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Il destinatario di una promessa di vendita, ove la cosa sia gravata da vincoli reali della cui esistenza egli non sia stato edotto, può senz'altro esercitare, in luogo dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento,
CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - SENTENZA 7 settembre 2012, n.14988
Il destinatario di una promessa di vendita, ove la cosa sia gravata da vincoli reali della cui esistenza egli non sia stato edotto, può senz'altro esercitare, in luogo dell'azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di esecuzione in forma specifica dell'obbligazione assunta dall'altra parte, ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonché contestualmente la “quanti minoris”, in ragione della corrispondente diminuzione di valore del bene, oltre a richiedere il risarcimento dei danni.
La Corte fa applicazione di un principio ormai pacifico in giurisprudenza.
Il promissario acquirente, a fronte dell'inadempimento del promittente venditore (che, nella specie, era consistito nella sussistenza di vincoli reali sul bene ignorati dall’acquirente), non resta soggetto alla sola alternativa della risoluzione del contratto o dell'accettazione senza riserve della cosa viziata o difforme, ma può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, a norma dell'art. 2932 cod. civ., chiedendo, contestualmente e cumulativamente, la riduzione del prezzo, tenuto conto che il particolare rimedio offerto dal citat...

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