norma in primis esprime il postulato, valevole in generale per le Società di capitali, secondo cui i soci di una S.R.L. non rispondono personalmente (ossia con il proprio patrimonio personale) delle obbligazioni sociali. Tuttavia, al secondo comma, contempla la responsabilità patrimoniale personale del socio unico di una S.R.L. unipersonale, qualora i conferimenti non siano stati eseguiti secondo il dettato dell’art. 2464 c.c. o comunque fino a quando non sia effettuata l’iscrizione nel Registro delle Imprese a norma dell’art. 2740 c.c. È in ogni caso opportuno specificare che, l’eventuale responsabilità personale del socio unico di una S.R.L.U., riguarda esclusivamente le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione sociale sia ad egli appartenuta, e non si estende in alcun caso alle obbligazione sorte nei periodi, precedenti o successivi, caratterizzati dalla pluripersonalità della compagine sociale.
Quindi, con riferimento al caso concreto prospettatoci, in ogni caso il socio unico non risponderebbe personalmente delle obbligazioni sociali sorte in un periodo (il 2006), in cui la compagine sociale era costituita da più soci. Allo stesso modo, alcuna responsabilità patrimoniale potrà essere addebitata ai soci della S.R.L. così come costituita all’epoca in cui le obbligazioni in oggetto sorgevano, stante il principio della responsabilità limitata.

Circa la responsabilità degli amministratori e dei soci della S.R.L.
In tema di responsabilità degli amministratori e dei soci della S.R.L. per gli atti posti in essere nel l’esercizio della gestione sociale, è necessaria un’attenta disamina dell’art. 2476 del c.c., il quale, rubricato “Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci”, recita:
“Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e' promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale. Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.”
Occorre anzitutto premettere che la riforma del diritto societario(D.lgs. 6/2003), ha eliminato la previsione relativa alla responsabilità degli amministratori (e dei soci) verso i creditori sociali, in riferimento alla violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
Dunque, alla luce dell’odierna disciplina, gli amministratori devono assolvere alle loro funzioni rispettando i doveri che la legge o anche lo statuto impone loro e, in primis, quello di carattere generale consistente nel curare la gestione della società con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze, che dunque dipende anche dalle dimensioni della società e dalle competenze professionali in vista delle quali è avvenuta la nomina.
Ai sensi del primo comma del citato art. 2476 c.c., gli amministratori sono quindi responsabili (per colpa) verso la società, e verso i soci o i terzi uti singoli per gli atti posti in essere nel corso della gestione sociale, fatta eccezione di coloro che provino di essere esenti da colpa o di aver fatto constare del proprio dissenso in relazione al compimento dell’atto dannoso.
L’art. 2476, comma 7, c.c. , introdotto dalla riforma del diritto societario, stabilisce poi che i soci della s.r.l. siano solidalmente responsabili con gli amministratori quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi.
La disposizione va letta in chiave di contrappeso ai poteri gestori attribuiti ai soci dalla novella legislativa, che conferisce alla s.r.l. un carattere più personalistico, attribuendo ai singoli soci più poteri ed una maggiore ingerenza nella gestione della società. La norma in esame trova comunque applicazione a condizione che il socio che ha compiuto l’atto di gestione non sia amministratore; diversamente, infatti, l’amministratore sia di diritto che di fatto, risponderebbe, anche a titolo di colpa, dei danni provocati dal suo comportamento in base all’art. 2476, comma 1. Inoltre la responsabilità sussiste in capo al socio  anche quando questi abbia operato in assenza di una disposizione statutaria che ne legittimasse l’intervento.

Circa l’obbligo di conservazione delle scritture contabili
Con riferimento alle scritture contabili da conservare obbligatoriamente l’art 2220 del c.c. prevede che: “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.”
Per ciò che concerne le S.R.L. dal combinato disposto degli art. 2214 e 2478 c.c. si evince che l’obbligo di conservazione riguarda, oltre al libro giornale, il libro degli inventari e le lettere,i telegrammi e le fatture relative a ciascun affare, anche il libro delle decisioni dei soci, il libro delle decisioni degli amministratori (tenuti a cura degli amministratori) e il libro delle decisioni del collegio sindacale (tenuto a cura dei sindaci).
Si ritiene generalmente che, nelle S.R.L., l’obbligo di tenere le scritture contabili gravi sugli amministratori, e che la violazione di tale obbligo integri un’ipotesi di responsabilità degli stessi verso la società (ex multis Cassazione civile, sez. I, 09/07/1979, n. 3925).
Tuttavia non si tratta di un obbligo cui corrisponda un diritto altrui; non è prevista una sanzione generale e diretta nei confronti dell’imprenditore che non tenga regolarmente le scritture, infatti le sanzioni per la violazione di tale obbligo sono di varia natura (ad es. mancanza di efficacia probatoria per le scritture irregolarmente tenute), fino all’estrema possibilità di giungere a sanzioni penali qualora l’omissione o l’irregolare conservazione sia stata effettuata nei tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, integrando il reato di bancarott...

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